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Art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, livelli essenziali di tutela in materia di tirocini formativi: primi chiarimenti.

Dettagli

Ministero del lavoro e delle politiche sociali


Circ. 12-9-2011  n. 24/2011
Art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, livelli essenziali di tutela in materia di tirocini formativi: primi chiarimenti.
Emanata  dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro (già Direzione generale per il mercato del lavoro), Direzione generale per l'attività ispettiva.
Circ. 12 settembre 2011, n. 24/2011 (1).
 Art. 11 del D.L. 13 agosto 2011,   n. 138, livelli essenziali di tutela in materia di tirocini formativi: primi   chiarimenti.  

(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro (già Direzione generale per il mercato del lavoro), Direzione generale per l'attività ispettiva.


      
   
A   
Tutti gli assessorati al lavoro delle   Regioni e Province autonome   
 
A   
Tutti gli assessorati al lavoro delle   Province   
   
A   
Tutte le Segreterie generali delle   associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori   
 
Al   
Presidente dei consulenti del lavoro   
   
Alla   
Presidenza del Consiglio dei   Ministri   
    
Dipartimento per la funzione   pubblica   
   
Al   
Ministero dell’istruzione, università e   ricerca scientifica   
 
A   
tutti i Direttori generali degli enti   previdenziali ed assistenziali   
 
Alla   
Direzione generale per le politiche attive   e passive del lavoro   
 
Alla   
Direzione generale delle relazioni   industriali e dei rapporti di lavoro   
 
A   
Tutte le Direzioni regionali e provinciali   del lavoro   

Loro sedi  
 
 
      



L'art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 recante   "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo"   introduce, in attuazione degli impegni assunti dal Governo in sede di   approvazione della riforma dell'apprendistato, alcune rilevanti novità in   materia di tirocini formativi e di orientamento. Si ritiene pertanto utile   fornire i primi indirizzi operativi ai fini di una corretta applicazione della   nuova disciplina, anche in considerazione di alcune richieste di chiarimento   pervenute in ordine a tirocini già autorizzati ancorché non iniziati.



Finalità e limiti dell'intervento
Occorre in primo luogo ricordare che con   l'accordo per il rilancio del contratto di apprendistato del 27 ottobre 2010   Governo, Regioni e parti sociali hanno convenuto in merito alla necessità di   pervenire a un quadro più razionale ed efficiente di utilizzo dei tirocini   formativi e di orientamento al fine di valorizzarne le potenzialità in termini   di occupabilità dei giovani e prevenire gli abusi e un loro utilizzo distorto.   Ciò è stato ribadito anche nel più recente accordo tra Governo e parti sociali   dell'11 luglio 2011 che, a seguito dell'intesa tra Governo e Regioni nella   Conferenza Unificata Stato, Regioni e Province autonome del 7 luglio 2011, ha   posto le premesse per la riforma dell'apprendistato quale canale privilegiato   di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.
È peraltro nota - almeno a far data dalla   sentenza n. 50 del 2005 della Corte Costituzionale - la competenza esclusiva   delle Regioni nella regolamentazione dei tirocini. Vero è, tuttavia, che solo   poche Regioni hanno provveduto a una disciplina organica della materia.
Con l'art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 il   Governo si pone pertanto il limitato, per quanto importante, obiettivo di dare   maggiore certezza al quadro legale di riferimento, che oggi risulta lacunoso e   frammentato. Ciò nel pieno rispetto delle competenze assegnate dalla   Costituzione alle Regioni che rimangono i soggetti a cui è affidata la   regolamentazione della materia. La definizione di livelli essenziali di tutela   ha dunque come unico fine quello di ricondurre l'utilizzo dei tirocini alla   loro caratteristica principale, quale preziosa occasione di formazione e   orientamento dei giovani a stretto contatto con il mondo del lavoro, fornendo   altresì ai servizi ispettivi una strumentazione omogenea sull'intero territorio   nazionale per contrastarne l'utilizzo abusivo e fraudolento.
In questa prospettiva, e in una ottica di   sostegno alla riforma dell'apprendistato, l'art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n.   138 ha per oggetto esclusivamente i livelli essenziali di tutela nella   promozione e realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento e cioè di   quei tirocini (attualmente disciplinati a livello nazionale dall'articolo 18   della legge 24 giugno 1997, n. 196) che sono espressamente finalizzati ad   agevolare le scelte professionali e la occupabilità dei giovani nella delicata   fase di transizione dalla scuola al lavoro mediante una formazione in ambiente   produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro. Non rientrano invece   nel campo di applicazione del decreto (così come non sono menzionati   dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196) i tirocini di cosiddetto   reinserimento/inserimento al lavoro svolti
principalmente a favore dei   disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità, e altre esperienze a favore   degli inoccupati la cui regolamentazione rimane integralmente affidata alle   Regioni fermo restando, per quanto attiene alla durata massima, il disposto di   cui all'articolo 7, comma 1, lett. b), del D.M. 25 marzo 1998, n. 142. Restano   altresì esclusi dall'intervento i tirocini promossi a favore di disabili,   invalidi fisici, psichici e sensoriali, per i quali resta in vigore la   disciplina specifica prevista dall'art. 11, comma 2, della legge 12 marzo 1999,   n. 68, quelli promossi in favore di soggetti in trattamento psichiatrico, di   tossicodipendenti, alcolisti e condannati ammessi a misure alternative di   detenzione, quelli promossi a favore degli immigrati, nell'ambito dei decreti   flussi, dei richiedenti asilo e titolari di protezione
internazionale, nonché   quelli rivolti a ulteriori categorie di soggetti svantaggiati destinatari di   specifiche iniziative di inserimento o reinserimento al lavoro promosse dal   Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalle Regioni e dalle Province   (si veda al riguardo anche quanto precisato da questo Ministero nella nota 2   aprile 2010, n. 25/I/0006205).
Risultano altresì esclusi dalla disciplina in   parola i cosiddetti tirocini curriculari nella accezione già chiarita da questo   Ministero con la nota 14 febbraio 2007, n. 13/SEGR/0004746 in materia di   comunicazioni obbligatorie. Per tirocini curriculari debbono pertanto   intendersi i tirocini formativi e di orientamento inclusi nei piani di studio   delle Università e degli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari   ovvero altre esperienze previste all'interno di un percorso forma/e di   istruzione o di formazione, la cui finalità non sia direttamente quella di   favorire l'inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di   apprendimento e di formazione con una modalità di cosiddetta alternanza. In   altri termini - e sempre in conformità alla nota 14 febbraio 2007, n.   13/SEGR/0004746 - sono esclusi dall'intervento i
tirocini promossi da soggetti   e istituzioni formative a favore dei propri studenti e allievi frequentanti,   per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro. Tutto ciò si   sostanzia allorché si verifichino le seguenti condizioni:
- promozione del tirocinio da parte di una   Università o istituto di istruzione universitaria abilitato al rilascio di   titoli accademici, di una istituzione scolastica che rilasci titoli di studio   aventi valore legale, di un centro di formazione professionale operante in   regime di convenzione con la Regione o la Provincia;
- destinatari della iniziativa siano studenti   universitari (compresi gli iscritti ai master universitari e ai corsi di   dottorato), studenti di scuola secondaria superiore, allievi di istituti   professionali e di corsi di formazione iscritti al corso di studio e di   formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso;
- svolgimento del tirocinio all'interno del   periodo di frequenza del corso di studi o del corso di formazione anche se non   direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi (a titolo   meramente esemplificativo sì pensi a un tirocinio per la elaborazione della   tesi di laurea).
Il tirocinio formativo e di orientamento si   distingue infine dai periodi di praticantato richiesti dagli ordini   professionali e disciplinati da specifiche normative di settore. A questo   riguardo l'articolo 3, comma 5 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 fissa i principi   che dovranno essere recepiti in sede di riforma degli ordinamenti professionali   da effettuare entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto.



Le novità introdotte dall'art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n.   138
L’art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 dispone   che i tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente   da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati   dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle   iniziative medesime. In assenza di regolamentazioni regionali continuano a   trovare applicazione i criteri di selezione dei soggetti promotori individuati   dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e dal relativo regolamento   di attuazione. Di particolare importanza a questo proposito, e ai fini della   repressione degli abusi, è la previsione dell'articolo 2 del D.M. n. 142 del   1998 secondo cui i tirocini non possono essere promossi da semplici istituzioni   formative private salvo non si tratti di istituzioni senza fini di lucro e   comunque esclusivamente
sulla base di una specifica autorizzazione della   Regione.
Ciò precisato, il decreto prevede ora che i   tirocini formativi e di orientamento, nei limiti sopra indicati e dunque con   esclusione dei tirocini curriculari e di reinserimento/inserimento al lavoro,   non possano avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possano   essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non   oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.
Va peraltro chiarito che i tirocini formativi e   di orientamento non sono preclusi agli studenti, compresi laureandi,   masterizzandi e dottorandi, a condizione tuttavia che vengano promossi dalle   scuole e dalle Università e svolti all'interno del periodo di frequenza del   relativo corso di studi o del corso di formazione anche se, come sopra   ricordato, non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti   formativi.



Tirocini già avviati prima dell'entrata in vigore del decreto   legge
Le disposizioni introdotte dal decreto legge in   parola non riguardano i tirocini formativi e di orientamento avviati o comunque   formalmente approvati prima del 13 agosto che potranno dunque proseguire in   base alla vecchia normativa e fino alla scadenza indicata nel relativo progetto   formativo. Ciò vale, ovviamente, solo per l'attivazione del tirocinio e non per   eventuali proroghe per le quali trova applicazione la nuova disciplina.



Controlli ispettivi
Alla luce di quanto sopra il personale ispettivo   è tenuto in primo luogo a verificare la tipologia di tirocinio, se di   formazione e orientamento ovvero se di reinserimento/inserimento. In secondo   luogo il personale ispettivo è tenuto a valutare la legittimità del tirocinio   anche alla luce della normativa regionale vigente. In assenza di una   regolamentazione a livello regionale continua a trovare applicazione la legge   24 giugno 1997, n. 196 e il relativo regolamento di attuazione.
Nel corso degli accessi, se il tirocinio di   formazione e orientamento attivato all'entrata in vigore del D.L. 13 agosto   2011, n. 138 non risulterà conforme alla nuova disciplina e alla relativa   regolamentazione regionale di riferimento, così pure se il tirocinio già in   corso non risulti conforme alla legge 24 giugno 1997, n. 196 e alla relativa   regolamentazione attuativa in quanto applicabile, il personale ispettivo dovrà   procedere a riqualificare il rapporto come di natura subordinata con relativa   applicazione delle sanzioni amministrative applicabili in tale ipotesi (come ad   esempio in tema di Libro Unico del Lavoro, prospetto di paga e dichiarazione di   assunzione), disponendo al recupero dei contributi previdenziali e dei premi   assicurativi così omessi.
Gli ispettori del lavoro, inoltre, procederanno   ad adottare la diffida accertattva di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 23 aprile   2004, n. 124 per consentire al lavoratore di recuperare in ogni caso il credito   retributivo maturato a fronte dell'utilizzo abusivo o fraudolento del   tirocinio.
 
 
Il Direttore generale per le politiche dei servizi   per il lavoro
Dott.ssa Grazia Strano
 
 
Il Direttore generale per l'attività   ispettiva
Dott. Paolo Pennesi



D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 3
D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 11
D.M. 25 marzo 1998, n. 142, art. 2
D.M. 25 marzo 1998, n. 142, art. 7
L. 24 giugno 1997, n. 196, art. 18


   

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