Esportazione temporanea delle armi a modesta capacità offensiva di cui all'art. 1 del D.M. 9 agosto

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Creato Lunedì, 04 Settembre 2006 21:17
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Ministero dell'interno
Circ. 8-8-2006 n. 557/B.9396-10175
Esportazione temporanea delle armi a modesta capacità offensiva di cui all'art. 1 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio per l'amministrazione generale, Ufficio per gli affari della Polizia amministrativa e sociale, Area armi ed esplosivi - Settore I.

D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 527

D.M. 9 agosto 2001, n. 362

L. 18 aprile 1975, n. 110

 


Circ. 8 agosto 2006, n. 557/B.9396-10175(1)

Esportazione temporanea delle armi a modesta capacità offensiva di cui all'art. 1 del D.M. 9 agosto 2001, n. 362.

 

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 Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio per l'amministrazione generale, Ufficio per gli affari della Polizia amministrativa e sociale, Area armi ed esplosivi - Settore I.

 

 


 

Alla  Questura  
  Divisione di Polizia amministrativa e sociale 
  Roma 
Ai  Prefetti della Repubblica 
  Loro sedi 
e, p.c.: Ai  Questori della Repubblica 
  Loro sedi 
Al  Comando generale dell'Arma dei Carabinieri 
  Roma 
Al  Comando generale della Guardia di Finanza 
  Roma 
All'  Agenzia delle dogane 
  Via M. Carducci, 44 
  Roma 
  (Rif. mass. F1 003566 del 25 maggio 2006) 

 

 

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La Questura di Roma, con la nota in riferimento, ha chiesto di conoscere il periodo di validità del provvedimento che autorizza l'esportazione temporanea di armi con modesta capacità offensiva, disciplinate dal D.M. 9 agosto 2001, n. 362, da parte di agonisti o tiratori sportivi che intendono recarsi all'estero per partecipare a gare di tiro a segno.

Al riguardi si precisa che a tali armi, pur soggette ad una disciplina speciale, recata nel regolamento adottato con il D.M. sopra citato, debbono continuare ad applicarsi, per quanto ivi non espressamente disposto, le norme previste, in generale, da altre disposizioni di legge o di regolamento.

Per tale motivo, ed in specifica adesione alla Direttiva 91/477/CEE (Allegato I, lettere B, C ed E), il trasferimento di tali armi al seguito, in altro Paese dell'Unione Europea, sarà normalmente disciplinato ai sensi del D.Lgs. n. 527 del 30 dicembre 1992 e delle altre norme che regolano l'uso della carta europea delle armi da fuoco.

In assenza di specifiche disposizioni nel citato art. 6 del D.M. n. 362 del 2001 citato, circa la validità temporale dell'autorizzazione (anche implicita) ivi prevista, trovano applicazione, per tutte le esportazioni, la norma dell'art. 16 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e quella dell'art. 8 del D.M. 24 novembre 1978 -2- , in materia di esportazione temporanea di armi per motivi sportivi o di caccia, che entrambe prescrivono una validità di 90 giorni.

 

Il Direttore dell'Ufficio per l'amministrazione generale

Cazzella

 

 

 

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 2  "Modalità per assicurare l'effettiva uscita dal territorio dello Stato delle armi destinate all'esportazione nonché per disciplinare l'esportazione temporanea, da parte di persone residenti in Italia, di armi comuni da sparo, per uso sportivo o di caccia", pubblicato nella Gazz. Uff. 1° dicembre 1978, n. 336.