Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Soggetti promotori dei tirocini formativi e di orientamento - Art. 11, D.L. n. 138/2011.
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- Creato Venerdì, 30 Settembre 2011 05:54
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Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Nota 21-9-2011 n. 37/0001043
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Soggetti promotori dei tirocini formativi e di orientamento - Art. 11, D.L. n. 138/2011.
Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.
Nota 21 settembre 2011, n. 37/0001043 (1).
Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Soggetti promotori dei tirocini formativi e di orientamento - Art. 11, D.L. n. 138/2011.
(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva.
Al
Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro
Via Cristoforo Colombo, 456
00145 - Roma
Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato richiesta di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione della disposizione normativa di cui all'art. 11, D.L. n. 138/2011 (conv. da L. n. 148/2011), concernente l'individuazione dei soggetti legittimati a promuovere tirocini formativi e di orientamento e altre tipologie di tirocinio come precisate dalla recente Circ. 12 settembre 2011, n. 24/2011.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro, si rappresenta quanto segue.
L'articolo 11 del D.L. n. 138/2011, nel definire i livelli essenziali di tutela in materia, dispone che i tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime. In assenza di regolamentazioni regionali continuano a trovare applicazione i criteri di selezione dei soggetti promotori individuati dall'art. 18 della L. n. 196/1997 e dal relativo regolamento di attuazione.
La funzione della nuova disciplina è quella di evitare abusi nella attivazione dei tirocini che, in non pochi casi, sono promossi da soggetti privi dei requisiti minimi di affidabilità. La Circ. 12 settembre 2011, n. 24/2011 segnala, in particolare, la previsione dell'art. 2 del D.M. n. 142 del 1998 secondo cui i tirocini non possono essere promossi da semplici istituzioni formative private, salvo non si tratti di istituzioni senza fini di lucro e comunque esclusivamente sulla base di una specifica autorizzazione della Regione.
Accanto alle disposizioni specifiche in materia di tirocinio occorre in ogni caso richiamare la normativa vigente in materia di organizzazione e disciplina del mercato del lavoro che, in quanto a suo tempo concordata in sede Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, costituisce la cornice di riferimento dell'intervento regionale sul mercato del lavoro. A questo riguardo si ricorda l'art. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 276/2003 che definisce l'intermediazione come "l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di
lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo".
Come si evince dalla lettura dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 276/2003 i soggetti abilitati alla attività di intermediazione possono pertanto promuovere tutte le diverse tipologie di tirocini (come, ad esempio, quelli di cui all'art. 18 della L. n. 196/1997 e all'art. 11, comma 2, della L. n. 68/1999) fatta eccezione per quelli curriculari e fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui D.L. n. 138/2011 nei limiti di quanto chiarito con la Circ. 12 settembre 2011, n. 24/2011.
Il Direttore generale
Paolo Pennesi
D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 11
L. 24 giugno 1997, n. 196, art. 18
D.M. 25 marzo 1998, n. 142, art. 2
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 2