Condominio orizzontale: rileva la funzione del bene

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Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
Creato Lunedì, 03 Ottobre 2011 04:39
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COMUNIONE E CONDOMINIO


Cass. civ. Sez. II, Sent., 04-11-2010, n. 22466
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con   atto notificato il 5.8.86                 P.C. e          C.        P., riassumendo un precedente procedimento promosso  ex  art. 688  c.p.c.  davanti  al Pretore di San Dona di  Piave,  citarono  al giudizio  del   Tribunale  di  Venezia la società  Finturismo  s.r.l, esponendo di essere proprietari, il primo di quattro ed il secondo di una,  delle  tredici  unità immobiliari comprese  in  un  fabbricato terraneo  sito in (OMISSIS), sul suolo censito in catasto  al  fl  70, mappale  390, nonchè condomini di un adiacente cortile  destinato  a parcheggio  ed accesso ai predetti immobili, precisando altresì,  il primo  attore,  che una delle unità immobiliari (quella  di  cui  al mappale  390/12) era stata da lui acquistata senza alcuna riserva  di sopraelevazione a favore di terzi e, pertanto, comprensiva  dell'area sovrastante;  lamentavano  che la convenuta,  resasi
acquirente  del diritto di sopraelevazione sui lastrici solari, aveva realizzato  una costruzione, nonostante tale diritto si fosse prescritto, per di più occupando anche il lastrico solare del mappale 390/12 appartenente al          P.C.  e  non gravato da alcun diritto  di  superficie,  ed intendeva  realizzare vedute, non conformi all'art.  905  c.c.  nella parete  prospiciente  il  cortile  la  cui  condominialità  era   da ritenersi  limitata con riferimento ai soli uffici e negozi  a  piano terra.  Su tali premesse gli attori chiesero accertarsi la proprietà esclusiva   del          P.  sul  lastrico  del   mappale   390/12, dichiararsi prescritto il diritto di sopraelevazione della Finturismo su  tutti  gli  altri, inesistente il diritto di  veduta  suddetto  e condannarsi  la  convenuta a conseguenti demolizioni, arretramento  e risarcimento dei danni. Costituitasi la
convenuta, contestò tutte le avverse   domande  chiedendone  il  rigetto,  assumendosi   esclusiva proprietaria  dei lastrici solari, ivi compreso quello ricoprente  il mappale  n.  390/12, ancorchè la relativa riserva  di  proprietà  a favore  degli  originari  alienanti non risultasse  per  quest'ultimo trascritta,   ed   in  via  riconvenzionale  chiese   accertarsi   la condominialità del vano scala, il cui uso le era stato impedito  dal        P.,  con  condanna  di  quest'ultimo  a  consentirlo  ed   a risarcirle   i   danni;chiese,  inoltre,  venendovi   autorizzata   e provvedendovi,  di  chiamare in garanzia, per  esserne   eventualmente manlevata  da  ogni  pretesa attrice,                Z.M.P.,   + ALTRI OMESSI  originari   proprietari   del  fondo  e   del   fabbricato   terraneo edificatovi,  dai quali aveva acquistato la proprietà  dei  lastrici solari con il diritto
di "sopralzo".
Si costituirono i chiamati, resistendo alle domande proposte nei loro confronti e chiedendola       Z. e la   G. in via riconvenzionale la  condanna  della  Finturismo  al  pagamento  in  loro  favore  del conguaglio, pattuito con la convenzione del 12.4.84, per l'ipotesi in cui  la  volumetria realizzabile in sopraelevazione  fosse  risultata superiore a mc. 5.000, richiesta cui resisteva la convenuta.
Con  sentenza  del 7.3.89 il Tribunale rigettava tutte  le  suesposte domande,  ad  eccezione di quella proposta dalla società Finturismo, di   accertamento  della  condominialità  del  vano  scala,  con  le conseguenti  statuizioni di rilascio e risarcimento dei   danni.  Tale decisione,  con  sentenza  del 17.6.94,  fu  confermata  dalla  Corte d'Appello  di  Venezia,  con  la  sola esclusione  della  statuizione risarcitoria.
Ma a seguito di ricorso per cassazione del        P., resistito sia dalla   Finturismo,  sia  dalla        Z.  e  dalla     G.,   con proposizione di rispettivi ricorsi incidentali, con sentenza n. 11250 dei  13.3 - 14.11.97 questa S.C., accolto il primo motivo del ricorso principale, respinti gli altri, nonchè il ricorso incidentale  della società  suddetta,  dichiarato assorbito quello della         Z.  e della   G., cassava con rinvio la sentenza impugnata, affermando il seguente  principio: "il negozio con il quale il costruttore  di  uno stabile,  proprietario  di questo e della relativa  area  di  sedime, nell'alienare  la  costruzione,  riservi  a  sè  la  proprietà  del lastrico  solare  di  copertura ed il connesso diritto  di  sopralzo, risultando finalizzato ad incidere sul regime dominicale e  su diritti attinenti  a struttura immobiliare che l'ordinamento considera
parte del  fabbricato  cui  inerisce  e, perciò,  in  mancanza  di  titolo contrario,  appartenente  al  proprietario  o  ai  proprietari,   del medesimo  e  del suolo sul quale esso sorge, ai sensi  dell'art.  2645 cod.  civ.,   è soggetto a trascrizione e, consequenzialmente,  nella carenza  di  questa  a  mente  del  combinato  disposto  della  norma giuscivilistica   considerata  e  dell'art.  2644  cod.  civ.,    resta inopponibile  ai  terzi  e, in particolare, ai  successori  a  titolo particolare del primo acquirente dell'edificio, quando della  riserva di  proprietà  del  lastrico  e dei suoi  annessi  non  venga  fatta menzione  nei negozi traslativi posti in essere in loro favore",  Per comprendere  la  rilevanza  nella specie  del  principio  come  sopra affermatola  precisato  che la       Z.,  la    G.  e  gli  altri chiamati  in  garanzia, originari proprietari del
suolo e costruttori dell'edificio.(diviso  orizzontalmente  in   tredici   unità),   nei rispettivi atti di vendita a terzi degli immobili, si erano riservati la   proprietà  dei lastrici solari ( in tali ampi termini  dovendosi qualificare  il diritto reale, e non anche in quello, prescrittibile, di   superficie, essendo ormai l'accertamento in tal senso dei giudici di merito passato in giudicato, con il rigetto del secondo motivo del ricorso  principale), omettendo tuttavia di riportare, nella nota  di trascrizione, relativa alla vendita (con atto del (OMISSIS)  a  tale        D.)  del  terraneo censito con  il  mappale  n.  390/12,  la suddetta   riserva,  come  invece  avvenuto  in  tutte  le  rimanenti alienazioni.  Detto mappale dal suddetto primo acquirente  venne  poi venduto  al        P., con atto del 24.11.75 non contenente  alcuna menzione della riserva medesima. La
società Finturismo, a sua volta, acquistò  successivamente dalla       Z. e dagli  altri  originari proprietari  tutti  i  lastrici  solari,  con  relativo  diritto   di "sopralzo",  ivi  compreso quello censito con il mappale  390/12,  su cui,  a  differenza  che per gli altri, non risultava  trascritta  la sopra   citata  riserva,  poi  realizzando  sull'intera   complessiva copertura  dell'originario fabbricato la sopraelevazione  di  cui  è causa.
Va ancora precisato che, con il rigetto del quarto motivo del ricorso principale, passava in giudicato l'accertamento, da parte dei giudici di   merito,  della  qualità  della   Finturismo  di  condomina,  del fabbricato  e  dell'adiacente cortile,   oltre  che  del  vano  scala, derivatale dall'acquisto della proprietà dei (quantomeno  dodici  su tredici)  lastrici solari. A seguito della pronunzia di legittimità, dunque, restavano ancora in gioco la questione  dell'appartenenza  del lastrico  di  copertura  del  mappale  n.  390/12,  conteso  tra   il        P. e la Finturismo, e quella della spettanza ed entità  del conguaglio,  dalla società eventualmente dovuta  alla        Z.  ed alla     G.   (essendo  stato  dichiarato  assorbito    il   ricorso incidentale di queste ultime, in dipendenza della non ancora definita entità  della volumetria realizzabile, in relazione alla
controversa appartenenza  dell'anzidetto mappale); circa la domanda  di   garanzia della  Finturismo  contro le chiamate in causa, si  rinvia  a   quanto sarà di seguito precisato in parte motiva.
All'esito  della riassunzione in sede di rinvio, cui aveva provveduto il         P., costituitesi tutte le altre parti,  tra  cui,  quali eredi   della        Z.  nelle  more  deceduta     P.      Pi.
       F. e             B.L., con sentenza dei 31/5 - 28/7/06  la Corte  di  Venezia,  "ferme interamente le  statuizioni  coperte  dal giudicato", rigettava l'appello principale, proposto dal        P.. accoglieva quello incidentale della   G. e della        Z. e,  per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, per il resto confermata, condannava la società Finturismo al pagamento in  favore della    G. e degli eredi       Z. della somma di Euro 20.370,61, oltre  agli  interessi  legali,  per  ciascuna  parte,  ordinava   la cancellazione  della trascrizione della domanda di  riassunzione  nei confronti del          C. e rigettava la domanda ex art. 96  c.p.c. proposta  da quest'ultimo contro il        P., regolando infine  le spese tra le parti secondo le rispettive soccombenze.
Tali,  in sintesi e per quanto ancora rileva nella presente sede,  le ragioni della suesposta decisione:
1)  pur  prendendo  atto del principio affermato nella  pronunzia  di legittimità,  la  corte  lagunare riteneva di  dover  confermare  la reiezione della domanda del        P., relativa alla proprietà del lastrico  sul  mappale  n. 390/12 ed alla conseguente   illegittimità della  sopraelevazione  relativa da  parte  della  Finturismo,  sotto diverso  profilo  osservando  che  tale  bene  in  concreto,  essendo riconducibile  al novero di cui all'art. 1117 c.c.,   in  mancanza  di diverse   previsioni  rinvenibili  nei  titoli,  doveva  considerarsi appartenente   al   condominio,  composto  dalle  originarie   unità immobiliari  e da quella "porzione di lastrico non fatta  oggetto  di riserva"; di tale condominio, peraltro, come pure affermato da questa Corte  nel rigettare il quarto motivo di ricorso, era entrata  a  far parte  l'acquirente della copertura dell'edificio e  del
diritto  di "sopralzo",  sicchè la domanda di demolizione della sopraelevazione, in  parte qua, doveva essere disattesa, non avendovi l'attore  titolo quale proprietario esclusivo e non potendola ammissibilmente chiedere quale  condomino  ex  art. 1102 c.c. non avendo dedotto  la  relativa violazione;
2)  conseguentemente assorbite rimanevano le questioni relative  alla domanda di manleva;
3)   la  richiesta  di  conguaglio  proposta  dalla    G.  e  dalla       Z.  meritava  accoglimento perchè,  diversamente  da  quanto ritenuto   dai   precedenti  giudici  di  merito,   il   sopravvenuto annullamento in sede giurisdizionale amministrativa della concessione edilizia, comportante la possibilità di  realizzare oltre mc.  5.000, costituendo  un  evento successivo all'avveramento della  condizione, che i contraenti avevano correlato al  rilascio del provvedimento, era da   ritenersi  irrilevante;  tanto  più  in  considerazione   della circostanza,  accertata  dal  c.t.u.,  che  in  seguito   era   stata conseguita  una sanatoria, comportante la  definitiva acquisizione  di una maggiore volumetria per mc. 10.916.45.
Contro  la  suddetta sentenza il        P. ha proposto ricorso  per cassazione deducente un unico motivo; hanno resistito, con rispettivi controricorsi,  la  società Finturismo  s.r.l.   in  liquidazione  e, congiuntamente,  la    G.  ed  i         B.  (eredi        Z.), nonchè l' + ALTRI OMESSI prima   ed   i  secondi  proponendo  ricorsi  incidentali,   ciascuno contenente due motivala suddetta società ha replicato, con ulteriore controricorso,  al ricorso incidentale   G. -        B.;  non  ha svolto  attività  difensiva  il           C..  Sono  state  infine depositate memoria illustrative dai rispettivi difensori.Motivi della decisione
Va   preliminarmente  disposta  la  riunione  dei  ricorsi  ai  sensi dell'art. 335 c.p.c..
Con  l'unico  motivo di ricorso del ricorso principale il        P. deduce  violazione  e/o  falsa  applicazione  dell'art.  1117   c.c.,  censurando l'affermazione della corte veneta, basata sulle ragioni di cui  sub  1)  in  narrativa, secondo cui il lastrico solare,  di  cui rivendica l'esclusiva proprietà, avrebbe fatto parte del condominio, venuto   a  costituirsi  tra  i  proprietari  delle  tredici   unità immobiliari  e  la  società Finturismo, a seguito  dell'acquisto  da parte   di   quest'ultima  della  proprietà  degli  altri  lastrici, vendutile  dagli originari proprietari,   G.,       Z. ed  altri, perchè   costituente un bene che, in mancanza di  diversa  previsione dei  titoli, doveva presumersi comune per la sua riconducibilità  al novero  di  quelli previsti dalla citata disposizione. Il  ricorrente critica,  in  particolare, la tesi secondo cui la sola tipologia
 del bene  implicherebbe una presunzione di condominialità, in  contrario obiettando  che  le Sezioni Unite di questa Corte,  con  sentenza  n. 7449/93,   nel   comporre  un  contrasto  (ritenuto   apparente)   di giurisprudenza, avrebbero affermato il diverso principio secondo  cui la   norma  in  questione  non  sancisce  una  presunzione  legale  di comunione  delle cose elencate nei nn. 1, 2, 3, bensì  quello,  più corretto,  a  termini del quale deve tenersi conto della destinazione particolare della cosa in questione al fine di stabilire se la stessa rientri  nella  categoria delle cose comuni, con la conseguenza  che, ove per le sua caratteristiche strutturali serva soltanto all'uso  ed al  godimento di una o più parti determinate dell'immobile oggetto di proprietà esclusiva, è da escludersi che ad essa possa riferirsi la norma di cui all'art. 1117 cit. Con specifico
riferimento ai lastrici solari,  viene  poi  menzionata una successiva  pronuncia  di  questa sezione  (n. 2707/96), con la quale si è esclusa la configurabilità della presunzione legale di condominialità del lastrico nel caso che lo stesso funga da copertura di uno o più locali di proprietà di un solo  condomino;  si sostiene dunque, che proprio in applicazione  di tale  principio  e nel solco della citata decisione delle  S.U.,  nel caso  di  specie, caratterizzato dall'esistenza di un condominio  c.d.
"orizzontale",   costituito  tredici  unità   immobiliari   disposte a"schiera", tenuto conto che ciascuno dei rispettivi lastrici assolve alla  funzione di copertura del solo immobile sottostante e non anche degli  altri,  viene meno quella destinazione comune, costituente  in condizione  di applicabilità dell'art. 117 c.c.:  con la  conseguenza che  il  lastrico soprastante il mappale 390/12, la   cui  riserva  di proprietà non trascritta non era opponibile al successivo acquirente        P.,   secondo  il  principio  enunciato  nella   rescindente sentenza   di   legittimità,   sarebbe   di   proprietà   esclusiva dell'odierno ricorrente principale.
Il  motivo  è  fondato  e comporta l'accoglimento   del  ricorso  nei termini  di  seguito  indicati.  La qualificazione  di  parte  comune dell'edificio,  ai  sensi dell'art. 1117 c.c.,   n.  1,  dell'area  in contestazione,  non  poteva essere fondata sulla   mera  riducibilità dello  stesso  alla  tipologia lastrico solare,  considerato  che  la norma,  applicabile,  solo nei casi nei quali l'edificio  appartenga, per   diversi   piani  o  porzioni  di  piani,  a   più  proprietari, implicitamente  esige  la  sussistenza  di  connotati  strutturali  e funzionali tali da comportare la materiale destinazione del  bene  al servizio  e  godimento  di  più unità immobiliari  appartenenti  in proprietà  esclusiva ai diversi proprietari. Solo a tali condizioni, come  è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, oggetto di  pertinente  richiamo  nel  mezzo d'impugnazione,
può  ritenersi sussistere,  in  mancanza  di  diversa  previsione  nei  titoli,   il carattere di condominialità.
Con  particolare  riferimento, dunque,  ad  un  lastrico  solare  che assolva,  nel  contesto  di  un edificio costituito  da  più  unità immobiliari autonome, disposte a schiera la funzione di copertura  di una  sola  delle stesse, e non anche di altri elementi, eventualmente comuni   presenti   nel  c.d.  "condominio  orizzontale",   nè   sia caratterizzato  da  unitarietà, strutturale  o  da  altri  connotati costruttivi   e   funzionali,  tali  da  denotare   la   destinazione complessiva  delle aree sovrastanti i vari immobili  costituenti  nel loro  insieme  un unicum a servizio e godimento comune  ed  indistinto degli  stessi, deve escludersi la sussumibilità della suddetta parte dell'edificio nel novero di quelle di cui all'art. 1117 c.c.,  n. 1 e, dunque, di alcuna presunzione di comunione; tanto pur in presenza  di un condominio avente ad oggetto altre parti comuni, come
nella specie poteva  desumersi,  ma  solo con riferimento  al  vano  scala  ed  al cortile, a seguito del giudicato formatosi con la reiezione da  parte di   questa  Corte  del  quarto  motivo  dei  ricorso  proposto   dal        P..
Passando al ricorso incidentale della società Finturismo, lo  stesso deve essere dichiarato inammissibile.
Come  è  stato eccepito e documentato dai controricorrenti   + ALTRI OMESSI la sentenza impugnata fu da loro notificata  in  data  26.9.2006  (v. all.  2  del  controricorso  dei suddetti)  alla  suddetta  società,  così  dando  luogo,   per   la destinataria  di tale notifica, ai sensi dell'art. 326  c.p.c.,  alla decorrenza del termine breve per impugnarla. Ma di tale facoltà, che avrebbe  dovuto  essere esercitata ex art. 325 c.p.c.,   comma  2  nei successivi  sessanta  giorni, la Finturismo  non  si  avvalse,  così lasciando passare in giudicato nei propri confronti la sentenza della Corte d'Appello. Detta facoltà non avrebbe potuto rivivere a seguito della  successiva proposizione del ricorso principale, da  parte  del        P.  (nei cui confronti la notificazione non era  avvenuta  e che  si era avvalso del termine di cui all'art. 327 c.p.c.) ai  sensi dell'art.  334
c.p.c.,   considerato che la  disposizione  non  trova applicazione nei casi di cause scindibili ed autonome;  e  tale  era, con  tutta  evidenza, quella relativa alla domanda di  conguaglio  ad oggetto del prezzo della  compravendita del lastrico (cui si riferisce il secondo motivo del ricorso incidentale suddetto), attinente ad una questione;  cui era estraneo il ricorrente principale         P.  e che  non  dipendeva dall'esito del giudizio da questi  promosso.  Per quanto attiene alla domanda di manleva, vale a dire alla garanzia che Finturismo  pretendeva  dagli alienanti, per l'ipotesi di  soccombenza nei  confronti  di        P., rigettata dai precedenti  giudici  di merito  ed  oggetto  del  primo motivo  del  ricorso  incidentale  in questione,  questa  Corte deve rilevarne, in accoglimento  di  quanto dedotto  nel  primo  motivo  del ricorso incidentale  proposto  dalla   G.  e
 dagli  eredi        Z., un ancor più  radicale  profilo d'inammissibilità, costituito dal precedente passaggio in  giudicato della  relativa  reiezione.  Sia in  primo,  sia  in  secondo  grado, infatti,   i  giudici  di  merito  avevano  motivatamente  dichiarato infondata, e non semplicemente assorbita, detta domanda di  garanzia, per  effetto  del  pregiudiziale  rigetto  della  domanda  principale        P. - Finturismo rilevando che quest'ultima nessun addebito o rivalsa  poteva  muovere nei confronti degli  alienanti,  essendo  la pretesa  attrice risultata infondata. Quale che fosse l'esattezza  di siffatta  decisione  e  dell'argomentazione  che  la  sorreggeva,  La stessa,  in quanto implicante una chiara pronunzia reietti va  su  un preciso  capo di domanda, avrebbe dovuto essere impugnata con ricorso per  cassazione  ma  tale impugnazione, come si rileva  dalla  lettura
della  sentenza  di questa Corte del 14.11.97, non  fu  proposta  nel ricorso incidentale della Finturismo, il cui oggetto risulta limitato alle  questioni del conguaglio (1^ motivo) ed a quella di  un'assunta responsabilità degli attori ex art. 96 c.p.c. (2^ motivo).
Il  suesposto pregiudiziale rilievo esime, pertanto, il collegio  dal prendere  posizione in ordine alla controversa questione, oggetto  di non   univoche   pronunzie  nella  giurisprudenza  di   legittimità, attinente alla possibilità, da parte del portatore di una domanda di garanzia  impropria nei confronti del terzo, di proporre impugnazione incidentale  tardiva,  nell'ipotesi in cui  l'interesse  alla  stessa derivi  dalla proposizione di un'impugnazione tempestiva  ad  oggetto della  domanda  principale  (in senso specificamente  negativo,  vedi Cass.  19286/09,  per  la proponibilità, in genere  di  impugnazioni incidentali tardive in cause scindibili, ma tuttavia, ad  oggetto  di capi relativi anche a parti diverse, che ne costituiscano presupposto logico e giuridico, vedi invece Cass. 24372/06, 12714/10).
Venendo  al  ricorso incidentale di   G. - eredi       Z.,  della fondatezza   del   primo  motivo,  deducente   violazione   e   falsa applicazione degli artt. 112, 352, 333, 334, 343, 371, 324 c.p.c.,   e 2909  c.c.  per  la  mancata  dichiarazione d'inammissibilità  della  domanda  di manleva, la relazione al pur eccepito giudicato  interno, si è già detto.
Con  il  secondo motivo di tale impugnazione si deduce  violazione  e falsa applicazione degli artt. 112, 352, 383, 384, 393, 394, c.p.c. e dell'art.  1117  c.c.,  con connesse carenze di motivazione  su  punti decisivi,  per avere la corte di rinvio omesso di prendere  in  esame una  ulteriore difesa svolta dalla   G. e dalla       Z., al fine di  contrastare  la  domanda  del        P., con  la  quale  si  era evidenziato  come la riserva di proprietà, omessa solo nell'atto  di acquisto  da  parte del suddetto attore relativo alla  p.lla  390/12, fosse invece contenuta in tutti gli  altri, aventi ad oggetto le altre analoghe  unità immobiliari ed in quello antecedente  del  31.12.73, richiamato  in  tutti  i  successivi,   con  il  quale  gli  originari proprietari  - costruttori,   G.,       Z.,     O.,         M. L.,          M.F., avevano venduto a tali      C.R. e       V. gli  
immobili,  ivi  compreso  quello  sopra  citato,  espressamente riservandosi   la   proprietà   dell'intero   lastrico   solare:tale circostanza non solo confermerebbe l'unicità e non la pluralità dei lastrici,  ma  denoterebbe l'accettazione, da parte del         P., della  riserva di proprietà anche del lastrico soprastante la  p.lla 390/12,  in  quanto  consapevole dal richiamo  nel  proprio  atto   di acquisto   di   quello   precedente,  a  prescindere   dalla   omessa trascrizione.
Il mezzo d'impugnazione è inammissibile per difetto d:interesse, non solo   perchè  censura.  l'omessa  adozione  di   una  diversa  ratio decidendi  suggerita dai deducenti a sostegno di una  decisione  che, comunque,  è  stata negativa per la parte attrice,  ma  anche,  più radicalmente,  poichè  l'intervenuto  passaggio  in  giudicato   del rigetto della domanda di manleva, proposta nei confronti  dei chiamati in  causa, li poneva al riparo dalle conseguenze dell'eventuale esito positivo della domanda attrice proposta, in relazione alla quale  era stata dalla convenuta Finturismo invocata la garanzia.
In  definitiva, tenuto conto dell'esito degli esaminati  ricorsi,  la sentenza  impugnata  deve  essere cassata  in  relazione  all'accolta censura, svolta in quello principale, con conseguente rinvio ad altro giudice  di  appello, che, in considerazione  della duplice cassazione in  cui  è  già incorsa quella lagunare, va designato  in  altra  e vicina  Corte d'Appello, quella di Trieste, cui si demanda  anche  il regolamento  delle spese del presente giudizio tra  le  residue  parti interessate.
L'inammissibilità de ricorso incidentale Finturismo  e  la  parziale fondatezza  del  rimanente comportano, infine, la  soccombenza  e  la condanna  alle  spese  della  suddetta  società  nei  confronti  dei contraddittori, distintamente costituiti,   G. -        B. (eredi       Z.) ed     O. -         M.L. -         M.F.,  alle  cui rispettive liquidazioni si provvede come da dispositivo.P.Q.M.
La   Corte,  riuniti  i  ricorsi,  accoglie  il  principale,  dichiara inammissibile  quello incidentale proposto dalla società  Finturismo s.r.l.  in liquidazione, accoglie, limitatamente al primo motivo,  il ricorso  incidentale proposta da            G.D.G.  e  da     P.,    Pi.,        F. e             B.L., quali eredi di       Z.      M.P. e ne rigetta il secondo.
Cassa  la  sentenza  impugnata in relazione alle  accolte  censure  e rinvia,  anche  per  il  regolamento  delle  spese  del  giudizio  di cassazione, tra                 P.C. e la società Finturismo, alla Corte d'Appello di Trieste.
Condanna  la società Finturismo al rimborso delle  spese del presente giudizio  in  favore delle rimanenti parti, che liquida, quanto  alla   G. ed ai        B., in complessivi Euro 3.200,00, di cui 200,00 per  esborsi  e  quanto  a            O.W.,              M.L.   e               M.F., in complessivi Euro 2.700,00 di cui 200,00  per onorari.