Agenzia delle dogane
Nota 9-9-2011 n. 101818/R.U.
Cessione di auto/motoveicoli usati appartenenti a militari U.S.A. e N.A.T.O. all'interno di deposito doganale di tipo "E" già immatricolati con targa AFI - Definizione procedura.
Emanata dall'Agenzia delle dogane, Direzione centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti, Ufficio per le esenzioni, per le agevolazioni e per le franchigie.
Nota 9 settembre 2011, n. 101818/R.U. (1).
Cessione di auto/motoveicoli usati appartenenti a militari U.S.A. e N.A.T.O. all'interno di deposito doganale di tipo "E" già immatricolati con targa AFI - Definizione procedura.
(1) Emanata dall'Agenzia delle dogane, Direzione centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti, Ufficio per le esenzioni, per le agevolazioni e per le franchigie.
Alle
Direzioni regionali interregionali e provinciali
Agli
Uffici delle dogane
Loro sedi
e, p.c.:
Al
Ministero della difesa
Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari
Ufficio affari fiscali e doganali in ambito nazionale e intracomunitario
Via XX Settembre, 123/A
00187 - Roma
fax: 06/47354340
Al
Comando generale della guardia di finanza
Ufficio operazioni
Viale XXI aprile, 51
00162 - Roma
All'
Allied joint force command naples-chief of the staff
Viale della Liberazione, 1
80124 - Bagnoli - Napoli
Fax: 081/7213497
All'
Ambasciata degli Stati Uniti d'America
Office of defense cooperation
Via Vittorio Veneto, 119/a
00187 - Roma
Fax: 06/46742360
All'
U.S. naval support activity tax free product division
Code 40 P - box - Viale Fulco Ruffo
(Base Americana)
Aeroporto di Capodichino
80144 - Napoli
Fax: 081/5685317
È stata prospettata a questa Direzione Centrale la possibilità di introdurre all'interno di un deposito di tipo "E", autorizzato alla vendita al dettaglio ai sensi dell'art. 527 del Reg. (CEE) n. 2454/93 (Disposizioni di Applicazione del Codice doganale - DAC), auto e motoveicoli usati, già di proprietà di militari USA/NATO, immatricolati con targa AFI, da destinare ad analoghi militari USA/NATO.
Al fine di un corretto inquadramento della problematica ed alla successiva definizione dell'idonea procedura è utile premettere che le agevolazioni di natura doganale e fiscale per i comandi NATO e per i suoi membri sono disciplinate dalla Convenzione tra gli Stati aderenti al trattato del Nord Atlantico, sottoscritta a Londra il 19 giugno 1951 e recepita nell'ordinamento giuridico nazionale con L. 30 novembre 1955, n. 1335.
Più specificamente, il comma 6 dell'art. XI della medesima Convenzione stabilisce che "I membri di una forza o di un elemento civile possono beneficiare di una franchigia temporanea dei diritti in caso d'importazione di veicoli a motore privati destinati al loro uso personale ed a quello delle persone a loro carico ".
Il successivo comma 8, punto b, stabilisce che detti veicoli "non possono di regola essere ceduti a titolo oneroso o gratuito nello Stato ricevente. Tuttavia, in casi particolari questa cessione può essere autorizzata, fatte salve le condizioni imposte dalle autorità competenti dello Stato ricevente".
Inoltre, la medesima Convenzione, all'art. XII, indica che "Ogni esenzione o agevolazione doganale o fiscale concessa in forza della presente Convenzione è subordinata all'osservanza delle disposizioni che le autorità doganali o fiscali dello Stato ricevente possono giudicare necessarie per prevenire abusi".
Per dare attuazione ai riferimenti normativi di cui sopra, fu instaurato con la nota prot. 632/N del 30 settembre 1968, un sistema di targatura dei veicoli NATO e SETAF, privati e di servizio, circolanti in Italia, comunemente conosciuto come "targhe A.F.I. " (Allied Forces in Italy).
Peraltro, ai fini dell'identificazione dello "status" doganale dei veicoli in oggetto, l'articolo 216 del Testo Unico, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD) prevede, tra l'altro, che "i veicoli acquistati dalle forze militari alleate o dal personale da esse dipendente, che siano stati immatricolati mediante le speciali targhe dei comandi alleati di stanza in Italia in applicazione della convenzione di Londra del 19 giugno 1951 sono considerati esportati all'atto dell'immatricolazione, restando assoggettati al regime della temporanea importazione durante la successiva permanenza nel territorio predetto. Per i mezzi di trasporto indicati nei precedenti commi il regime della temporanea importazione è interrotto durante il periodo in cui tali veicoli, pur permanendo nel territorio doganale, rimangono inutilizzati, sempreché siano custoditi con l'osservanza delle condizioni e cautele
stabilite dal Ministero delle Finanze".
Infine, la procedura di gestione della movimentazione delle autovetture destinate al personale dei comandi USA/NATO, importate temporaneamente in franchigia doganale, è stata fissata, da ultimo, con la Circ. 16 novembre 1998, n. 264/D, che prevede, tra l'altro, l'applicazione dell'art. 140 del TULD nel caso di cessioni da parte del militare per il mercato nazionale, nonché la responsabilità dei Comandi NATO circa l'assolvimento dei tributi nell'ipotesi di illegittima distrazione dei veicoli in questione dall'uso agevolato, mediante la costituzione di un apposito fondo.
Alla luce del quadro normativo e di prassi sopra delineato, sentito al riguardo anche il Naval Support Activity di Napoli, deputato, attraverso il Motor Vehicle Registration Office (MVRO), alla gestione della movimentazione dei veicoli appartenenti ai militari USA/NATO, in accoglimento della citata proposta (che consente, tra l'altro, alla stessa NATO di decongestionare, presso i propri Comandi, gli spazi destinati allo stoccaggio dei veicoli dismessi dai militari in attesa della loro ulteriore/diversa destinazione) si ritiene opportuno, al fine di assicurare uniformità applicativa sull'intero territorio nazionale nei casi di specie, dettare le seguenti modalità operative.
L'introduzione in deposito avverrà, previa comunicazione al proprio Comando, a cura del militare proprietario dell'autovettura targata AFI e titolare del diritto all'agevolazione il quale, una volta che la vettura sia stata presa in carico dal depositario nei propri registri, potrà riconsegnare la targa AFI al competente MVRO, dando così scarico all'ammissione temporanea e sollevando, da quel momento, il Comando medesimo dalla responsabilità sulla distrazione dall'uso agevolato del veicolo, responsabilità che, ovviamente, resterà in carico al titolare del deposito.
L'introduzione nel deposito, così come l'esportazione, l'eventuale rottamazione o la citata cessione sul mercato nazionale da parte del militare NATO (cessione che potrà avvenire, si ribadisce, tenendo conto delle previsioni di cui all'art. 140 del TULD), verrà considerata, quindi, utile per dare scarico al regime della ammissione temporanea accesa con la registrazione nel registro delle targhe AFI.
Durante la permanenza nel deposito, considerato il vincolo posto dal sopra indicato art. 527 delle DAC, si concretizza, in sostanza, la sospensione dell'agevolazione spettante ai militari USA/NATO, che avrà nuovamente effetto all'atto in cui il veicolo, acquistato da un nuovo militare appartenente alle stesse forze, sarà nuovamente preso in carico nei registri AFI dei Comandi, con le modalità indicate nella citata Circ. 16 novembre 1998, n. 264/D.
È chiaro che, tenuto conto che al momento della originaria registrazione con targa AFI il veicolo era da considerare, ai sensi del citato art. 216 del TULD, esportato, con conseguente perdita dello "status" comunitario, l'eventuale pagamento dei diritti a seguito di rottamazione o perdita durante la permanenza nel deposito ne comporterà l'assoggettamento sia al dazio che all'IVA.
Per quanto non espressamente previsto nella presente nota, restano valide le disposizioni di settore già emanate.
Ogni eventuale difficoltà o criticità nell'applicazione delle presenti istruzioni saranno segnalate prontamente a questa Direzione Centrale.
Il Direttore centrale
Ing. Walter De Santis
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 216
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 140
Reg. (CEE) 2 luglio 1993, n. 2454/93, art. 527
L. 30 novembre 1955, n. 1335