Contestazione della violazione dell' articolo 126-bis del Codice della strada in pendenza di ricorso

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Creato Venerdì, 30 Settembre 2011 06:04
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Ministero dell'interno


Circ. 5-9-2011  n. 300/A/7157/11/109/16
Contestazione della violazione dell' articolo 126-bis del Codice della strada in pendenza di ricorso, giurisdizionale o amministrativo, avverso la violazione principale.
Emanata  dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i Reparti speciali della Polizia di Stato.
Circ. 5 settembre 2011, n. 300/A/7157/11/109/16 (1).
 Contestazione della violazione   dell'   articolo 126-bis del Codice della strada in pendenza di ricorso, giurisdizionale o amministrativo,   avverso la violazione principale.  

(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i Reparti speciali della Polizia di Stato.


      
    
Alle   
Prefetture - Uffici territoriali del   Governo   
    
Loro sedi   
   
Ai   
Commissariati del Governo per le province   autonome di Trento e Bolzano   
   
Alla   
Presidenza della Giunta regionale della   Valle d'Aosta   
 
Aosta   
   
Alle   
Questure della Repubblica
    
Loro sedi   
   
Ai   
Compartimenti della Polizia stradale   
    
Loro sedi   
   
Alle   
Zone di Polizia di frontiera   
    
Loro sedi   
   
Ai   
Compartimenti della Polizia   ferroviaria   
 
Loro sedi   
   
Ai   
Compartimenti della Polizia postale e delle   comunicazioni   
 
Loro sedi  
 
e, p.c.:
Al
Dipartimento per gli affari interni e   territoriali
 
Roma
 
 
Al   
Ministero delle infrastrutture e dei   trasporti   
    
Dipartimento per i trasporti, la   navigazione ed i sistemi informativi e statistici   
 
Roma   
   
Al   
Ministero della giustizia
    
Dipartimento per l'amministrazione   penitenziaria   
 
Roma   
   
Al   
Ministero delle politiche agricole,   alimentari e forestali   
 
Corpo Forestale dello Stato
    
Roma   
   
Al   
Comando generale dell'Arma dei   Carabinieri   
 
Roma   
   
Al   
Comando generale della Guardia di   Finanza   
    
Roma   
   
Al   
Centro addestramento della Polizia di   Stato   
    
Cesena   
 
 
 
      



Dopo l'emanazione della circolare 29 aprile 2011,   n. 300/A/3971/11/109/16, pari oggetto, con la quale si è stabilito che la   presentazione di un ricorso avverso un verbale per violazione non contestata   nell'immediatezza del fatto, costituisce un giustificato e documentato motivo   di omissione dell'indicazione delle generalità del conducente, sono pervenute a   questa Direzione alcune segnalazioni per rappresentare perplessità di ordine   giuridico e difficoltà operative legate alla nuova prassi.
Le prime vertono sostanzialmente sull'autonomia   del procedimento di comunicazione dei dati richiesti rispetto all'illecito   principale, autonomia che giustificherebbe la contestazione della violazione   dell'   articolo 126-bis del Codice della strada; mentre le difficoltà operative sarebbero connesse   all'aggravio di lavoro e alle ulteriori spese di notifica derivanti   dall'esigenza di rinnovare la richiesta entro 90 giorni dall'esito definitivo   dei rimedi giurisdizionali o amministrativi intrapresi, nonché dalla difficoltà   di seguire l'iter degli appelli fino al ricorso in Cassazione.
Queste ultime difficoltà possono essere in larga   misura superate mediante l'inserimento nel corpo del verbale dell'invito a   comunicare i dati del conducente entro sessanta giorni dalla notifica del   verbale stesso ovvero del provvedimento con cui si sono conclusi i rimedi   giurisdizionali o amministrativi previsti dalla legge.
Riguardo alle perplessità di ordine giuridico, al   di là delle diverse interpretazioni emerse in ambito giurisprudenziale, questa   Direzione, nell'ambito dei poteri di coordinamento attribuiti al Ministero   dell'interno dall'articolo 11, comma 3, del Codice della strada, ha ritenuto   che non possa configurarsi un'omissione di collaborazione da parte del   cittadino qualora questi comunichi all'organo di Polizia di aver proposto   ricorso e che di per sé ciò costituisca un giustificato e documentato motivo   [1] di omissione   dell'indicazione delle generalità del conducente.
    
 
Il Direttore generale
Giuffrè
    
 
_________________
    
[1] Cfr. art. 126-bis, comma 2, del Codice della strada.



D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 11
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 126-bis