Biglietti aerei online: le notizie importanti non vanno pubblicati in piccolo

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Creato Mercoledì, 05 Ottobre 2011 04:34
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Biglietti aerei online: le notizie  importanti non vanno pubblicati in piccolo
N. 03897/2011REG.PROV.COLL.
N. 04828/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4828 del 2010, proposto da #################### #################### #################### -
contro
Autorità garante della concorrenza e del mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE I, n. 633/2010, resa tra le parti, concernente SANZIONI PECUNIARIE PER PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2011 il Cons. Rosanna De Nictolis e uditi per le parti l’avvocato Laura Pierallini e l'avvocato dello Stato Paola Palmieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO
1. Con una nota del 18 dicembre 2008, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (d’ora innanzi AGCM o Autorità) ha comunicato alla società odierna appellante l’avvio del procedimento, con contestuale richiesta di informazioni, in relazione alla segnalazione presentata dall’Unione Nazionale Consumatori, avente ad oggetto la pretesa scorrettezza di talune condotte inerenti le offerte promozionali pubblicizzate dalla ricorrente.
In esito al procedimento, è stata adottata la determinazione 11 giugno 2009, n. 19953, con la quale l’Autorità ha ritenuto scorrette, ai sensi del codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005, come novellato dal d.lgs. n. 146/2007), quattro pratiche commerciali, vietandone l’ulteriore continuazione e irrogando una sanzione amministrativa pecuniaria di complessivi euro 150.000.
2. In dettaglio:
1) la prima delle pratiche sanzionate si riferisce alle offerte promozionali pubblicizzate tramite cartellonistica stradale, internet e a mezzo stampa, nel periodo ottobre - dicembre 2008, relative a voli aerei, per tratte da Roma Fiumicino, ad una tariffa vantaggiosa predeterminata, relegando in calce ai messaggi, ed in caratteri minuscoli, l’informativa circa talune limitazioni legate all’offerta, quali l’esclusione dalla tariffa più vantaggiosa di 29,99 euro della tratta Roma-Nizza, pur indicata nella promozione per tale prezzo che, con un asterisco, rimanda ad una scritta con caratteri minuscoli contenente il diverso prezzo di euro 59,99, l’informazione circa il numero di posti disponibili (essendo le offerte reclamizzate valide solo determinate date e non per tutti i voli previsti nei diversi giorni di operatività), il periodo di validità dell’offerta e l’informazione sulla necessità di sostenere un’ulteriore spesa per l’acquisto del servizio di trasporto tramite carta di credito, esplicitato anch’esso in caratteri più piccoli richiamati da un asterisco; in relazione a tale condotta, è stata irrogata alla società appellante la sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 60.000.
2) la seconda pratica commerciale scorretta è stata ravvisata nella omessa compiuta scomposizione della tariffa e indicazione degli elementi di costo rimborsabili, nonché nell’eccessiva onerosità delle procedure di rimborso di un biglietto aereo non fruito; è stato ritenuto che nelle pagine web della società, dedicate alle prenotazioni dei voli, non sono state fornite adeguate informazioni sulla scomposizione della tariffa in diversi elementi di costo, segnatamente con riferimento alla voce fuel surcharge che, inserita dal vettore nella categoria tasse e oneri aeroportuali – che sono sempre rimborsabili – non è invece soggetta al rimborso, ed è stata altresì rilevata la scarsa trasparenza circa l’onerosità della procedura di rimborso per mancata fruizione del servizio di trasporto aereo precedentemente acquistato, soggetta al pagamento di una fee amministrativa del significativo importo di 15 euro; in relazione a tale condotta è stata irrogata la sanzione di euro 40.000;
3) la terza pratica sanzionata concerne l’offerta di un ulteriore servizio, diverso da quello di trasporto, inerente la polizza assicurativa opzionale, in relazione alla quale l’utente, nel processo di prenotazione elettronico del biglietto, viene automaticamente indirizzato alla sottoscrizione di tale servizio, già preselezionato, salvo opting out da esercitarsi mediante spunta, di talché l’adesione non si realizza mediante una scelta positiva dell’utente; tale condotta è stata sanzionata con una sanzione di euro 30.000;
4) la quarta pratica commerciale ritenuta scorretta concerne l’omessa adeguata informazione in ordine ai diritti riconosciuti ai consumatori in caso di modifica delle modalità di prestazione del servizio acquistato, in particolare nei casi di overbooking, cambi e cancellazione di voli aerei, ritardi superiori alle due ore, di cui alla disciplina recata dal Regolamento CE n. 261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio; per tale condotta è stata irrogata la sanzione pecuniaria di euro 20.000.
L’irrogazione di quattro distinte sanzioni amministrative pecuniarie si basa sulla ritenuta mancanza di unitarietà delle pratiche commerciali apprezzate dall’Autorità come scorrette, in quanto ritenute dotate di autonomia strutturale, con conseguente non applicabilità dell’istituto del concorso formale e della continuazione.
3. Contro il provvedimento sanzionatorio la società odierna appellante ha proposto ricorso al Tar Lazio – Roma, contestando, in relazione a ciascuna delle quattro pratiche commerciali ritenute scorrette, il difetto di motivazione, l’illogicità, la carenza di istruttoria, la falsa e errata applicazione degli artt. 20, 21 e 22 del codice del consumo, assumendosi al contrario la correttezza e non decettività delle pratiche.
In subordine, è stata contestata l’applicazione di quattro separate sanzioni, assumendo esservi i presupposti per il riconoscimento del concorso e della continuazione, ai sensi dell’art. 8, co. 1 e 2, l. n. 689/1981.
4. Il Tar adito, con la sentenza in epigrafe (Tar Lazio – Roma, 20 gennaio 2010, n. 633), ha respinto il ricorso.
5. Ha interposto appello l’originaria ricorrente, tempestivamente e ritualmente notificato e depositato.
Ripropone le censure di cui al ricorso di primo grado e muove motivate critiche alla sentenza gravata.
6. Con il primo motivo di appello si contestano i capi di sentenza che hanno respinto il primo e il secondo motivo del ricorso di primo grado.
6.1. Il Tar ha ritenuto che:
a) quanto alla prima pratica scorretta: le offerte promozionali pubblicizzate dalla società sono state ritenute scorrette in ordine alle modalità di presentazione, mediante l’uso di caratteri minuscoli per fornire informazioni in ordine a limitazioni dell’offerta, e con omissione di informazioni sufficienti in ordine alla disponibilità dell’offerta per un numero limitatori voli; e pertanto in contrasto con gli artt. 20, 21, co. 1, lett. b) e d), 22 co. 1 e 2, codice del consumo; inoltre non è stato indicato il periodo di durata dell’offerta, né rileverebbe che la durata non era indicata essendo un’offerta valevole fino ad esaurimento del numero dei posti offerti; inoltre il numero dei posti offerti sarebbe non congruo, rispetto all’ampia diffusione del messaggio pubblicitario;
b) quanto alla seconda pratica scorretta: nelle pagine web destinate alla prenotazione dei voli, il costo del biglietto viene scomposto in due voci, la tariffa e le tasse ed oneri aeroportuali; in questa seconda voce viene inserito il costo inerente il fuel surcharge; nella sezione del sito dedicata alle FAQ viene detto che le tariffe e le spese amministrative non sono rimborsabili, mentre lo sono le tasse governative, senza specificare le voci rientranti in tale categoria; nella diversa sezione inerente le condizioni generali di acquisto, si specifica che il costo del fuel surcharge non è rimborsabile; correttamente l’Autorità ha ritenuto che l’inserimento del fuel surcharge nella voce tasse e oneri aeroportuali era idoneo a creare l’affidamento che tale voce fosse soggetta a rimborso mentre non lo era; né rileverebbe che l’informazione era disponibile in altre sezioni del sito, essendo necessario che tutte le informazioni rilevanti fossero rese disponibili nella pagina web inerente la prenotazione del volo.
6.2. Parte appellante critica tali due capi di sentenza, osservando che:
- il prodotto che viene in rilievo è il biglietto aereo, al cui acquisto il consumatore si determinerebbe non già per effetto della pubblicità, bensì in funzione della propria preesistente necessità, ludica o lavorativa, di raggiungere una determinata destinazione;
- la mancata indicazione della non rimborsabilità del fuel surcharge non avrebbe carattere decettivo, atteso che il consumatore non si determina all’acquisto del biglietto aereo in funzione della sua maggiore o minore rimborsabilità; comunque, tutte le informazioni necessarie erano contenute nelle condizioni generali di acquisto, direttamente consultabili in una pagina del sito cui l’utente deve obbligatoriamente accedere prima di confermare l’acquisto del biglietto, senza necessità di ulteriori navigazioni sul sito;
- quanto ai messaggi pubblicitari, essi contenevano tutte le informazioni rilevanti, e l’omessa indicazione della durata massima dell’offerta si spiega perché l’offerta non aveva un termine ultimo, ma durava fino ad esaurimento dei biglietti offerti.
7. Il motivo di appello presenta profili di inammissibilità per incompletezza, ed è comunque infondato nel merito.
7.1. Invero, le censure non colpiscono tutte le argomentazioni del provvedimento amministrativo impugnato e della sentenza di primo grado, sicché un loro ipotetico accoglimento lascerebbe comunque fermo, da un lato, il provvedimento amministrativo, e dall’altro lato il giudicato.
7.2. Quanto, infatti, alla prima pratica commerciale, la scorrettezza è stata ravvisata sotto molteplici profili, tutti ritenuti sussistenti dal Tar:
- l’indicazione a caratteri grafici più grandi, di un prezzo di 29,90 euro;
- l’indicazione in caratteri più piccoli di limitazioni dell’offerta, quanto a: (i) numero di posti disponibili; (ii) aumento del prezzo in caso di utilizzo di carta di credito; (iii) maggior prezzo del volo Roma – Nizza;
- l’omissione di informazioni essenziali e, segnatamente, il periodo di durata dell’offerta; l’omessa indicazione che l’offerta non era disponibile su tutti i voli;
- l’esiguità dell’offerta, in proporzione al carattere massiccio della campagna pubblicitaria.
A fronte di tale pluralità di elementi su cui si è incentrato il giudizio di scorrettezza del messaggio pubblicitario, l’appello si limita a contestare che fosse necessario indicare la durata massima dell’offerta, trattandosi di una offerta quantitativa, fino all’esaurimento dei biglietti offerti.
E’ evidente che un ipotetico accoglimento del motivo di appello lascerebbe fermo il provvedimento amministrativo e la sentenza di primo grado, nelle parti non censurate con l’appello.
7.3. Il motivo di appello è comunque anche infondato nel merito: infatti il messaggio pubblicitario indica genericamente il numero di posti disponibili, ma non chiarisce che l’offerta è valida fino ad esaurimento dei posti offerti.
Avuto riguardo, pertanto, al consumatore “medio” (art. 20, co. 2, d.lgs. n. 206/2005) che è il soggetto alla cui protezione mira il codice del consumo (recte: “ad un elevato livello di tutela”, ex art. 1, d.lgs. n. 206/2005), il messaggio pubblicitario aveva pertanto carattere oggettivamente decettivo.
Va poi considerato che il periodo di durata massima dell’offerta pubblicitaria è un elemento rilevante per valutare il carattere ingannevole del prodotto, contrariamente a quanto sostenuto nell’atto di appello; infatti ai sensi dell’art. 21, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 206/2005, va considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso:
a) l'esistenza o la natura del prodotto;
b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, gli accessori, l'assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto.
Rientrano tra le caratteristiche del prodotto anche la sua “disponibilità”, da intendersi anche come periodo entro il quale il prodotto reclamizzato è disponibile alle condizioni offerte.
7.4. Quanto alla seconda pratica commerciale ritenuta scorretta, non può essere condiviso l’assunto secondo cui le incomplete o erronee informazioni circa la non rimborsabilità del fuel surcharge non avrebbero carattere ingannatorio, perché il consumatore non si determinerebbe all’acquisto in funzione del regime inerente il rimborso del biglietto.
Con tale affermazione, l’appellante pretende di sostituire una propria valutazione a quella dell’Autorità, in tema dei motivi che possono incidere sulle scelte del consumatore medio.
Tale sostituzione non può essere consentita, perché la valutazione compiuta in merito dall’Autorità è esente da vizi di logicità e travisamento.
E’ ragionevole ritenere che l’acquirente del biglietto aereo prende in considerazione, nell’acquisto, una pluralità di elementi, tra cui non solo il prezzo, ma anche la misura del rimborso in caso di mancato utilizzo del biglietto.
In ogni caso, il vettore aereo aveva un dovere di completa e corretta informazione su tutti gli elementi rilevanti, ivi compresa la misura del rimborso.
7.5. Né rileva che le informazioni complete fossero contenute nelle condizioni generali di acquisto, e che ad esse l’acquirente on line del biglietto avesse accesso obbligatorio prima di confermare l’acquisto del biglietto, perché comunque il sito web forniva informazioni non univoche in diverse pagine web: quella per la prenotazione del biglietto; la pagina FAQ, la pagina contenente le condizioni generali di acquisto. La non univocità delle informazioni ha carattere ingannatorio.
8. Con il secondo motivo di appello viene riproposto il terzo motivo del ricorso di primo grado e contestato il capo di sentenza che lo ha disatteso.
8.1. In relazione alla terza pratica commerciale ritenuta scorretta dall’Autorità, il Tar ha osservato che la scorrettezza è stata esattamente individuata nella circostanza che l’accettazione della polizza assicurativa- che è facoltativa – era una opzione preselezionata, sicché l’acquirente del biglietto poteva escluderla mediante opting out, mentre invece non avrebbe dovuto essere preselezionata, ma doveva poter essere scelta dall’utente mediante opting in.
8.2. Parte appellante critica tale capo di sentenza, osservando che l’utente era comunque pienamente edotto della non obbligatorietà dell’acquisto della polizza, e che il Tar ha omesso di esaminare il meccanismo che nell’acquisto on line rendeva evidente la opzionalità della polizza.
Parte appellante lamenta inoltre il contrasto della decisione del Tar con un altro precedente del medesimo Tar (18 novembre 2009, n. 11285), che avrebbe invece deciso nel senso del carattere non scorretto della pratica commerciale di vendita della polizza opzionale mediante meccanismo di opting out.
Inoltre la sentenza gravata non avrebbe adeguatamente considerato il parere dell’AGCom reso nel corso del procedimento sfociato nel provvedimento impugnato dell’AGCM, e che smentirebbe in toto il provvedimento impugnato, nella parte in cui affermerebbe, secondo quanto riportato testualmente a pag. 16 dell’atto di appello “questi, quindi, non si trova costretto a svolgere un’attività di opt out ed a deselezionare il simbolo di spunta già predisposto nella casella dedicata. L’adesione, invece, si realizza mediante una scelta positiva (opt in) dell’utente e, quindi, non attraverso un meccanismo automatico di silenzio assenso”.
9. La censura va disattesa.
9.1. Ai sensi dell’art. 23 del regolamento CE n. 1008/2008, l’acquisto deve realizzarsi mediante una scelta pienamente consapevole e volontaria da parte del consumatore; è espressamente previsto che “I supplementi di prezzo opzionali sono comunicati in modo chiaro, trasparente e non ambiguo all’inizio di qualsiasi processo di prenotazione e la loro accettazione da parte del passeggero deve avvenire sulla base di un esplicito consenso dell’interessato (opt in)”.
9.2. Come già osservato dal Tar, benché tale previsione comunitaria sia testualmente riferita ai supplementi di prezzo e non anche a servizi accessori – quale quello relativo all’assicurazione facoltativa – la stessa deve ritenersi espressione di un principio generale volto a sancire l’esigenza di chiarezza e trasparenza dell’informazione al consumatore, estensibile a tutte le variabili in grado di incidere sul costo complessivo del trasporto aereo gravanti sul consumatore, e quindi anche ai servizi complementari opzionali, quale l’adesione ad una polizza assicurativa.
9.3. Né la soluzione seguita dal Tar contrasta con il precedente del medesimo Tar, 18 novembre 2009, n. 11285, invocato da parte appellante.
La fattispecie concreta non è identica a quella oggetto del presente giudizio, perché la stessa non era sottoponibile, ratione temporis, all’art. 23, regolamento CE n. 1008/2008.
Nel citato precedente il Tar Lazio, ben lungi dal ritenere legittima l’offerta della polizza assicurativa opzionale mediante opting out anziché mediante opting in, afferma che la modalità opting out va esente dal giudizio di pratica scorretta solo perché l’art. 23 citato non era ancora applicabile ratione temporis.
Il caso di specie, invece, ricade, sotto il profilo temporale, sotto l’ambito della citata disposizione, atteso che i fatti sono accaduti dopo la sua entrata in vigore (il regolamento CE n. 1008/2008 è stato pubblicato in GUCE L. 293 del 31 ottobre 2008 ed è entrato in vigore il successivo 1° novembre 2008).
9.4. Neppure il parere dell’AGCom reso nel corso del procedimento sanzionatorio è nel senso rappresentato dall’appellante.
E’ in atti il parere AGCom 20 maggio 2009, n. 277, che nella parte qui rilevante si esprime in termini esattamente opposti a quanto sostenuto dall’appellante, termini pienamente in linea con il provvedimento finale.
E, invero, secondo quanto riportato testualmente a pag. 16 dell’atto di appello, il parere dell’AGCom direbbe “questi, quindi, non si trova costretto a svolgere un’attività di opt out ed a deselezionare il simbolo di spunta già predisposto nella casella dedicata. L’adesione, invece, si realizza mediante una scelta positiva (opt in) dell’utente e, quindi, non attraverso un meccanismo automatico di silenzio assenso”.
In realtà, il parere in atti dice esattamente il contrario “questi, quindi, si trova costretto a svolgere un’attività di opt out essendo tenuto a deselezionare il simbolo di spunta già predisposto nella casella dedicata, al fine di non sopportare un ulteriore costo pari a cinque euro; l’adesione, pertanto, non si realizza mediante una scelta positiva (opt in) dell’utente e, quindi, attraverso un meccanismo automatico di silenzio assenso”.
9.5. E’ infine infondato il profilo di doglianza incentrato sul rilievo che il consumatore era comunque edotto del carattere opzionale della polizza.
Si assume con l’appello che sul sito web vi era l’apertura della seguente finestra di dialogo, prima dell’acquisto, che il cliente era tenuto a visionare ed a cui doveva fornire risposta, per l’ipotesi in cui l’assicurazione fosse richiesta: “Cliccate OK per confermare l’acquisto del biglietto e della polizza e invece ANNULLA per modificare le vostre scelte”; per l’ipotesi in cui il flag dell’assicurazione non fosse stato selezionato, il messaggio era il seguente: “Clicca OK per confermare l’acquisto senza assicurazione e ANNULLA se invece vuoi acquistare la polizza”.
Di talché, il consumatore potrebbe ritenersi edotto della non obbligatorietà e della opzionalità dell’adesione alla polizza assicurativa e, se prosegue nell’acquisto, dovrebbe presumersi che sia comunque interessato al servizio accessorio, potendosi escludere in tal modo che sia indotto ad una decisione economica inconsapevole o che altrimenti non avrebbe assunto.
Tali modalità attengono ad un passo successivo, che è quello di conferma o meno dell’acquisto del biglietto, ma non fanno venir meno la necessità che, nella fase anteriore, la polizza dovesse venire offerta con un meccanismo di opt in e non con un meccanismo di opt out.
10. Con il terzo motivo di appello viene riproposto il quarto motivo del ricorso di primo grado e contestato il capo di sentenza che lo ha disatteso.
10.1. La pratica ritenuta scorretta attiene alle modalità di informazione al passeggero dei diritti allo stesso riconosciuti dal Regolamento CE n. 261/2004 in materia di overbooking e conseguente negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo di almeno due ore, le informazioni inerenti tali diritti sono dalla società ricorrente fornite sul proprio sito internet nell’ambito delle condizioni generali di acquisto, visionabili ciccando sugli appositi link presenti nella home page e nelle pagine dedicate alla prenotazione dei voli, dove sono genericamente richiamate le responsabilità del vettore aereo.
10.2. Avuto riguardo a tale pratica, assumeva la ricorrente in primo grado l’intervenuto corretto assolvimento dei propri obblighi, come discendenti dal citato regolamento, il quale si applicherebbe solo successivamente all’acquisto del biglietto aereo, significando in proposito di aver posto in essere un’attenta revisione delle proprie procedure interne di assistenza e di informazione ai passeggeri presso gli scali aeroportuali.
10.3. Il Tar ha ritenuto non condivisibile tale prospettazione, osservando che il dovere di informazione gravante sui vettori non potrebbe ritenersi limitato al solo ambito aeroportuale, dovendo i consumatori essere compiutamente edotti dei propri diritti per i casi di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo di almeno due ore, sin dal momento della prenotazione on line e di acquisto del biglietto, mediante un’informativa, sicuramente realizzabile con il mezzo web, completa e dettagliata, dei diritti inerenti la riconosciuta compensazione pecuniaria e l’assistenza, in modo da fornire ai consumatori una piena consapevolezza di tali diritti sin dalla fase iniziale del rapporto.
Correttamente, quindi, l’Autorità avrebbe ritenuto la scorrettezza di tale pratica sotto il profilo dell’omissione informativa di elementi rilevanti, considerato che la collocazione (segnatamente una diversa sezione del sito di non agevole fruibilità, ovvero le condizioni generali di acquisto che il consumatore è chiamato a scorrere integralmente) ed il contenuto (che si risolve in un richiamo alla normativa comunitaria ed ad alcune ipotesi di cancellazione e spostamento del volo) dell’informativa inerente i diritti dei passeggeri in caso di mancato imbarco, volo cancellato o ritardato, non consentono ai consumatori di venire a conoscenza con chiarezza dei diritti loro riconosciuti dalla normativa comunitaria in tali circostanze, risultando pertanto le informazioni rese dalla società ricorrente del tutto insufficienti allo scopo.
Il Tar ha altresì stigmatizzato che il contratto di trasporto, rappresentato dal documento intitolato condizioni generali di acquisto, si limiterebbe ad un semplice rimando al Regolamento CE n. 261/2004, non fornendo un elenco sintetico di tali diritti in modo da renderli facilmente accessibili e conoscibili ai consumatori e consentirgli di intraprendere le azioni idonee per il pieno esercizio degli stessi nel caso in cui si verifichino specifici disservizi del professionista.
Anche in considerazione della particolare tipologia del servizio, i diritti dei passeggeri dovrebbero dunque formare oggetto di un’adeguata ed esaustiva informazione preventiva, rientrando pertanto il correlativo onere fra i doveri di diligenza professionale degli operatori del settore, non potendo altrimenti i passeggeri venirne a conoscenza.
Tanto, ad avviso del Tar, anche in una visione più ampia e di sintesi, alla luce del contesto normativo di riferimento, in base al quale la misura degli obblighi informativi e la completezza delle informazioni rilevanti deve essere riguardata sempre in funzione dell’obiettivo della maggiore chiarezza e trasparenza, assumendo tali obblighi peculiare pregnanza quando il veicolo di comunicazione sia caratterizzato da particolare articolazione e complessità, potendo pertanto assumere specifico rilievo il modo di organizzazione e presentazione dei dati informativi, con modalità variabili dalla loro frammentazione o dispersione od omissione alla loro riunione o disponibilità ad una visione sequenziale che consenta al consumatore di coglierle con la maggiore e migliore immediatezza.
E, tanto, secondo il Tar, anche alla luce del codice del consumo, che riconosce come diritti fondamentali dei consumatori e utenti, tra gli altri, quelli “ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità” (art. 2, co. 2, lett. c), precisando (art. 5, co. 3), che “Le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore”.
10.4. Parte appellante critica tale capo di sentenza, ribadendo che il regolamento CE n. 261/2004, si riferisce, per ciò che concerne l’informativa e l’assistenza ai passeggeri nei casi di overbooking, cancellazione del volo o ritardo superiore a due ore, al solo ambito aeroportuale; disciplinerebbe, pertanto, solo una fase patologica e meramente eventuale successiva all’acquisto del biglietto, senza imporre oneri di informativa preventiva.
Anche a voler, solo in astratto, ammettere un dovere di informativa preventiva, la sua omissione non sarebbe idonea a indurre in inganno il consumatore nel momento in cui decide di acquistare il biglietto, atteso che si tratta di informazioni relative ad una fase successiva all’acquisto del biglietto, patologica e meramente eventuale.
10.5. La censura va disattesa.
Sia il provvedimento amministrativo che la sentenza di primo grado hanno sostenuto, con argomenti che l’appello non scalfisce (limitandosi a riportare gli argomenti già dedotti nel corso del procedimento amministrativo e nel ricorso di primo grado), che a prescindere dalla circostanza che il regolamento comunitario preveda solo un dovere di informazione in ambito aeroportuale, in ordine ai diritti dei viaggiatori in caso di overbooking e conseguente negato imbarco, cancellazione del volo, ritardo superiore a due ore, rientra nei doveri di diligenza professionale anche una adeguata ed esaustiva informazione preventiva, in considerazione della particolare tipologia del servizio reso.
Tanto discende, in via immediata e diretta, dal codice del consumo (art. 2, co. 2, lett. c), e art. 5, co. 3).
Ne deriva che la incompleta informazione preventiva in ordine ai diritti del viaggiatore in tali evenienze, sul sito web, è stata legittimamente configurata come pratica commerciale scorretta, alla luce dei doveri professionali di corretta e completa informazione, derivanti dal codice del consumo, e a prescindere dai doveri specifici del vettore aereo derivanti dal citato regolamento comunitario.
Né è sostenibile che, anche se l’informativa preventiva è ritenuta dovuta, la sua omissione non avrebbe attitudine ingannatoria, trattandosi di informazioni inerenti una fase patologica eventuale, successiva all’acquisto del biglietto.
E’ infatti di tutta evidenza che con l’acquisto del biglietto viene stipulato un contratto di trasporto, sicché il trasportando ha tutto l’interesse a conoscere esattamente tutte le condizioni della fase di esecuzione del contratto, ivi compresi i propri diritti per il caso in cui il contratto di trasporto non abbia esecuzione, o non abbia tempestiva esecuzione, per fatto del vettore.
E anche la esatta conoscenza dei diritti del trasportato nelle evenienze patologiche, è elemento importante per la determinazione all’acquisto del biglietto.
11. Con il quarto motivo di appello viene contestato il capo di sentenza che ha respinto il quinto motivo del ricorso di primo grado.
11.1. Con esso si sosteneva che erroneamente le quattro pratiche commerciali sono state considerate illeciti distinti e sanzionate autonomamente (mediante cumulo materiale), senza applicazione dello sconto di pena per effetto del concorso e della continuazione (c.d. cumulo giuridico).
11.2. Il Tar ha disatteso le censure osservando che:
- l’unitarietà delle condotte sanzionate non può essere fatta discendere dalla circostanza che le pratiche commerciali siano state attuate tramite il sito internet (oltre che con altri mezzi per quanto riguarda la prima condotta), costituendo tale circostanza un mero elemento di fatto circa l’analogia delle modalità di attuazione o promozione delle condotte;
- l’affermata loro inerenza ad un medesimo rapporto negoziale, pur condivisibile, non elide la circostanza che esse si inseriscano in autonome e diverse fasi di tale rapporto, così manifestando, sotto tale primo profilo, la loro autonomia strutturale;
- sussiste l’autonomia delle condotte sanzionate, in quanto aventi oggettivamente caratteristiche e contenuti diversi, non si riferiscono ai medesimi elementi del rapporto negoziale ed ineriscono a diverse fasi dello stesso, rispondendo a diverse politiche commerciali e a diversi fini;
- deve escludersi la possibilità di ricondurre unitariamente alla nozione di pratica commerciale, come descritta dall’art. 18 del codice del consumo, una serie di condotte inerenti una pluralità eterogenea di oggetti ed elementi contrattuali, alcuni essenziali – quali il prezzo del servizio, la sua composizione ed i conseguenti diritti di rimborso – ed altri accessori – quali la polizza assicurativa ed i diritti dei passeggeri in caso di negato imbarco, volo cancellato o ritardato di almeno due ore;
- la divisata diversità strutturale e funzionale delle condotte, non unificabili neanche sotto il profilo della unicità di strategia commerciale, non consente, quindi, di ritenere integrati i presupposti per potersi fare luogo all’applicazione del concorso formale di illeciti, ai cui fini è necessaria un’unica condotta per effetto della quale viene violata più volte la medesima disposizione normativa o più norme.
11.3. Parte appellante critica tale capo di sentenza, ribadendo la tesi, già sostenuta in prime cure, che le diverse pratiche contestate sono parti di un tutto, il procedimento contrattuale, il che ne dimostrerebbe la contestualità e la unicità de fine.
12. La censura è infondata.
12.1. L’art. 8, co. 1, l. n. 689/1981 dispone che, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.
Tale disposizione, quindi, prevede l’unificazione della sanzione per le sole violazioni commesse con un’unica azione od omissione (concorso formale di illeciti) e non anche quando la pluralità delle violazioni si riconduce a condotte distinte (concorso materiale di illeciti).
12.2. Nel caso di specie le condotte contestate sono distinte e quindi danno luogo a concorso materiale, per il quale non è prevista l’applicazione di una sanzione unica aumentata.
La tesi di parte appellante, che ravvisa l’unicità della condotta nella circostanza che le pratiche si inseriscono in un unitario procedimento contrattuale, non è condivisibile ed è stata già smentita dal Tar con ampia motivazione, che l’appello non scalfisce.
Vi è differenza logica, cronologica, e di mezzi, delle pratiche commerciali contestate; basta considerare che la prima pratica contestata attiene ad una campagna pubblicitaria mediante una pluralità di mezzi (ivi compresa la stampa), a differenza delle altre tre pratiche, che sono state poste in essere mediante il sito web della società appellante.
Anche le altre tre pratiche, pur condividendo il mezzo di comunicazione (il sito web) e il procedimento contrattuale, sono comunque distinte, afferendo a diverse fasi del procedimento contrattuale.
12.3. L’art. 8, co. 2, l. n. 689/1981 estende il regime sanzionatorio del concorso formale anche al caso di illecito amministrativo continuato, ma solo nel caso di violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, disponendo che alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.
E’ evidente che il regime dell’illecito amministrativo continuato non è di generale applicazione, essendo testualmente riferito al solo caso di più violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie.
Pertanto correttamente l’AGCM non ha applicato nel caso di specie, riferito a violazioni del codice del consumo, l’istituto della continuazione.
13. In conclusione, l’appello va respinto. La condanna al pagamento delle spese e degli onorari del secondo grado del giudizio segue la soccombenza. Di essa è fatta liquidazione nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello n. 4828 del 2010, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell’Autorità appellata, nella misura di euro cinquemila.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:


Luigi Maruotti, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere, Estensore
Maurizio Meschino, Consigliere
Roberto Garofoli, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere




 


 


L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE
 


 


 


 


 


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/06/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)