attribuzione della indennità speciale annua (ISA)

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Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
Creato Giovedì, 29 Settembre 2011 05:04
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REPUBBLICA ITALIANA


In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA
In composizione monocratica nella persona del Primo Referendario Rossella Cassaneti in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 59293/PC del registro di segreteria depositato in data 16.12.2008 dalla signora I.D., nata a omissis, rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del ricorso, dall'avv. #################### #################### ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avellino al corso Europa n. 148, contro la nota n. 25731 del 11.10.2007 dell'INPDAP – Sede Territoriale di Avellino;
Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;
Udita alla pubblica udienza del giorno 9 giugno 2011 soltanto la dott. Teresa IERMANO in rappresentanza dell’INPDAP, che confermando integralmente le deduzioni e le conclusioni versate per iscritto ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
Ritenuto in
 FATTO
Con il ricorso indicato in epigrafe, ritualmente notificato, la signora D., titolare di pensione di reversibilità di prima categoria in qualità di vedova del signor M. D. (ex App. CC) deceduto il omissis per effetto dell'aggravamento dell'infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio, chiedeva l'attribuzione della indennità speciale annua (ISA) su detta pensione, invano domandata in sede amministrativa, reclamandola ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, e degli articoli 1 e 2 della legge 1987, n. 13 e sottolineando, sulla base di richiamate pronunce del giudice contabile, che le disposizioni suindicate hanno chiaramente inteso parificare la situazione degli invalidi per servizio a quella dei grandi invalidi di guerra.
L'INPDAP di Avellino, costituitosi in giudizio con nota presentata il 10.12.2008, ha prodotto in data 18.01.2010 copie di documenti inerenti la controversia e memoria difensiva, in cui ha ribadito quanto già evidenziato in sede di diniego opposto in sede amministrativa, e cioè che ai sensi dell'art. 111 DPR 1092/1973 la richiesta ISA non potrebbe spettare che ai percettori di pensione privilegiata di prima categoria cui siano attribuiti anche gli assegni accessori, assenti nel caso di specie; ha concluso per il rigetto del ricorso, eccependo in subordine la prescrizione quinquennale.
In data 31.05.2011 parte attrice ha prodotto nota difensiva integrativa, insistendo per l'accoglimento della pretesa dedotta in gravame, sostanzialmente ripercorrendone le argomentazioni.
Nella pubblica udienza odierna ….
Il giudizio è quindi passato in decisione con la lettura del dispositivo in udienza.
Considerato in
DIRITTO
La questione che il G.U. è chiamato a risolvere riguarda l'attribuibilità dell'indennità speciale annua (ISA), prevista dall'art. 7 del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, nonché dagli articoli 1 e 2 della L. 29 gennaio 1987, n. 13 al titolare di pensione privilegiata ordinaria (di reversibilità) di I categoria Tab. A.
L'art. 1 della legge n. 13/1987 prevede che “Sono destinatari delle norme di cui alla presente legge gli invalidi per servizio di 1ª categoria appartenenti alle categorie dei militari... e della Polizia di Stato”.
Il seguente art. 2 specifica che “A decorrere dal 1º luglio 1986, gli assegni accessori dei grandi invalidi per servizio titolari di pensione privilegiata ordinaria di cui all'articolo 1 sono corrisposti nelle stesse misure (importo base e assegno aggiuntivo) dei corrispondenti assegni accessori previsti per le pensioni dei grandi invalidi di guerra”.
La legge n. 13/1987, inoltre, è intitolata “Adeguamento e aggancio automatico degli assegni accessori dovuti ai grandi invalidi per servizio appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati e ai Corpi militarmente ordinati dello Stato nonché alle categorie dei dipendenti civili dello Stato, ai corrispondenti assegni annessi alle pensioni dei grandi invalidi di guerra”.
Quindi il legislatore ha con essa esteso ai grandi invalidi per servizio, sia militari, sia civili, il trattamento e gli assegni accessori previsti per le pensioni dei grandi invalidi di guerra, fra i quali rientra l’ISA, prevista per gli invalidi di guerra dall’art. 7 del D.P.R. 834/1981, che ha novellato l’art. 25, comma 1°, del D.P.R. 915/1978, relativo a i mutilati ed invalidi di guerra: “Agli invalidi di prima categoria è corrisposta una indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 1° dicembre di ciascun anno, compresi i relativi assegni accessori». Detta ISA si differenzia, essendo di maggiore ammontare, da quella prevista dall’art. 111, primo comma, del D.P.R. n. 1092 del 1973, approvativo del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, secondo cui “ai mutilati ed invalidi che al 1° dicembre di ogni anno siano titolari di pensione privilegiata o assegno rinnovabile compete una indennità speciale annua pari alla differenza tra una mensilità del trattamento complessivo in godimento alla data anzidetta, compresi gli assegni accessori, e l'importo della tredicesima mensilità; non si considera l'indennità integrativa speciale di cui al l'art. 99” (primo comma).
Ciò posto, i benefici già riconosciuti ai grandi invalidi di guerra devono ritenersi estensibili anche agli invalidi per servizio, sia militari sia civili, ove titolari di pensione privilegiata di I categoria e nella stessa misura prevista per i grandi invalidi di guerra, in applicazione dell’unica interpretazione che pare costituzionalmente orientata.
In conclusione alla parte ricorrente, in quanto titolare di pensione privilegiata di reversibilità di I ctg. - seppure per ragioni di servizio del de cuius, appartenente all'Arma dei Carabinieri - deve essere attribuita l'ISA nella misura prevista dagli articoli 1 e 2 della legge n. 13/1987 e dall'art. 7 del DPR n. 834/1981, senza che a tal fine rilevi il riferimento contenuto nell'art. 111 del D.P.R. n. 1092/1973 agli assegni accessori, poiché tale riferimento – contrariamente a quanto sostenuto dall'INPDAP resistente - è ovviamente riferito al calcolo dell'importo dell'ISA, non certamente alla sua spettanza. 
L'effettiva decorrenza del beneficio richiesto con il ricorso va individuata non più nell'originaria data di attribuzione della pensione di reversibilità alla signora D. (01.10.2002) ma nel quinquennio anteriore alla domanda amministrativa, costituente atto di interruzione della prescrizione, pervenuta all'INPDAP di Avellino il 10.10.2007.
Sui ratei arretrati spettano la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi legali, in applicazione dell'art. 429, comma 3, del c.p.c. (applicabile anche nei giudizi in materia di pensioni civili, militari e di guerra, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 205/2000), dalla originaria decorrenza sino alla tardiva liquidazione, in applicazione dei principi delineati dalla sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 10/2002/QM, depositata il 18 ottobre 2002.
Dunque il cumulo tra gli interessi e la rivalutazione monetaria, previsto dall'art. 429, 3°co., c.p.c., non va inteso quale matematica sommatoria dell'una e dell'altra componente accessoria del credito pensionistico liquidato con ritardo, bensì quale possibile integrazione degli interessi con la rivalutazione, atta a coprire il maggior danno da svalutazione nei limiti dell'eventuale importo differenziale, nel solo caso in cui l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli interessi. Sussistono apprezzabili motivi di giustizia per compensare le spese processuali.
Data la complessa natura della causa, sussistono motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
  LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico primo referendario Rossella Cassaneti, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso e per l’effetto dichiara il diritto di I.D. a percepire la Indennità Speciale Annua (ISA) nella misura prevista dagli articoli 1 e 2 della legge n. 13/1987 e dall'art. 7 del DPR n. 834/1981 sulla pensione privilegiata di reversibilità in godimento, con decorrenza dal 11 ottobre 2002, nonché a percepire sulle somme arretrate spettanti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, dalla scadenza dei ratei al soddisfo, in applicazione del cumulo parziale, quale possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi.   
Spese del giudizio compensate.
Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 9 giugno 2011.
                                                IL GIUDICE UNICO
                                        Rossella Cassaneti
 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 
 Il Direttore della segreteria (Dott. Carmine De Michele)
 
 
SEZIONE
ESITO
NUMERO
ANNO
MATERIA
PUBBLICAZIONE
CAMPANIA
Sentenza
1095
2011
Pensioni
14-06-2011