Applicazione per l'anno 2011 dell'art. 8 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314 in materia di assoggettamento all'IRPEF di titolari di più trattamenti pensionistici.

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Creato Venerdì, 30 Settembre 2011 05:52
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I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica)
Nota 29-9-2011  n. 32


Applicazione per l'anno 2011 dell'art. 8 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314 in materia di assoggettamento all'IRPEF di titolari di più trattamenti pensionistici.
Emanata  dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale previdenza, Ufficio I -  Pensioni.
Nota 29 settembre 2011, n. 32 (1).
        Applicazione per l'anno 2011 dell'art. 8 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314 in materia di assoggettamento all'IRPEF di titolari di più trattamenti pensionistici.          

(1) Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale previdenza, Ufficio I -  Pensioni.


                                
                                   
Ai                                                   
Direttori delle sedi provinciali e territoriali                                            
                                   
Ai                                                   
Dirigenti generali centrali e regionali                                            
                                   
Ai                                                   
Direttori regionali                                            
                                   
Agli                                                   
Uffici autonomi di Trento e Bolzano                                            
                                   
Ai                                                   
Coordinatori delle consulenze professionali                                            
                                   
Alle                                                   
Organizzazioni sindacali nazionali dei pensionati                                            
                                   
Agli                                                   
Enti di patronato                                          
 
 
                  



In caso di corresponsione di due o più trattamenti pensionistici assoggettabili ad IRPEF, erogati dallo stesso o da Enti diversi, la disposizione di cui all' oggetto ha disciplinato le modalità di applicazione della relativa ritenuta fiscale.      
Nel richiamare le disposizioni impartite dall'Agenzia delle Entrate con Circ. 22 dicembre 2003, n. 57 in materia di tassazione IRPEF sulle pensioni per i titolari di più trattamenti (cfr. Circ. 27 febbraio 2004, n. 13 dell’INPDAP) si informa che l'INPS, quale gestore del Casellario centrale dei pensionati, ha provveduto a comunicare alla Direzione Centrale Sistemi Informativi le risultanze delle proprie elaborazioni, sulla base delle quali, con effetto dalla rata scadente nel mese di ottobre 2011 e con riferimento alle pensioni in pagamento con il sistema  GPP Web, si darà corso, con procedura centralizzata, agli adempimenti di competenza dell'INPDAP.      
Per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio  - 30 settembre 2011, le differenze tra l'IRPEF già trattenute sulla pensione e quella ricalcolata in virtù dell' art. 8 del D.Lgs. n. 314/1997 saranno regolarizzate in sede di conguaglio fiscale.      
Per tutti i trattamenti elaborati sarà aggiornata l'aliquota media presente in banca dati, qualora risulti inferiore a quella comunicata dal Casellario.      
Non sono state elaborate centralmente le posizioni di coloro che hanno un trattamento pensionistico assoggettato ad aliquota fissa. L'elenco dei nominativi dei pensionati interessati e le relative disposizioni operative saranno successivamente indicate a codeste Sedi dalla D.C. Sistemi Informativi.      
Si precisa che le informazioni, segnalate dall'Inps, prese in considerazione al fine di determinare l'aliquota proporzionale da applicare ai trattamenti pensionistici dal 1° gennaio 2011 sono esclusivamente gli imponibili relativi alle pensioni erogate da altri Istituti previdenziali e le detrazioni di cui all'art. 13 del TUIR mentre le detrazioni per familiari a carico di cui all'art. 12 del TUIR sono state prese dalle informazioni esistenti nell'applicativo Detra 2011.      
I risultati delle operazioni compiute dalla D.C. Sistemi Informativi saranno resi disponibili nella sezione prospetto erogazione pensioni - tabulati e prospetti vari in tre elenchi; nei primi due saranno compresi i cumuli tra una pensione gestita dall'INPDAP e una o più pensioni erogate da altri Enti, distinti  rispettivamente in Cassa Stato e Casse pensioni gestite dagli ex IIPP, mentre nel terzo saranno elencati i cumuli tra più pensioni a carico dell'INPDAP e uno o più trattamenti pensionistici gestiti da altri Enti.      
Negli elaborati, per ciascuna partita di pensione, saranno riportati gli elementi che compongono la nuova rata continuativa, integrati con i dati forniti dall'INPS. Verranno inoltre indicati il codice dell'Ente erogatore, il numero di iscrizione e l'imponibile dell'altra o delle altre pensioni, dal cumulo delle quali è  stata rideterminata la nuova aliquota di tassazione.      
Ove le Sedi dovessero riscontrare eventuali anomalie dovranno provvedere immediatamente alla regolarizzazione dei relativi trattamenti pensionistici, secondo le consuete modalità operative previste nel sistema di pagamento GPP Web, e contestualmente segnalare tale regolarizzazione mediante l'apertura di uno specifico ticket al seguente indirizzo di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. specificando, nell'oggetto della e-mail, la seguente locuzione "regolarizzazioni posizioni al casellario centrale  dei pensionati".      

      
La presente nota è diramata d'intesa con la D. C. Sistemi Informativi.      

      
Il Direttore generale      
Dott. Giorgio Fiorino          



D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314
D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1388, articolo unico
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 12
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 13