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Conferimento delle quote TFR e TFS ai fondi pensione: i chiarimenti dell'INPDAP

Dettagli

 

I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica)

Circ. 15-9-2011  n. 14
Rivalutazione e conferimento delle posizioni figurative  maturate in continuità del rapporto di lavoro ovvero del rapporto previdenziale presso l’INPDAP.
Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione generale.
Circ. 15 settembre 2011, n. 14 (1).
 Rivalutazione e conferimento           delle posizioni figurative maturate in continuità del rapporto di lavoro ovvero           del rapporto previdenziale presso l’INPDAP.      

(1) Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione generale.
 

             
                   
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Ai                                   
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Agli                                   
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Agli                  
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L’           art. 2, comma 5, del D.P.C.M. 20              dicembre 1999, come successivamente modificato, prevede che alla           cessazione del rapporto di lavoro l’INPDAP provvede a conferire al fondo           pensione il montante delle quote di Tfr (nonché delle quote pari all’1,5% su           base utile Tfs previste per il personale assunto a tempo indeterminato prima           del 1° gennaio 2001 e che aderendo ad un fondo pensione ha optato per la           trasformazione del proprio Tfs in Tfr) accantonate figurativamente e           rivalutate, in una prima fase, in base ad un tasso pari alla media dei           rendimenti di un paniere di fondi pensione individuato con decreto del Ministro           dell’economia e delle finanze (           D.M. 23 dicembre 2005)           e, una volta consolidata la struttura finanziaria dei fondi, in base ai           rendimenti dei fondi stessi.         
 Poiché l’accantonamento e la rivalutazione           figurativi delle quote di Tfr e Tfs destinate a previdenza complementare           avvengono nell’ambito delle gestioni ex INADEL ed ex ENPAS dei trattamenti di           fine servizio e fine rapporto, l’INPDAP provvede alla liquidazione di questo           montante nel rispetto del principio della continuità iscrittiva e           dell’infrazionabilità del rapporto previdenziale presso le gestioni del fine           servizio dell’Istituto (           art. 1, comma 267,           della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sentenza della Corte di Cassazione -           Sezione Lavoro - n. 14632/1999). In base a questo principio l’INPDAP può           procedere alla liquidazione delle prestazioni di Tfs e Tfr e, conseguentemente,           al trasferimento al fondo pensione dei montanti figurativi di previdenza           complementare, solo in presenza di una cessazione del rapporto di lavoro non
          seguito immediatamente da un successivo rapporto di lavoro con obbligo di           iscrizione all’Istituto (cfr. circolare 12 marzo 2001, n. 11 e circolare 1°           agosto 2002, n. 30 dell'INPDAP, e note operative INPDAP nota 25 luglio 2005, n.           16 e nota 28 luglio 2009, n. 42).          
Giova sottolineare che il principio della           continuità iscrittiva, valevole anche per le posizioni di previdenza           complementare, è una delle peculiarità della disciplina in materia di           previdenza complementare dei dipendenti pubblici ai quali, ai sensi dell’art.           23, comma 6 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, si applica esclusivamente ed           integralmente la normativa previgente al decreto stesso. Si ricorda che la           disciplina previgente al D.Lgs. n. 252/2005 è quella contenuta nel D.Lgs. 21           aprile 1993, n. 124, e successive modifiche, integrata da alcune disposizioni           con carattere di specialità intervenute successivamente e tra le quali si           ricorda il citato           D.P.C.M. 20 dicembre              1999.         
In base al medesimo principio della continuità          iscrittiva, la posizione di previdenza complementare accantonata e rivalutata           presso l’Istituto previdenziale non sempre può unirsi alla (e seguire la)           posizione detenuta direttamente dal fondo anche in caso di trasferimenti,           riscatti e accesso alle prestazioni di previdenza complementare che non siano           connessi all’evento cessazione del rapporto di lavoro con interruzione del           rapporto previdenziale presso l’INPDAP.          
Sono di seguito descritte le situazioni nelle           quali, pur in presenza di riscatto, trasferimento, pagamento di prestazione, il           conferimento della posizione figurativa di previdenza complementare, in           coerenza con il quadro normativo prima richiamato, non è contestuale e avviene           in un momento successivo, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro che           comporta anche la chiusura del rapporto previdenziale presso l’INPDAP.     

 

1. Riscatto e trasferimento per perdita dei requisiti di           partecipazione al fondo ma in permanenza di continuità iscrittiva alle gestioni           del Tfs-Tfr dell’INPDAP         
I lavoratori iscritti ad un fondo pensione           negoziale di dipendenti pubblici possono riscattare o trasferire ad altro fondo           la posizione quando perdono i requisiti di partecipazione al fondo di           provenienza (es. cessazione del rapporto di lavoro eventualmente seguita da un           nuovo rapporto di lavoro in un comparto contrattuale diverso da quello           precedente cui si riferisce il fondo).          
Poiché in base al principio della continuità          iscrittiva alle gestioni del fine servizio l’INPDAP non può procedere al           trasferimento del montante figurativo al fondo fino alla cessazione del           rapporto di lavoro con interruzione del rapporto previdenziale presso           l’Istituto, occorre distinguere i casi in cui i lavoratori hanno chiesto il           trasferimento della posizione al fondo di riferimento del comparto di cui fa           parte l’amministrazione di destinazione dai casi di riscatto della posizione.                    
Nella prima ipotesi, poiché il trasferimento tra           fondi pensione negoziali (per esempio tra Espero e Laborfonds o tra Espero e           Perseo) avviene in continuità iscrittiva presso INPDAP, l’Istituto continua a           contabilizzare il montante virtuale, maturato presso il fondo di provenienza,           incrementandolo con i nuovi accantonamenti di Tfr (ed eventualmente di Tfs) e           rivalutandolo in base ai tassi di rendimento riferibili al nuovo fondo pensione           negoziale di destinazione (quelli del paniere o del fondo stesso, a seconda dei           casi).          
Diversa è la situazione di quei lavoratori che           chiedono (ed ottengono) il riscatto della posizione maturata presso il fondo           negoziale a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione perché           assunti in un nuovo comparto di contrattazione diverso da quello di riferimento           del fondo di prima iscrizione senza, peraltro, che al nuovo rapporto di lavoro           sia associata l’adesione al fondo pensione negoziale di riferimento del           settore.          
In questi casi, in ossequio al principio della           continuità iscrittiva e previdenziale, l’istituto non opera il conferimento e           continua a rivalutare il montante figurativo applicando il tasso di           rivalutazione pari alla media dei rendimenti del paniere dei fondi di cui all’           art. 2, comma 5, del D.P.C.M. 20              dicembre 1999 e successive modifiche e non già quello del fondo           pensione di provenienza.          
Alla cessazione del rapporto di lavoro, che           comporta anche l’interruzione del rapporto previdenziale, l’INPDAP conferisce           il montante figurativo al fondo di provenienza.     

 

2. Trasferimento ad altra forma pensionistica individuale in           costanza di rapporto di lavoro         
Il lavoratore pubblico iscritto ad un fondo           negoziale può trasferire la posizione ad una forma pensionistica complementare           individuale, in costanza di rapporto di lavoro, dopo un periodo minimo di           partecipazione al fondo di provenienza (dopo i primi cinque anni di vita del           fondo e, successivamente, dopo 3 anni). Il trasferimento riguarda il montante           accumulato presso il fondo a cui potrà aggiungersi quello contabilizzato e           rivalutato da INPDAP solo alla cessazione del rapporto di lavoro, non seguito           immediatamente da un successivo rapporto di lavoro.          
Analogamente a quanto visto nel punto 1,           l’Istituto continua a rivalutare il montante figurativo applicando il tasso di           rivalutazione pari alla media dei rendimenti del paniere dei fondi di cui all’           art. 2, comma 5, del D.P.C.M. 20              dicembre 1999. Resta fermo che, a partire dalla data di           trasferimento alla forma pensionistica individuale, il montante figurativo di           previdenza complementare contabilizzato dall’INPDAP non può essere più           alimentato dalle quote maturande di Tfr, considerato il vincolo di destinazione           del Tfr ai soli fondi pensione negoziali previsto dalla normativa vigente per i           dipendenti pubblici.          
L’INPDAP conferisce il montante figurativo           maturato fino al trasferimento, comprensivo delle successive rivalutazioni,           alla forma pensionistica complementare che detiene la posizione del lavoratore           al momento della cessazione del rapporto di lavoro e della quale abbia ricevuto           notizia. In assenza di notizie, l’INPDAP trasferisce il montante maturato al           fondo pensione negoziale di provenienza.     

 

3. Pensionamento di vecchiaia presso il fondo avvenuto in mancanza           di cessazione del rapporto di lavoro         
In base all’art. 7, comma 2, del decreto           legislativo 21 aprile 1993, n. 124, la pensione complementare di vecchiaia si           consegue al raggiungimento dell’età pensionabile e di un requisito minimo di           partecipazione al fondo. Non costituisce requisito di accesso alla prestazione           del fondo, pertanto, la cessazione del rapporto di lavoro. Ne consegue che la           prestazione può essere ottenuta anche prima della conclusione della carriera           lavorativa. Peraltro il numero delle richieste di pensioni complementari prima           della cessazione del rapporto di lavoro potrebbe crescere dopo l’introduzione           della finestra mobile di decorrenza della pensione obbligatoria di vecchiaia           (di cui all’art. 12, commi 1 e 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,           convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122) posticipata di           un anno rispetto alla
maturazione del diritto all’accesso alla pensione stessa           tenuto conto che la Covip ha precisato che il diritto alla prestazione           pensionistica nel fondo pensione è connesso alla maturazione del diritto           all’accesso e non del (successivo) diritto alla decorrenza della pensione           obbligatoria (cfr. orientamento del 9 marzo 2011). Anche in questi casi, in           ossequio al principio della continuità iscrittiva l’INPDAP, non può trasferire           il montante figurativo relativo alle quote di Tfr, accantonate e rivalutate, se           non al momento della cessazione del rapporto di lavoro, anche se il fondo ha           già provveduto alla liquidazione della prestazione sulla base della posizione           detenuta direttamente. In tal caso, all’atto dell’acquisizione del montante           figurativo trasferito dall’INPDAP, il fondo provvederà ad una riliquidazione           della prestazione.         
La presente circolare è stata emanata previo assenso del Ministero           del lavoro e delle politiche sociali, comunicato con nota n. 14737 del 8           settembre 2011.         
           
         
Il Direttore generale         
Massimo Pianese     

 

D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art.         12
D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art.         7
D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art.         23
D.M. 23 dicembre 2005
D.P.C.M. 20 dicembre 1999, art.         2



   

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