Ministero dell'istruzione. Esami di abilitazione all'esercizio delle arti sanitarie ausiliarie di ottico e di odontotecnico
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- Creato Martedì, 27 Settembre 2011 10:16
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Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Circ. 29-3-2011 n. 26
Esami di abilitazione all'esercizio delle arti sanitarie ausiliarie di ottico e di odontotecnico per l'anno scolastico 2010/2011.
Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per l’istruzione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica, Uff. V.
Circ. 29 marzo 2011, n. 26 (1).
Esami di abilitazione all'esercizio delle arti sanitarie ausiliarie di ottico e di odontotecnico per l'anno scolastico 2010/2011.
(1) Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per l’istruzione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica, Uff. V.
Ai
Direttori generali degli uffici scolastici regionali
Loro sedi
Ai
Sovrintendenti scolastici per le province di Bolzano
Trento
e, p.c.:
Al
Capo del dipartimento per l'istruzione
Sede
All'
Intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca
Bolzano
All'
Intendente scolastico per la scuola delle località ladine
Bolzano
All'
Assessore all'istruzione e cultura della regione autonoma della Valle d'Aosta
Aosta
All'
Assessore ai beni culturali e pubblica istruzione della regione Sicilia
Palermo
Ai
Presidenti delle giunte provinciali autonome di Bolzano
Trento
Premesso che gli esami di abilitazione sono tuttora disciplinati dall'O.M. 11 luglio 2000, (n. 180), prot. 6888, si fa presente, che appare opportuno non prevedere lo svolgimento degli stessi in una data predefinita, lasciandone l'individuazione alla determinazione delle istituzioni scolastiche interessate, che dovranno, comunque, effettuarli entro e non oltre il giorno 18 ottobre 2011.
Inoltre, si comunica che, a seguito delle istanze provenienti da alcune Facoltà Universitarie, in cui è attivo un Corso di Studio in Ottica e Optometria, tese a far sostenere nelle sedi universitarie ai propri laureati gli esami di abilitazione di cui sopra, le commissioni di esame, per l'abilitazione all'esercizio della professione di ottico operanti presso gli Istituti Professionali statali e paritari, su richiesta delle Facoltà Universitarie interessate, possono essere autorizzate dal competente Direttore Generale regionale a svolgere gli esami in questione, anche al di fuori della propria sede scolastica, direttamente presso le sedi universitarie delle suddette Facoltà, per consentire ai laureati in Ottica e Optometria di sostenere l'esame in qualità di candidati esterni.
Al riguardo, si è dell'avviso che, i requisiti previsti per i candidati esterni, dall'art. 3 della O.M. 11 luglio 2000, (n. 180) ai fini dell'ammissione all'esame abilitante alla professione, sono da considerarsi "assorbiti" dal possesso della laurea in Ottica e Optometria, visti i contenuti altamente formativi della laurea stessa.
Dovranno, comunque, essere allegati in copia agli atti della commissione i programmi svolti nel percorso universitario.
Nelle commissioni di esame possono essere presenti, in qualità di osservatori, docenti universitari eventualmente designati dalle Facoltà universitarie in cui è attivo un Corso di Studio in Ottica e Optometria che, tuttavia, non hanno alcun potere di intervento sulle operazioni di esame.
Il rilascio della relativa certificazione rientra nella esclusiva competenza del Dirigente Scolastico dell'Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato con indirizzo ottico, sia statale sia paritario.
Le spese per il funzionamento delle commissioni sono a carico delle Università.
Infine, si rammenta che, nell'individuare la data degli esami, le istituzioni scolastiche dovranno tenere conto anche del calendario delle prove di ammissione ai corsi universitari per consentirne agli studenti l'eventuale partecipazione.
Si prega di comunicare il contenuto della presente circolare agli istituti scolastici interessati.
Il Direttore generale
Carmela Palombo
O.M. 11 luglio 2000, art. 3