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Valutazione ai fini dell'indennità di buonuscita dei periodi di astensione facoltativa per maternità

Dettagli

Nuova pagina 1

I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica)
Nota 12-7-2006 n. 21
Valutazione ai fini dell'indennità di buonuscita dei periodi di astensione facoltativa per maternità.
Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale TFS TFR e previdenza complementare, Ufficio I.

L. 27 novembre 1956, n. 1407

L. 30 dicembre 1971, n. 1204

L. 8 marzo 2000, n. 53

 

Nota 12 luglio 2006, n. 21

Valutazione ai fini dell'indennità di buonuscita dei periodi di astensione facoltativa per maternità.

 

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 Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale TFS TFR e previdenza complementare, Ufficio I.

 

 


 

Ai  Dirigenti generali centrali e compartimentali 
Ai  Dirigenti degli Uffici centrali, autonomi, 
  compartimentali e provinciali 
Ai  Coordinatori generali delle consulenze  
  Loro sedi 

 

 

Continuano a pervenire a questa Direzione richieste in ordine alla valutabilità dei periodi di astensione facoltativa dal lavoro, ai sensi dell'art. 15, comma 2, lett. A) della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, ai fini dell'indennità di buonuscita.

Su tale materia si chiarisce quanto segue:

l'art. 4 della legge 27 novembre 1956, n. 1407, recante modifiche alle disposizioni del testo unico sull'opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, prevede che i periodi trascorsi in posizioni che comportano la riduzione degli assegni di attività, esclusi quelli di aspettativa per infermità, agli effetti della liquidazione dell'indennità di buonuscita, vengano computati per metà.

La legge n. 1204 del 1971, di tutela delle lavoratrici madri, riconosceva alla lavoratrice il diritto ad assentarsi facoltativamente dal lavoro per un periodo, successivo a quello obbligatorio, retribuito al 30% dello stipendio ordinariamente corrisposto.

In applicazione dell'art. 4 della citata legge n. 1407 del 1956, i periodi di astensione facoltativa per maternità ad assegni ridotti venivano considerati valutabili, ai fini della buonuscita, al 50%, e riscattabili dai soggetti interessati per la rimanente parte.

La legge 8 marzo 2000, n. 53, ha completamente riscritto la disciplina dei congedi per maternità, prevedendo all'art. 7, comma 5, che i periodi di astensione facoltativa «sono computati nell'anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia».

Tanto premesso, e considerato che ai fini TFR, ai sensi degli artt. 2110 e 2120 c.c., così come ai fini dell'indennità premio di servizio, il periodo di astensione facoltativa ad assegni ridotti nei limiti di sei mesi entro il terzo anno di vita del bambino viene computato per intero, si ritiene che anche ai fini dell'indennità di buonuscita tale periodo debba essere valutato sulla retribuzione virtuale intera, a partire dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 53 del 2000, rimanendo in capo alle amministrazioni datrici di lavoro l'obbligo di provvedere al versamento dei contributi.

Peraltro, l'informativa n. 18 del 19 maggio 2003 della Direzione centrale entrate aveva già precisato tale orientamento, ed in tal senso è da considerare modificata la circolare n.11 del 12 marzo 2001 di questa Direzione.

 

Il Dirigente generale

Dr. Maurizio Manente

 

 

 

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