Conferimento delle quote TFR e TFS ai fondi pensione: i chiarimenti dell'INPDAP
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- Creato Venerdì, 07 Ottobre 2011 10:23
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I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica)
Circ. 15-9-2011 n. 14
Rivalutazione e conferimento delle posizioni figurative maturate in continuità del rapporto di lavoro ovvero del rapporto previdenziale presso l’INPDAP.
Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione generale.
Circ. 15 settembre 2011, n. 14 (1).
Rivalutazione e conferimento delle posizioni figurative maturate in continuità del rapporto di lavoro ovvero del rapporto previdenziale presso l’INPDAP.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione generale.
Ai
Direttori delle Sedi provinciali e territoriali
Ai
Dirigenti generali centrali e regionali
Ai
Direttori regionali
Agli
Uffici autonomi di Trento e Bolzano
Ai
Coordinatori delle consulenze professionali
Alle
Organizzazioni sindacali nazionali dei pensionati
Ai
Fondi pensione che associano dipendenti pubblici
Agli
Enti di patronato
L’ art. 2, comma 5, del D.P.C.M. 20 dicembre 1999, come successivamente modificato, prevede che alla cessazione del rapporto di lavoro l’INPDAP provvede a conferire al fondo pensione il montante delle quote di Tfr (nonché delle quote pari all’1,5% su base utile Tfs previste per il personale assunto a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001 e che aderendo ad un fondo pensione ha optato per la trasformazione del proprio Tfs in Tfr) accantonate figurativamente e rivalutate, in una prima fase, in base ad un tasso pari alla media dei rendimenti di un paniere di fondi pensione individuato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ( D.M. 23 dicembre 2005) e, una volta consolidata la struttura finanziaria dei fondi, in base ai rendimenti dei fondi stessi.
Poiché l’accantonamento e la rivalutazione figurativi delle quote di Tfr e Tfs destinate a previdenza complementare avvengono nell’ambito delle gestioni ex INADEL ed ex ENPAS dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto, l’INPDAP provvede alla liquidazione di questo montante nel rispetto del principio della continuità iscrittiva e dell’infrazionabilità del rapporto previdenziale presso le gestioni del fine servizio dell’Istituto ( art. 1, comma 267, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sentenza della Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - n. 14632/1999). In base a questo principio l’INPDAP può procedere alla liquidazione delle prestazioni di Tfs e Tfr e, conseguentemente, al trasferimento al fondo pensione dei montanti figurativi di previdenza complementare, solo in presenza di una cessazione del rapporto di lavoro non
seguito immediatamente da un successivo rapporto di lavoro con obbligo di iscrizione all’Istituto (cfr. circolare 12 marzo 2001, n. 11 e circolare 1° agosto 2002, n. 30 dell'INPDAP, e note operative INPDAP nota 25 luglio 2005, n. 16 e nota 28 luglio 2009, n. 42).
Giova sottolineare che il principio della continuità iscrittiva, valevole anche per le posizioni di previdenza complementare, è una delle peculiarità della disciplina in materia di previdenza complementare dei dipendenti pubblici ai quali, ai sensi dell’art. 23, comma 6 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, si applica esclusivamente ed integralmente la normativa previgente al decreto stesso. Si ricorda che la disciplina previgente al D.Lgs. n. 252/2005 è quella contenuta nel D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche, integrata da alcune disposizioni con carattere di specialità intervenute successivamente e tra le quali si ricorda il citato D.P.C.M. 20 dicembre 1999.
In base al medesimo principio della continuità iscrittiva, la posizione di previdenza complementare accantonata e rivalutata presso l’Istituto previdenziale non sempre può unirsi alla (e seguire la) posizione detenuta direttamente dal fondo anche in caso di trasferimenti, riscatti e accesso alle prestazioni di previdenza complementare che non siano connessi all’evento cessazione del rapporto di lavoro con interruzione del rapporto previdenziale presso l’INPDAP.
Sono di seguito descritte le situazioni nelle quali, pur in presenza di riscatto, trasferimento, pagamento di prestazione, il conferimento della posizione figurativa di previdenza complementare, in coerenza con il quadro normativo prima richiamato, non è contestuale e avviene in un momento successivo, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro che comporta anche la chiusura del rapporto previdenziale presso l’INPDAP.
1. Riscatto e trasferimento per perdita dei requisiti di partecipazione al fondo ma in permanenza di continuità iscrittiva alle gestioni del Tfs-Tfr dell’INPDAP
I lavoratori iscritti ad un fondo pensione negoziale di dipendenti pubblici possono riscattare o trasferire ad altro fondo la posizione quando perdono i requisiti di partecipazione al fondo di provenienza (es. cessazione del rapporto di lavoro eventualmente seguita da un nuovo rapporto di lavoro in un comparto contrattuale diverso da quello precedente cui si riferisce il fondo).
Poiché in base al principio della continuità iscrittiva alle gestioni del fine servizio l’INPDAP non può procedere al trasferimento del montante figurativo al fondo fino alla cessazione del rapporto di lavoro con interruzione del rapporto previdenziale presso l’Istituto, occorre distinguere i casi in cui i lavoratori hanno chiesto il trasferimento della posizione al fondo di riferimento del comparto di cui fa parte l’amministrazione di destinazione dai casi di riscatto della posizione.
Nella prima ipotesi, poiché il trasferimento tra fondi pensione negoziali (per esempio tra Espero e Laborfonds o tra Espero e Perseo) avviene in continuità iscrittiva presso INPDAP, l’Istituto continua a contabilizzare il montante virtuale, maturato presso il fondo di provenienza, incrementandolo con i nuovi accantonamenti di Tfr (ed eventualmente di Tfs) e rivalutandolo in base ai tassi di rendimento riferibili al nuovo fondo pensione negoziale di destinazione (quelli del paniere o del fondo stesso, a seconda dei casi).
Diversa è la situazione di quei lavoratori che chiedono (ed ottengono) il riscatto della posizione maturata presso il fondo negoziale a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione perché assunti in un nuovo comparto di contrattazione diverso da quello di riferimento del fondo di prima iscrizione senza, peraltro, che al nuovo rapporto di lavoro sia associata l’adesione al fondo pensione negoziale di riferimento del settore.
In questi casi, in ossequio al principio della continuità iscrittiva e previdenziale, l’istituto non opera il conferimento e continua a rivalutare il montante figurativo applicando il tasso di rivalutazione pari alla media dei rendimenti del paniere dei fondi di cui all’ art. 2, comma 5, del D.P.C.M. 20 dicembre 1999 e successive modifiche e non già quello del fondo pensione di provenienza.
Alla cessazione del rapporto di lavoro, che comporta anche l’interruzione del rapporto previdenziale, l’INPDAP conferisce il montante figurativo al fondo di provenienza.
2. Trasferimento ad altra forma pensionistica individuale in costanza di rapporto di lavoro
Il lavoratore pubblico iscritto ad un fondo negoziale può trasferire la posizione ad una forma pensionistica complementare individuale, in costanza di rapporto di lavoro, dopo un periodo minimo di partecipazione al fondo di provenienza (dopo i primi cinque anni di vita del fondo e, successivamente, dopo 3 anni). Il trasferimento riguarda il montante accumulato presso il fondo a cui potrà aggiungersi quello contabilizzato e rivalutato da INPDAP solo alla cessazione del rapporto di lavoro, non seguito immediatamente da un successivo rapporto di lavoro.
Analogamente a quanto visto nel punto 1, l’Istituto continua a rivalutare il montante figurativo applicando il tasso di rivalutazione pari alla media dei rendimenti del paniere dei fondi di cui all’ art. 2, comma 5, del D.P.C.M. 20 dicembre 1999. Resta fermo che, a partire dalla data di trasferimento alla forma pensionistica individuale, il montante figurativo di previdenza complementare contabilizzato dall’INPDAP non può essere più alimentato dalle quote maturande di Tfr, considerato il vincolo di destinazione del Tfr ai soli fondi pensione negoziali previsto dalla normativa vigente per i dipendenti pubblici.
L’INPDAP conferisce il montante figurativo maturato fino al trasferimento, comprensivo delle successive rivalutazioni, alla forma pensionistica complementare che detiene la posizione del lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro e della quale abbia ricevuto notizia. In assenza di notizie, l’INPDAP trasferisce il montante maturato al fondo pensione negoziale di provenienza.
3. Pensionamento di vecchiaia presso il fondo avvenuto in mancanza di cessazione del rapporto di lavoro
In base all’art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, la pensione complementare di vecchiaia si consegue al raggiungimento dell’età pensionabile e di un requisito minimo di partecipazione al fondo. Non costituisce requisito di accesso alla prestazione del fondo, pertanto, la cessazione del rapporto di lavoro. Ne consegue che la prestazione può essere ottenuta anche prima della conclusione della carriera lavorativa. Peraltro il numero delle richieste di pensioni complementari prima della cessazione del rapporto di lavoro potrebbe crescere dopo l’introduzione della finestra mobile di decorrenza della pensione obbligatoria di vecchiaia (di cui all’art. 12, commi 1 e 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122) posticipata di un anno rispetto alla
maturazione del diritto all’accesso alla pensione stessa tenuto conto che la Covip ha precisato che il diritto alla prestazione pensionistica nel fondo pensione è connesso alla maturazione del diritto all’accesso e non del (successivo) diritto alla decorrenza della pensione obbligatoria (cfr. orientamento del 9 marzo 2011). Anche in questi casi, in ossequio al principio della continuità iscrittiva l’INPDAP, non può trasferire il montante figurativo relativo alle quote di Tfr, accantonate e rivalutate, se non al momento della cessazione del rapporto di lavoro, anche se il fondo ha già provveduto alla liquidazione della prestazione sulla base della posizione detenuta direttamente. In tal caso, all’atto dell’acquisizione del montante figurativo trasferito dall’INPDAP, il fondo provvederà ad una riliquidazione della prestazione.
La presente circolare è stata emanata previo assenso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato con nota n. 14737 del 8 settembre 2011.
Il Direttore generale
Massimo Pianese
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12
D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 7
D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 23
D.M. 23 dicembre 2005
D.P.C.M. 20 dicembre 1999, art. 2