Blog Lpd Notizie flash dall'Italia e dal mondo. Oltre 100.000 notizie di libera consultazione.  

 

 Leggi, Decreti, Circolari, sentenze e tanto altro di libera consultazione e scaricabili

d

 

   

frascan web solutions

   

Area Riservata  

   

unidata

   

Pagine Facebook  

d Clicca qui

Sostituisce la piattaforma Google + che dal 2 aprile 2019 non sarà più visibile

 

   

Forme di collaborazione con il portale  

 

 

   

Modalità per consultare e/o ricevere soltanto il documento che interessa  

 

d

Per consultare e/o ricevere soltanto la notizia che interessa e per cui occorre la registrazione inquadra il QRCode ed effettua una donazione a piacere.
Per sapere come ricevere poi il documento  CLICCA QUI

 

 

   

Gli autovelox non sono bilance: nessun obbligo di tarature periodiche

Dettagli

autovelox

CIRCOLAZIONE STRADALE


Cass. civ. Sez. II, Ord., 13-06-2011, n. 12924
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Rilevato  che il consigliere designato ha depositato, in data 2  marzo 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.:
"Con  la  sentenza n. 419 del 2005, depositata il  31 ottobre  2005  e notificata  il  18  gennaio  2006,  il  Giudice  di   pace  di  Alcamo accoglieva  l'opposizione  proposta  da                    L.R.M.G. avverso  il  verbale  di  contestazione n. (OMISSIS)  elevatole dalla  Polstrada  di  Trapani in relazione  alla  violazione  di  cui all'art. 142 C.d.S., comma 9, avuto riguardo alla ritenuta fondatezza del  motivo riguardante l'inattendibilità dell'eseguito accertamento per  mancata sottoposizione alla necessaria taratura dell'apparecchio di rilevamento elettronico della velocità.
Avverso  la  suddetta  sentenza ha proposto  ricorso  per  cassazione (notificato  ex art. 149 c.p.c.,  il 18 marzo 2006 e depositato  il  6 aprile 2006) il Ministero dell'Interno (e, per quanto occorrente,  il Prefetto  di Trapani) basato  su un unico complessivo motivo  relativo alla  violazione e/o falsa applicazione della L. 11 agosto  1991,  n. 273, nonchè del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 45 e art. 142, comma  6 e  degli artt. 192, 345 e 383 del regolamento di esecuzione al codice della  strada (D.P.R. n. 495 del 1992), con riferimento all'art.  360 c.p.c., comma 1, n. 3.
L'intimata, nei cui confronti è stata rinnovata la notificazione del ricorso  per  come disposta con due distinte ordinanze interlocutorie camerali, non si è costituita in questa fase.
Ritiene il relatore che sembrano sussistere, nel caso in questione, i presupposti   per   pervenire  all'accoglimento   del   ricorso   (da considerarsi ammissibile perchè relativo alla disciplina antecedente alla  sopravvenuta soppressione della L. n. 689 del  1981,  art.  23, u.c.,  per effetto del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26, comma 1, lett. b) per sua manifesta fondatezza.
Il  Giudice  di pace di Alcamo, con l'impugnata sentenza,  dopo  aver respinto  il motivo relativo alla supposta illegittimità dell'omessa contestazione  immediata della violazione, ha  accolto  l'opposizione con riguardo al motivo della dedotta illegittimità dell'accertamento per   mancata   sottoposizione  alla  ritenuta  prescritta   taratura dell'autovelox a mezzo del quale era stata accertata l'infrazione.
Con   il   proposto   motivo  le  Amministrazioni   ricorrenti   hanno prospettato la violazione delle richiamate norme sul presupposto  che non  è  prevista  alcuna norma nazionale o comunitaria  direttamente applicabile  o,  comunque,  con  efficacia  cogente  che  imponga  la necessità   della   sottoposizione  ad  una   "taratura   periodica" dell'apparecchiatura autovelox 104 C-2 e il rilascio  di  un'apposita certificazione del costruttore ai fini del regolare funzionamento.
La  formulata  doglianza è meritevole di pregio perchè  corrisponde alla  concorde giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 23978/2007 e, da ultimo, Cass. n. 9846/2010), alla quale si aderisce, secondo la quale,  in  tema di sanzioni amministrative per violazioni al  codice della  strada, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per la rilevazione del superamento dei  limiti di velocità stabiliti,  di cui all'art. 142 C.d.S., non devono essere  sottoposte ai  controlli  previsti  dalla L. n. 273  del  1991,   istitutiva  del sistema nazionale relativo alla verifica della taratura, poichè esso attiene  alla  materia c.d. metrologica, che è  diversa  rispetto  a quella  della  misurazione elettronica della velocità ed  appartiene alla   competenza  di  autorità  amministrative  diverse  da  quelle legittimate alla rilevazione delle infrazioni al codice
della strada.
In proposito è stata, tra l'altro, rilevata (v. Cass. n. 29333/2008) la   manifesta   infondatezza   della   questione   di   legittimità costituzionale, prospettata con riferimento agli artt.  3,  24  e  97 Cost.,  relativa all'art. 45 C.d.S., comma 6, D.L. n. 121  del  2002, art. 4, comma 3 (conv. in L. n. 168 del 2002),  art. 142 C.d.S., comma 6,  e art. 345 reg. C.d.S., nella parte in cui non prevedono, per gli strumenti  elettronici di misurazione dei limiti di  velocità  nella circolazione   stradale,  l'adozione  dei   sistemi   di   controllo, preventivi   e   periodici,   previsti   dalle   relative   normative (soprattutto  dalla L. n. 273 del 1991),  per tutti gli altri  sistemi di  misurazione  (pesi, misure, età). Al riguardo  si  è,  infatti, evidenziato che non sussìste alcuna violazione dell'art. 3 Cost.,  in quanto  l'esistenza di evidenti difformità nei fini e
negli  oggetti  delle  discipline prese in considerazione impedisce di  istituire  un corretto  raffronto fra le normative medesime, da cui poter  desumere una  disparità  di  trattamento rilevante ai fini della  conformità alla   norma  costituzionale.  Inoltre,  la  previsione,  nel  sistema normativo, di complessi sistemi di controllo - preventivi,  in  corso di   utilizzazione e successivi - dei misuratori della velocità delle autovetture   garantisce   pienamente  il   cittadino,   assoggettato all'accertamento,  dalle possibili disfunzioni delle  apparecchiature medesime  ed  esclude, quindi, ogni possibile lesione al  diritto  di difesa dei cittadini (art. 24 Cost.) ed alla legittimità dell'azione amministrativa  (art.  97  Cost.),  non  esistendo  norme  comunitarie vincolanti in materia di isurazione della velocità dei veicoli e  di pertinenti apparecchiature.
In  definitiva,  si  riconferma  che  sussistono  le  condizioni  per procedere nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c. (nella  versione ante  L.  n.  69 del 2009), ravvisandosi la manifesta fondatezza  del proposto ricorso".
Considerato che il Collegio condivide argomenti e  proposte  contenuti nella relazione di cui sopra, nei riguardi della quale non sono state sollevate  critiche  ad  opera  delle parti  (non  essendo  risultate depositate  memorie  a  tal  fine  e  non  essendo  comparso   alcuno all'adunanza camerale);
Ritenuto,  pertanto,  che  il ricorso deve  essere  accolto,  con  la conseguente  cassazione  della  sentenza  impugnata,  con  rinvio  al giudice di pace di Alcamo, in persona di altro magistrato, che (oltre a  dover  esaminare  anche  l'altro motivo  dedotto  con  il  ricorso originario  di  opposizione  al  verbale  di  accertamento,  ritenuto assorbito   con  la  sentenza  impugnata)  si  atterrà  all'indicato principio  di  diritto e provvedere anche sulle  spese  del  presente giudizio.P.Q.M.
La  Corte accoglie il ricorso e cassa l'impugnata sentenza, rinviando, anche  per  le  spese del presente giudizio, al giudice  di  pace  di Alcamo, in persona di altro magistrato.



   

Lpd - documenti sfogliabili  

        Solo consultazione.  Non è possibile richiedere l'invio del Pdf.  

 

   
© LPD - Laboratorio di Polizia Democratica