Blog Lpd Notizie flash dall'Italia e dal mondo. Oltre 100.000 notizie di libera consultazione.  

 

 Leggi, Decreti, Circolari, sentenze e tanto altro di libera consultazione e scaricabili

d

 

   

frascan web solutions

   

Area Riservata  

   

unidata

   

Pagine Facebook  

d Clicca qui

Sostituisce la piattaforma Google + che dal 2 aprile 2019 non sarà più visibile

 

   

Forme di collaborazione con il portale  

 

 

   

Modalità per consultare e/o ricevere soltanto il documento che interessa  

 

d

Per consultare e/o ricevere soltanto la notizia che interessa e per cui occorre la registrazione inquadra il QRCode ed effettua una donazione a piacere.
Per sapere come ricevere poi il documento  CLICCA QUI

 

 

   

Nuovi regolamenti comunitari: cumulo dei periodi assicurativi esteri ai fini del perfezionamento del requisito contributivo

Dettagli

I.N.P.S.

(Istituto nazionale della previdenza sociale)
Circ. 30-9-2011 n. 127
Nuovi  regolamenti comunitari: cumulo dei periodi assicurativi esteri ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto affinché i lavoratori dipendenti di aziende editoriali in crisi possano beneficiare  dei prepensionamenti previsti dall’articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modifiche.
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni.
Circ. 30 settembre 2011, n. 127 (1).
Nuovi  regolamenti comunitari: cumulo dei periodi assicurativi esteri ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto affinché i lavoratori dipendenti di aziende editoriali in crisi possano beneficiare  dei prepensionamenti previsti dall’articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modifiche.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni.
 


 
Ai
Dirigenti centrali e periferici
 
Ai
Direttori delle Agenzie
 
Ai
Coordinatori generali, centrali e periferici dei rami professionali
 
Al
Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici

e, p.c.:
Al
Presidente
 
Al
Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza
 
Al
Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci
 
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
 
Ai
Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
 
Al
Presidente della commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
 
Ai
Presidenti dei comitati regionali
 
Ai
Presidenti dei comitati provinciali





 

Premessa
Come  noto, dal 1° maggio 2010 le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale dei 27 Stati membri dell’Unione europea, costituite dai regolamenti (CEE) n. 1408 del 14 giugno 1971 e n. 574 del  21 marzo 1972, sono state sostituite dalle norme di coordinamento del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e del regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009.
A seguito dell’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari, con la circolare n. 88 del 2 luglio 2010 è stato precisato, al punto 21, che, secondo quanto previsto dall’articolo 3, il regolamento (CE) n. 883/2004 si applica alle prestazioni di pensionamento anticipato o prepensionamenti.
Tali  prestazioni non costituiscono una branca autonoma della sicurezza sociale ed hanno diverse configurazioni giuridiche nei vari sistemi nazionali. Alcune legislazioni assimilano i prepensionamenti alle prestazioni di disoccupazione, altre legislazioni alle prestazioni pensionistiche. Inoltre, soltantoin alcuni Stati esistono regimi regolamentati per legge.
L’inclusione dei prepensionamenti nell’ambito di applicazione del regolamento di base garantisce agli interessati la parità di trattamento, l’esportabilità delle prestazioni e l’erogazione degli altri benefici connessi, ad esempio, le prestazioni familiari o di malattia.
Tuttavia,  in considerazione delle differenziazioni esistenti tra i vari regimi nazionali e della scarsità dei regimi legali in materia, secondo quanto previsto dall’articolo 66 del regolamento (CE) n. 883/2004,non è stata estesa ai prepensionamenti la totalizzazione dei periodi assicurativi e,  quindi, non si applica l’articolo 6 del regolamento di base.

 

Cumulo  dei periodi assicurativi esteri ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto affinchè i lavoratori dipendenti di aziende editoriali in crisi possano beneficiare dei prepensionamenti previsti dall’articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modifiche
Alla  luce delle citate disposizioni comunitarie, l’Istituto ha formulato due  specifici quesiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali: 1)  se i pensionamenti anticipati di cui all’articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, modificata dalla legge 7 marzo 2001, n. 62 e dalla legge 9 maggio 2001, n. 198 (2),  debbano continuare ad essere considerati come pensioni anticipate di vecchiaia; 2) se l’Istituto possa continuare ad applicare il criterio dell’utilizzazione dei periodi italiani ed esteri (cosiddetta totalizzazione) per il perfezionamento del requisito contributivo previsto per il diritto al prepensionamento dei lavoratori dipendenti di  aziende editoriali in crisi. Si ricorda che la sopracitata normativa italiana prevede, a determinate condizioni, il pensionamento anticipato di dipendenti di imprese editrici di giornali quotidiani, di agenzie di stampa a
diffusione nazionale e di imprese editrici di periodici e, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, è orientamento consolidato dell’Istituto considerare utili anche i periodi assicurativi  fatti valere in Stati esteri convenzionati (vedi in particolare le circolari n. 53581 del 21 luglio 1981, n. 32 del 6 febbraio 1991, punto 3.3, n. 198 del 30 luglio 1992, e circolare n. 190 del 4 ottobre 1996).
Il  Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel fornire i chiarimenti richiesti, ha evidenziato che prevalenti elementi sistematici inducono a ricondurre l’istituto del pensionamento di cui all’articolo 37 della legge n. 416/1981 alla nozione comunitaria di “prestazione anticipata di vecchiaia” o pensione di anzianità, ai sensi dell’articolo 1, lettera x), secondo periodo, del regolamento n. 883/2004, e non alla nozione comunitaria di “prestazione di pensionamento anticipato” o prepensionamento, ai sensi dell’articolo 1, lettera x), primo periodo, dello stesso regolamento.
Si  rileva che, mentre l’articolo 6 del regolamento n. 883/2004 fissa in via generale il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi maturati in più Stati membri, l’articolo 66 esclude la regola della totalizzazione nel caso di “prestazioni di pensionamento anticipato” o prepensionamenti.
Tuttavia, l’ambito di applicazione dell’articolo 66 deve essere delimitato in base al principio ermeneutico secondo cui le previsioni che recano eccezioni a principi generali debbono essere considerate di stretta interpretazione e  non possono essere applicate oltre i casi espressamente previsti. Di conseguenza, il combinato disposto degli articoli 6 e 66 del citato regolamento non consente di derogare alla regola della totalizzazione dei periodi assicurativi maturati in diversi Stati membri quando si faccia applicazione di un istituto, quale il prepensionamento di cui all’articolo 37 della legge n. 416/1981, che è qualificabile come “prestazione anticipata di vecchiaia” ai sensi del diritto comunitario.
Pertanto,  alla luce di quanto sopra, resta confermato che, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto per l'accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori in argomento, le cui istruzioni sono state fornite in particolare con la circolare n. 107 del 6 giugno 2002, sono da considerare utili anche i periodi assicurativi fatti valere in altri Stati comunitari.


Il Direttore generale
Nori

(2) Legge di conversione del D.L. 5 aprile 2001, n. 99, pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 2001, n. 80.
 

D.L. 5 aprile 2001, n. 99, art. 3
L. 5 agosto 1981, n. 416, art. 37
L. 7 marzo 2001, n. 62
Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004
Reg. (CE) 16 settembre 2009, n. 987/2009
Reg. (CE) 16 settembre 2009, n. 988/2009

   

Lpd - documenti sfogliabili  

        Solo consultazione.  Non è possibile richiedere l'invio del Pdf.  

 

   
© LPD - Laboratorio di Polizia Democratica