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Autovelox: segnalazione necessaria anche se c’è l’agente

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Autovelox: segnalazione necessaria anche se c’è l’agente

 

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

 

SEZIONE II CIVILE

 

Ordinanza 22 giugno 2011, n. 13727

 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

 

Che il consigliere designato ha depositato, in data 1 febbraio 2011, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.: "Con sentenza n. 61 in data 20 aprile 2009, il Tribunale di Parma, sezione distaccata di Fidenza, ha accolto il gravame proposto dall'Unione di Comuni Terre Verdiane e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, ha rigettato l'opposizione interposta da R.M. avverso il verbale di contestazione per violazione del codice della strada.

 

Per quanto qui ancora rileva, il Tribunale ha ritenuto che l'accertamento dell'infrazione, commessa il 26 luglio 2007, di mancato rispetto del limite di velocità - accertamento avvenuto mediante una postazione di rilevamento mobile, alla presenza degli agenti della polizia stradale - non necessitasse della previa informazione agli automobilisti della presenza del dispositivo di rilevamento.

 

Per la cassazione della sentenza del Tribunale il Raso ha proposto ricorso, con atto notificato il 31 maggio 2010, sulla base di un motivo.

 

L'Unione di Comuni Terre Verdiane non ha svolto attività difensiva in questa sede.

 

Con l'unico mezzo il ricorrente pone il quesito se l'obbligo di informazione previsto dall'art. 4 del decreto-legge n. 121 del 2002 in tema di utilizzazione ed installazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità comporti l'obbligo di posizionare cartelli di segnalazione della presenza di postazioni per la rilevazione dell'accertamento di violazioni con metodiche elettroniche in caso di mancata contestazione immediata, sanzionato in caso di mancato rispetto con la nullità della sanzione comminata e se tale obbligo fosse già sussistente il giorno 26 luglio 2007, data di accertamento della violazione contestata al ricorrente. Il motivo è manifestamente infondato.

 

Questa Corte (Sez. 2^, 18 gennaio 2010, n. 656) ha già statuito che l'obbligo della preventiva segnalazione dell'apparecchio di rilevamento della velocità previsto, in un primo momento, dal D.L. n. 121 del 2002, art. 4, conv. nella L. n. 168 del 2002, per i soli dispositivi di controllo remoto senza la presenza diretta dell'operatore di polizia, menzionati nell'art. 201, comma 1 bis, lett. f), è stato successivamente esteso, con l'entrata in vigore del D.L. n. 117 del 2007, art. 3, conv. nella L. n. 160 del 2007, a tutti i tipi e modalità di controllo effettuati con apparecchi fissi o mobili installati sulla sede stradale, nei quali, perciò, si ricomprendono ora anche gli apparecchi telelaser gestiti direttamente e nella disponibilità degli organi di polizia. Il D.L. n. 117 del 2007, non è nella specie ratione temporis applicabile. Esso, infatti, è entrato in vigore successivamente alla commissione dell'infrazione, ossia il 4 agosto 2007, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 2007 (v. art. 8 D.L. citato).

 

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio".

 

Considerato che con atto depositato in data 15 a-prile 2011, prima dell'inizio adunanza in camera di consiglio, il ricorrente ha rinunciato al ricorso, sulla base di precedente atto di transazione intervenuto con l'Unione di Comuni delle Terre Verdiane;

 

che non può accogliersi l'eccezione di tardivita della rinuncia sollevata dal pubblico ministero;

 

che, infatti, le Sezioni Unite di questa Corte (ordinanza 16 luglio 2008, n. 19514) hanno statuito che in tema di giudizio di cassazione e di procedimento in camera di consiglio di cui all'art. 380 bis cod. proc. civ., dal complesso delle innovazioni apportate con la novella di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, inequivocamente volta al rafforzamento della funzione nomofilattica della corte di legittimità, a sua volta certamente agevolata da una definizione del giudizio di cassazione alternativa alla decisione, e dalla nuova formulazione dell'art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., per il quale il rinunciante può (e non più deve) essere condannato alle spese, così avallando l'ipotesi che si sia voluto dar luogo ad una sorta di incentivazione alla rinuncia, si desume che il termine utile per rinunciare al ricorso va individuato nel momento in cui è precluso alle parti l'esercizio di un'ulteriore attività processuale e non in quello, antecedente, della notifica agli avvocati della relazione depositata dal consigliere relatore nominato ai sensi dell'art. 377 cod. proc. civ., senza che, in tal modo, venga meno la remora a presentare ricorsi inammissibili o manifestamente infondati, stante il ruolo potenzialmente deterrente della condanna alle spese, e che sia escluso il risparmio di attività per il quale si giustifica l'ammissibilità della rinuncia, essendo il collegio comunque esentato dall'esame del ricorso, sia in sede di adunanza in camera di consiglio, che di eventuale pubblica udienza, cui la causa venga rinviata ex art. 380 bis cod. proc. civ., comma 5;

 

che il Collegio condivide il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, e successivamente dalle stesse ribadito (ordinanza 6 settembre 2010, n. 19051);

 

che, pertanto, il processo deve essere dichiarato estinto per intervenuta rinuncia;

 

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l'intimata Unione svolto attività difensiva in questa sede.

 

P.Q.M.

 

La Corte dichiara estinto il ricorso.

 

 

   

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