Licenza ex art. 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110. Quesito.

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Categoria: Leggi, Decreti, Gazzette Ufficiali e Circolari
Creato Lunedì, 04 Settembre 2006 21:21
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Ministero dell'interno
Circ. 7-8-2006 n. 557/PAS.10522.10179
Licenza ex art. 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110. Quesito.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio per l'amministrazione generale, Ufficio per gli affari della Polizia amministrativa e sociale, Area armi ed esplosivi.

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112

D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311

L. 18 aprile 1975, n. 110

 


Circ. 7 agosto 2006, n. 557/PAS.10522.10179(33)

Licenza ex art. 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110. Quesito.

 

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Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio per l'amministrazione generale, Ufficio per gli affari della Polizia amministrativa e sociale, Area armi ed esplosivi.

 

 


 

Alla  Questura 
  Divisione Polizia amministrativa e sociale 
  Foggia 
e, p.c.: Ai  Sigg. Prefetti della Repubblica 
  Loro sedi 
Ai  Sigg. Questori della Repubblica 
  Loro sedi 
  (Rif. nota cat. Gab. del 15 giugno 2006) 

 

 

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In riferimento alla nota suindicata, con la quale la Questura in indirizzo ha posto il quesito relativo alla validità della licenza di direttore e/o istruttore di tiro, ex art. 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110 - trasferita nell'ambito delle competenze dei Comuni ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 112 del 1998 - alla luce del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, si rappresenta quanto segue.

L'art. 1 del citato D.P.R., nell'individuare il proprio campo di applicazione, richiama espressamente i procedimenti che intende semplificare. Tra questi, il solo procedimento relativo a licenze disciplinate dalla citata legge n. 110 del 1975 è quello per il rilascio della licenza di collezione di armi comuni da sparo, di cui al relativo art. 10, licenza questa che, infatti, è divenuta permanente ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. in questione.

Ciò premesso, si rappresenta che la licenza di direttore e/o istruttore di tiro, poiché non rientra tra le licenze oggetto di semplificazione e divenute permanenti alla luce del D.P.R. n. 311 del 2001, era, e rimane, un'autorizzazione di Polizia con validità annuale, ai sensi dell'art. 13 del T.U.L.P.S. (R.D. n. 773 del 1931). Per quanto concerne la validità del titolo di Polizia a suo tempo rilasciato dal Prefetto, appare opportuno che in occasione del rinnovo del medesimo presso i competenti uffici Comunali, questo venga ritirato e contestualmente restituito, per la custodia agli atti, all'Autorità di pubblica sicurezza che lo rilasciò, ritenendosi necessario un nuovo formale rilascio dello stesso da parte del Sindaco, come previsto dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

 

Il Direttore dell'Ufficio per l'amministrazione generale

Cazzella