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Importazione di armi comuni da sparo.

Dettagli

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Ministero dell'interno
Circ. 10-7-2006 n. 557/PAS.10157-10176
Importazione di armi comuni da sparo.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio per l'amministrazione generale, Ufficio per gli affari della Polizia amministrativa e sociale, Area armi ed esplosivi - Settore I.

L. 18 aprile 1975, n. 110

R.D. 18 giugno 1931, n. 773

R.D. 6 maggio 1940, n. 635

 


Circ. 10 luglio 2006, n. 557/PAS.10157-10176(1)  1

Importazione di armi comuni da sparo.

 

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1  Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio per l'amministrazione generale, Ufficio per gli affari della Polizia amministrativa e sociale, Area armi ed esplosivi - Settore I.

 

 


 

Ai  Sigg. Prefetti della Repubblica 
  Loro sedi 
Ai  Sigg. Questori 
  Loro sedi 

 

 

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Come è noto, l'art. 31 del T.U.L.P.S., testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ( R.D. n. 773 del 1931 ) prevede il rilascio della licenza del Questore per l'importazione di armi comuni da sparo.

L'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, poi, consente l'importazione dei soli prototipi di armi da fuoco ancora non catalogate, ai fini della procedura prevista per la loro catalogazione come armi comuni.

Ed ancora, il successivo art. 12 della legge n. 110 del 1975, stabilisce che, chi, senza licenza per la fabbricazione ed il commercio di armi, intenda importare armi comuni da sparo in numero superiore a tre nello stesso anno solare, deve munirsi, oltre che della cennata licenza del Questore, anche della specifica licenza del Prefetto in cui l'interessato ha la propria residenza anagrafica. Lo stesso art. 12, al comma 4°, prevede che non possa essere autorizzata l'importazione di armi comuni da sparo non catalogate a norma del precedente art. 7.

Tutto ciò premesso, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla scrupolosa osservanza delle citate norme, ed in particolare sulla preventiva verifica, ai fini del rilascio delle suddette autorizzazioni all'importazione di armi, nonché del rilascio dell'accordo preventivo di cui all'art. 11, comma 4°, della Direttiva 91/477/CEE, che le stesse figurino tra quelle iscritte nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

A tal fine si ricorda, peraltro, che il Catalogo è consultabile anche sul sito internet ufficiale della Polizia di Stato www.poliziadistato.it.

Con l'occasione, si rammenta, altresì, che, ai sensi del disposto di cui all'art. 49 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. ( R.D. n. 635 del 1940 ), non può essere consentita l'introduzione nel territorio dello Stato di armi di cui non sia permesso il porto, quali, ad esempio, le baionette, gli storditori elettrici, gli sfollagente, ecc.

 

Il Direttore dell'Ufficio per l'amministrazione generale

Cazzella

   

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