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Polizia di Stato - Candidatura a Consigliere comunale - Ambito territoriale - Trasferimento d'ufficio

Dettagli

 



T.A.R. Lazio #################### Sez. I ter, Sent., 11-07-2011, n. 6135
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
1.  Con atto (n. 4670/2008) il sig. #################### ha adito questo Tribunale per l'annullamento dell'ordinanza di servizio, in epigrafe indicata, con cui  è stato disposto il suo trasferimento, ai sensi dell'art. 81, comma 2 della legge 1 aprile 1981, n. 121, dall'Ufficio Amministrazione della D.I.A. con sede in ####################, al Centro Operativo D.I.A. di ####################, con decorrenza 28.4.2008.
2. Espone di essersi candidato alla carica di consigliere comunale presso il IV Municipio del Comune di ####################, di essere stato posto in aspettativa, a domanda, con atto dirigenziale del 18.3.2008 e che con nota del 28.3.2008, in epigrafe indicata, la D.I.A. ha espresso l'avviso di riservarsi di valutare la sua posizione personale di servizio, alla luce di quanto disposto dall'art. 81, comma 2 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
3. Con ordinanza di servizio, oggetto della presente impugnativa, l'Amministrazione ha disposto, in applicazione della citata disposizione normativa, il trasferimento del ricorrente dall'Ufficio Amministrazione con sede a #################### al Centro Operativo D.I.A. di ####################, a far data dal 28.4.2008.
Avverso detta ordinanza il sig. #################### ha dedotto le seguenti censure:
a) Violazione a falsa applicazione degli artt. 3 e 7 comma 1 della legge n. 241 del 1990,  eccesso di potere sotto differenti profili, a causa dell'omessa comunicazione di avvio del procedimento, stante, peraltro, l'assenza di ragioni d'urgenza e celerità tali da giustificare il mancato avviso nei riguardi del ricorrente.
b) Violazione e falsa applicazione dell'art. 81, comma 2 della legge n. 121 del 1981, degli artt. 3 e 7 della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere sotto differenti profili.
Afferma la non applicabilità al caso di specie della disposizione di cui all'art. 81, comma 2 della legge n. 121 del 1981,  atteso che la sua originaria sede di servizio (Ufficio Amministrazione D.I.A.) non ricadrebbe nell'ambito territoriale della circoscrizione del  Municipio IV del Comune di #################### presso la quale ha concorso alla carica  di consigliere comunale.
Deduce che l'art. 81 comma 2 sarebbe stato applicabile solo nell'ipotesi la sede dell'Ufficio fosse stata ricompresa nel predetto ambito territoriale.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione ministeriale.Motivi della decisione
Con il proposto gravame il sig. ####################, assistente capo della Polizia di Stato,  in servizio presso l'Ufficio Amministrativo della Direzione Investigativa Antimafia con sede a ####################, chiede l'annullamento del provvedimento nell'epigrafe indicato, con il quale è stato disposto il suo trasferimento dalla predetta sede di servizio al Centro Operativo D.I.A. di ####################, in applicazione della disposizione di cui all'art. 81, comma 2 della legge n. 121 del 1981,  in quanto candidato alla carica di consigliere comunale presso il IV Municipio del Comune di #################### in occasione di pregressa competizione elettorale amministrativa.
Con il primo motivo di ricorso il sig. #################### lamenta che il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato in assenza  della previa comunicazione di avvio del procedimento non sorretta, altresì, nel caso di specie, dalla sussistenza di motivate ed oggettive ragioni d'urgenza e di celerità sottese all' adozione dell'ordine di trasferimento presso la sede operativa di ####################, in quanto dalla data di comunicazione della sua candidatura (13.3.2008) a quella di adozione dell'ordinanza di servizio (21.4.2008) sarebbe trascorso un lasso di tempo inconciliabile con le ragioni d'urgenza richiamate nelle premesse del provvedimento impugnato.
La censura è priva di pregio.
Osserva, in proposito, il Collegio che la normativa invocata dal ricorrente e, segnatamente, l'art. 7 della legge n. 241 del 1990 espressamente prevede che ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dal successivo art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.
Con specifico riferimento alla fattispecie in giudizio, è dato rilevare che il complesso iter procedimentale, conclusosi con l'ordine di servizio oggetto di impugnativa, ha avuto origine dall'accettazione da parte del sig. #################### della candidatura a consigliere comunale presso il IV Municipio del Comune di ####################, nonché dalla susseguente istanza di aspettativa per motivi elettorali dal medesimo presentata all'Amministrazione di appartenenza, successivamente  assentita con provvedimento dirigenziale del 18 marzo 2008.
Osserva il Collegio che l'obbligo della Pubblica Amministrazione di provvedere alla comunicazione di avvio del procedimento nei riguardi di quei soggetti nei cui confronti il provvedimento sia destinato, come nel caso di specie, a produrre effetti  diretti non può che configurarsi in senso sostanziale e non formale, e ritenersi sussistente ogni qualvolta l'Amministrazione, relativamente allo svolgimento di un procedimento amministrativo semplice o complesso,  possa effettivamente beneficiare della partecipazione del privato mediante l'acquisizione di un contributo rappresentativo dei suoi interessi, e non anche nelle ipotesi in cui il provvedimento sarebbe in ogni caso stato adottato, in quanto atto necessitato o vincolato, o qualora la comunicazione stessa non avrebbe potuto esplicare alcuna positiva efficacia in relazione alla possibilità del privato di partecipare al procedimento
stesso.
L'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento sancito dall'art. 7 della legge n. 241 del 1990,  per costante insegnamento giurisprudenziale, non può essere dunque applicato meccanicamente e formalisticamente, essendo essenzialmente finalizzato non solo a consentire l'elaborazione di una propria linea difensiva da parte del destinatario dell'atto conclusivo, ma anche a formare nell'Amministrazione procedente una più completa e meditata volontà, dovendosi, comunque, ritenere che il vizio derivante dall'omissione di comunicazione non possa configurarsi nei casi in cui lo scopo della partecipazione del privato sia stato comunque raggiunto o  sia privo di utilità.
Orbene, riguardo al caso in esame, giova rilevare  che l'ordinanza di trasferimento, in epigrafe indicata, e'stata adottata in applicazione dell'art. 81, comma 2 della legge n. 121 del 1981,  che espressamente dispone che gli appartenenti alle forze di polizia non possono prestare servizio nell'ambito della circoscrizione nella quale si sono presentati come candidati alle elezioni per un periodo di tre anni dalla data delle elezioni stesse, e che pertanto, rispetto a tale previsione normativa, l'apporto partecipativo del ricorrente non si  ritiene che si possa possa configurare nel senso sostanziale sopra riferito.
Giova, peraltro, rilevare che con nota del 28.3.2008 l'Amministrazione ha espresso al ricorrente la propria riserva  di valutare la posizione di servizio dello stesso in riferimento alla disposizione di cui all'art. 81, comma 2 della succitata legge n. 121,  che, pertanto, il sig. #################### era a conoscenza di essere oggetto di valutazione per quel che concerne la sua peculiare situazione lavorativa, e che alcun contributo partecipativo o documento a tale riguardo, egli si è premurato di produrre all'Amministrazione prima della data di adozione dell'ordinanza di servizio (21.4.2008).
Con il secondo motivo di ricorso il sig. #################### afferma che la disposizione di cui all'art. 81, comma 2 della legge n. 121 del 1981 non sarebbe applicabile nei suoi riguardi, poichè la sede dell'Ufficio Amministrazione della D.I.A. non sarebbe ricompresa nella circoscrizione  territoriale del Municipio IV del Comune di #################### presso il quale egli si è candidato.
Il motivo è infondato.
La disposizione di cui all'art. 81 della legge n. 121 del 1981 al comma 2 ultimo periodo, prevede che gli appartenenti alle forze di polizia candidati ad elezioni politiche od amministrative non possono prestare servizio nell'ambito della circoscrizione nella quale si sono presentati come candidati alle elezioni.
Orbene, al fine del decidere, il Collegio, in disparte dalla coincidenza della circoscrizione di cui all'art. 81, comma 2 della legge n. 121/1981 con le circoscrizioni di decentramento comunale, ritiene doversi applicare anche al caso in esame il disposto di cui all'art. 81, comma 2, posto che il divieto temporaneo di prestare servizio ivi prescritto, volto a salvaguardare il prestigio e l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione e dei suoi dipendenti, deve ritenersi ravvisabile ogniqualvolta l'ambito territoriale del comune presso cui è ubicata la sede dell'Ufficio coincida del tutto od in una sua parte con il collegio  elettorale, o nelle ipotesi in cui la competenza dell'ufficio, a prescindere dalla effettiva ubicazione in una parte o circoscrizione del  territorio comunale, abbia competenza su quest'ultimo, al fine precipuo  di escludere che il dipendente che si sia candidato
possa, in ragione dell'appartenenza a schieramenti di forze politiche, essere sospettato di condotte non connotate da imparzialità.
Pertanto, per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
Le spese e gli onorari di giudizio possono essere  integralmente compensati fra le parti in causa, stante la peculiarità della fattispecie controversa.P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.



   

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