disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, in attuazione del Piano straordinario contro le mafie

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Categoria: Leggi, Decreti, Gazzette Ufficiali e Circolari
Creato Mercoledì, 05 Ottobre 2011 17:12
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Ministero dell'economia e delle finanze


Circ. 29-9-2011  n. 37903/BNG/2011
Art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni: disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, in attuazione del Piano straordinario contro le mafie.
Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, Direzione generale, Direzione per i giochi, Ufficio 11° - Bingo.
Circ. 29 settembre 2011, n. 37903/BNG/2011 (1).
 Art. 3 della legge 13 agosto   2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni: disposizioni sulla   tracciabilità dei flussi finanziari, in attuazione del Piano straordinario   contro le mafie.  

(1) Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, Direzione generale, Direzione per i giochi, Ufficio 11° - Bingo.


      
   
Ai   
Concessionari della gestione del gioco del   Bingo   
    
Loro sedi   
 
Agli   
Uffici regionali e sezioni distaccate   dell'A.A.M.S.   
 
Loro sedi   
 
 
      



In relazione a quanto comunicato con la circolare   21 luglio 2011, n. 29302/Giochi/BNG/2011 concernente l'oggetto, sono pervenuti   da parte di alcuni concessionari quesiti ed obiezioni in merito   all'applicabilità, al settore del gioco del Bingo, delle disposizioni di cui   all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 così come modificato dal D.L. 12   novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre   2010, n. 217, sul presupposto che per il gioco del Bingo non vi siano pagamenti   effettuati dall'ente pubblico concedente in favore del soggetto   concessionario.
Al riguardo, tenuto conto di quanto peraltro   acclarato nella Det. 7 luglio 2011, n. 4 emanata dall'Autorità di vigilanza sui   contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture recante le linee guida sulla   tracciabilità dei flussi finanziari, si evidenzia che la ratio della legge n.   136/2010 è di tracciare i flussi finanziari generati dalle commesse pubbliche,   ivi compreso l'esercizio delle attività relative al gioco del Bingo attribuito   in concessione a privati e per il quale viene comunque riconosciuto al   concessionario un compenso pari all'incasso lordo, dedotti il prelievo erariale   sulle cartelle, la somma da distribuire in premi e la quota spettante   all'affidatario del controllo centralizzato del gioco di cui, rispettivamente,   agli articoli 5, 6 e 7 del D.M. 31 gennaio 2000, n. 29 così come variati, in   via sperimentale fino al
31.12.2011, dal   D.Dirett. 8 ottobre 2009, attuativo dell'articolo 12 del D.L. 28 aprile 2009, n. 39,   come modificato dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successivi provvedimenti   di proroga.
Di conseguenza, anche ai concessionari della   gestione del gioco del Bingo è applicabile la tracciabilità ai pagamenti   diretti agli operatori economici facenti parte della filiera.
Pertanto, ai sensi delle disposizioni   interpretative ed attuative del citato art. 3 della legge n. 136/2010,   contenute nell'art. 6 del D.L. n. 187/2010, convertito dalla legge n. 217/2010,   le convenzioni di concessione già stipulate alla data del 7 settembre 2010 si   intendono automaticamente integrate, ai sensi dell'articolo 1374 del codice   civile, con le clausole sulla tracciabilità dei flussi finanziari previste dai   commi 8 e 9 dell'art. 3 della legge n. 136/2010.
Analogamente devono interdersi automaticamente   adeguati i contratti stipulati dai concessionari con gli operatori della   filiera ovvero con terzi a qualsiasi titolo interessati alle attività di   raccolta del gioco.
Per quant'innanzi, ai sensi della normativa di   cui alla ripetuta legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni,   i concessionari del gioco del Bingo sono tenuti:
- ad utilizzare per i movimenti finanziari che   afferiscono all'esercizio delle attività oggetto di concessione uno o più conti   correnti bancari o postali ad essi dedicati, anche se non in via   esclusiva;
- ad inviare ad AAMS apposita comunicazione,   sottoscritta dal legale rappresentante, avente ad oggetto gli estremi   identificativi del conto o dei conti dedicati ed i dati identificativi   (generalità e codice fiscale) dei soggetti che sono delegati ad operare sui   medesimi; il concessionario dovrà comunicare ogni modifica in relazione ai dati   trasmessi;
- ad effettuare i movimenti finanziari relativi   all'esercizio delle attività oggetto di concessione esclusivamente tramite lo   strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti idonei a   consentire la piena tracciabilità delle operazioni, si sensi delle disposizioni   di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010;
- a riportare negli strumenti di pagamento in   relazione a ciascuna transazione il codice identificativo di gara attribuito   dall'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici già comunicato con la   circolare 21 luglio 2011, n. 29302/Giochi/BNG/2011: CIG 30347903EE;
- ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei   contratti sottoscritti da terzi a qualsiasi titolo interessati all'esercizio   del gioco del Bingo, oggetto di concessione, un'apposita clausola con la quale   ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di   cui alla citata legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed   integrazioni;
- a dare immediata comunicazione ad AAMS ed alla   Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma della   notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di   tracciabilità finanziaria.
Si evidenzia che il mancato utilizzo del bonifico   bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena   tracciabilità delle operazioni, secondo quanto previsto dalla richiamata legge   n. 136/2010, costituisce causa di decadenza dalla concessione e che   all'inosservanza degli obblighi di tracciabilità consegue l'applicazione delle   sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 6 della stessa legge n.   136/2010 secondo le modalità indicate nel medesimo articolo.
Infine, sono pervenuti quesiti, per le vie brevi,   da parte di alcuni concessionari della gestione del gioco del Bingo in merito   all'applicabilità, alle operazioni di pagamento dei premi, della legge 13   agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in   particolare dell'art. 3, comma 3, che dispone: «Per le spese giornaliere, di   importo inferiore o uguale a 1.500 euro, relative agli interventi di cui al   comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario   opostale, fermi restando il divieto di impiego dei contanti e l'obbligo di   documentazione della spesa».
Al riguardo, fermo restando il divieto di   trasferimento di denaro contante per importi superiori ad euro 2.500,00 sancito   dall'art. 49 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 ("Attuazione della direttiva   2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a   scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del   terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione")   così come recentemente modificato dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito   con la legge 14 settembre 2011, n. 148, si ritiene che la disposizione   contenuta nell'art. 3 della legge n. 136/2010 non possa trovare applicazione   alle operazioni di pagamento dei premi del gioco del Bingo, sia sotto il   profilo logico-giuridico in quanto il giocatore, quale utente finale, non può   essere considerato operatore economico
facente parte della filiera relativa   all'appalto pubblico per la gestione del gioco, sia sotto il profilo pratico in   considerazione della numerosità dei premi, peraltro anche di esiguo importo,   assegnati nelle partite del Bingo.
Da ultimo, relativamente al pagamento del   prelievo erariale e del compenso al controllore centralizzato del gioco del   Bingo da effettuarsi esclusivamente mediante il modello F24 Accise, si ritiene   che non sia necessario, per il momento, indicare il CIG e, qualora si dovesse   provvedere ad inserire un campo apposito su tale modello di pagamento, ne sarà   data comunicazione ai concessionari.
 
 
La presente sarà pubblicata sul sito   istituzionale www.aams.gov.it.
 
 
Il Dirigente
Mario Lollobrigida



D.L. 28 aprile 2009, n. 39, art. 12
D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 21
D.L. 12 novembre 2010, n. 187, art. 6
D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 2
D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 49
D.Dirett. 8 ottobre 2009, art. 2
D.M. 31 gennaio 2000, n. 29, art. 5 e segg.
Det. 7 luglio 2011, n. 4
L. 13 agosto 2010, n. 136, art. 3
L. 13 agosto 2010, n. 136, art. 6