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Il trasferimento ad altra sede può essere disposto anche in soprannumero all'organico

Dettagli

 IMPIEGO PUBBLICO




T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 08-07-2011, n. 1311
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con ricorso, notificato il 17 dicembre 2002 e depositato il 16 gennaio 2003, il signor ####################, ispettore capo della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di #################### del ####################, ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva e vinte le spese del decreto del 10 ottobre 2002, con il quale il Capo della Polizia lo ha trasferito, ai sensi dell'art. 55, commi 4 e 5, del DPR n. 335/1982, per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale, alla Questura di ####################.
Il provvedimento è stato motivato con riferimento alla circostanza che il ricorrente, già allontanato dal Commissariato di #################### del ####################, con provvedimento dell'8 marzo 2000, per motivi di incompatibilità ambientale, aveva continuato a mantenere nella nuova sede di servizio un comportamento lesivo del prestigio dei superiori, avviando, per la seconda volta, ed in assenza di concreti elementi, iniziative, che avevano portato all'apertura di un procedimento penale nei confronti di un funzionario di polizia, conclusosi con un decreto di archiviazione.
Si era, in particolare, verificato che il ricorrente era stato trasferito dal Commissariato di #################### del #################### per avere presentato, in data 14 maggio 1999, denuncia, per presunte interferenze nell'attività di polizia giudiziaria, nei confronti del Questore pro tempore di ####################, il quale era stato successivamente prosciolto in sede di udienza preliminare con sentenza di non luogo a procedere "perché il fatto non sussiste".
Successivamente e, precisamente, in data 7 novembre 2011, aveva presentato un esposto, per asserite irregolarità commesse nel procedimento disciplinare a suo carico, nei confronti del Vice Questore aggiunto pro tempore, che aveva subito un procedimento penale successivamente conclusosi con decreto di archiviazione.
Il gravame è stato affidato alle seguenti censure:
1) Violazione e falsa applicazione di legge.
2) Eccesso di potere e travisamento dei fatti.
3) Irragionevolezza del provvedimento adottato.
Si deduce essenzialmente che il procedimento di trasferimento non sarebbe stato adeguatamente istruito e, conseguentemente, motivato.
Per le Amministrazioni intimate si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato.
Il ricorrente ha presentato una memoria, con la quale ha insistito nelle proprie domande.
Con ordinanza n. 284 del 21 febbraio 2003 l'istanza cautelare è stata rigettata.
Si è costituito il nuovo procuratore del ricorrente, il quale ha ulteriormente illustrato le deduzioni difensive di cui all'atto introduttivo del giudizio.
Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 15 febbraio 2008 e depositato il 4 marzo successivo, è stato chiesto l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento prot. n. 333 C/I - sez. 3°/14128 del 31 ottobre 2007, con il quale il Dipartimento di P.S. del Ministero dell'Interno aveva rigettato l'istanza di trasferimento al Commissariato di P.S. di #################### del #################### o, in subordine, l'assegnazione a #################### o a ####################, presentata dal ricorrente.
Il gravame è stato affidato al seguente unico motivo:
Violazione: dell'art. 97 Cost., della l. n. 121/81, del DPR n. 3/1957, del DPR 335/1982, del DPR 782/1985, del d.lgs.vo 165/2001. Eccesso di potere per: difetto e falsità del presupposto, travisamento dei fatti, sviamento e difetto, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, evidente sproporzione o anomalia della sanzione, ingiustizia manifesta. Violazione e falsa applicazione della l. n. 241/1990.
Si deduce essenzialmente l'illegittimità del pregresso trasferimento sulla base di doglianze analoghe a quelle di cui al ricorso introduttivo.
L'Avvocatura dello Stato ha presentato una memoria, con la quale, eccepita preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, in quanto avente ad oggetto un provvedimento meramente confermativo di quello di cui alla nota prot. n. 333C/I - Sez. 3°/14128 del 16 maggio 2006, non impugnato nei termini e, pertanto, divenuto inoppugnabile.
Ha, comunque, chiesto il rigetto per infondatezza, evidenziando, in particolare, che: il Questore di #################### aveva espresso parere negativo sul trasferimento in questione, ritenendo che avrebbe potuto turbare il clima sereno creatosi successivamente al trasferimento; il trasferimento era avvenuto anche su richiesta del Procuratore della Repubblica di ####################.
Conclusivamente ha eccepito l'improcedibilità del ricorso introduttivo, poiché, nelle more del giudizio, il ricorrente era stato trasferito dalla Questura di #################### a quella di Agrigento.
Con ordinanza n. 334 del 18 marzo 2008, confermata con ordinanza del CGA n. 796 del 3 settembre 2008, l'istanza cautelare è stata rigettata.
Alla pubblica udienza del 22 giugno 2011, su conforme richiesta dei difensori delle parti, il gravame è stato posto in decisione.Motivi della decisione
1. La controversia ha ad oggetto il decreto (oggetto del ricorso introduttivo), con il quale il Capo della Polizia ha trasferito il ricorrente, ai sensi dell'art. 55, commi 4 e 5, del DPR n. 335/1982, per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale, dal Commissariato di #################### del #################### alla Questura di ####################.
Ha, ad oggetto, altresì, il provvedimento (oggetto di motivi aggiunti), con il quale il Dipartimento di P.S. del Ministero dell'Interno ha rigettato l'istanza di trasferimento al Commissariato di P.S. di #################### del #################### o, in subordine, l'assegnazione a #################### o a ####################.
2. Il gravame, indipendentemente dalla sua ritualità, è infondato nel merito e va rigettato.
Con i tre motivi del ricorso introduttivo, che, per la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente, si deduce, essenzialmente, che il provvedimento di trasferimento non sarebbe stato adeguatamente istruito e, conseguentemente, motivato.
La doglianza è infondata.
L'art. 55, comma 4, del DPR n. 335/1982 dispone che: "Il trasferimento ad altra sede può essere disposto anche in soprannumero all'organico dell'ufficio o reparto quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell'Amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali".
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il trasferimento per incompatibilità ambientale degli appartenenti alla Polizia di Stato è caratterizzato da un'ampia discrezionalità, ben maggiore di quella di cui l'Amministrazione gode nei confronti di altri pubblici dipendenti e consegue ad una valutazione dei fatti, che possono sconsigliare la permanenza in una determinata sede, indipendentemente dalla loro rilevanza disciplinare, con la precisazione che le oggettive situazioni di incompatibilità vanno certamente rapportate al tipo di attività, particolarmente delicata, svolta dal dipendente.
Si è pertanto riconosciuto che l'Amministrazione di pubblica sicurezza ha in materia una discrezionalità più ampia a tutela dell'interesse che una funzione delicata come la pubblica sicurezza sia scevra da dubbi e da equivoci sul comportamento degli agenti di polizia (per tutte Consiglio di Stato, VI, 26 gennaio 2009, n. 337).
Nella specie, il trasferimento è stato motivato con riferimento alla circostanza che il ricorrente, già allontanato dal Commissariato di #################### del ####################, con provvedimento dell'8 marzo 2000, per motivi di incompatibilità ambientale, aveva continuato a mantenere nella nuova sede di servizio un comportamento lesivo del prestigio dei superiori, avviando, per la seconda volta, ed in assenza di concreti elementi, iniziative, che avevano portato all'apertura di un procedimento penale nei confronti di un funzionario di polizia, conclusosi con un decreto di archiviazione.
Si è, in particolare, verificato che il ricorrente era stato trasferito dal Commissariato di #################### del #################### per avere presentato, in data 14 maggio 1999, denuncia, per presunte interferenze nell'attività di polizia giudiziaria, nei confronti del Questore pro tempore di ####################, il quale era stato successivamente prosciolto, in sede di udienza preliminare, con sentenza di non luogo a procedere "perché il fatto non sussiste".
Successivamente, precisamente in data 7 novembre 2011, aveva presentato un esposto, per asserite irregolarità commesse nel procedimento disciplinare a suo carico, nei confronti del Vice Questore aggiunto pro tempore, che aveva subito un procedimento penale successivamente conclusosi con decreto di archiviazione.
Trattasi di vicende indubbiamente incidenti sul prestigio dell'Amministrazione resistente, la cui decisione di allontanare il ricorrente dalla sede di servizio non appare illogica, né inadeguatamente istruita e motivata.
Va, peraltro, rilevato che dalla documentazione versata in atti dall'Avvocatura dello Stato risulta che, con nota n. 78/01/Ris. del 2 novembre 2001, il Procuratore della Repubblica di #################### aveva rappresentato l'opportunità di allontanare il ricorrente dai servizi di polizia giudiziaria del circondario di ####################.
Invero, secondo un condiviso orientamento giurisprudenziale, la combinazione dell'art. 55 del D.P.R. n. 335 del 1982 con l'art. 11 del d.lgs.vo n. 271 del 1989 è tale per cui la richiesta del Procuratore della Repubblica di allontanamento dalla sezione di polizia giudiziaria è vincolante e dunque sufficiente a giustificare il trasferimento per incompatibilità ambientale, il quale diviene, per l'Amministrazione di appartenenza, un atto necessitato, dove della fattispecie dell'art. 55 residua, per un'autonoma applicazione nella discrezionalità dell'Amministrazione di appartenenza, solo la scelta della destinazione e la previsione dell'eventualità del soprannumero (vedi Consiglio di Stato, VI, 2 marzo 2011, n. 1302).
Ne deriva la legittimità, con riferimento alle censure dedotte, del provvedimento di trasferimento impugnato.
3. Per le medesime ragioni ad analoga conclusione deve pervenirsi relativamente ai motivi aggiunti, aventi ad oggetto, come anticipato, il rigetto della richiesta di trasferimento a #################### del ####################, #################### o a ####################, censurata per motivi analoghi a quelli del ricorso introduttivo.
In relazione a tale atto va richiamata la nota prot. n. 5670 del 6 ottobre 2007, con la quale il Questore di #################### ha escluso l'opportunità di una riassegnazione ad una sede ricadente nel circondario della Procura di ####################, in considerazione: del divieto ancora vigente imposto dal Procuratore; della negativa incidenza di una eventuale assegnazione a #################### del #################### (o ai viciniori commissariati di #################### e ####################); delle possibili ripercussioni sulla serenità e funzionalità dell'ufficio, "lentamente e con non poche difficoltà raggiunte".
Concludendo, per le ragioni suesposte, il ricorso è infondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Pone a carico della parte soccombente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori, se e in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.




   

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