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uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini sugli autoveicoli

Dettagli
Ministero dell'interno
Circ. 14-7-2006 n. 300/A/1/52739/109/123/3/4
Decreto legislativo 13 marzo 2006, n. 150 - Attuazione della direttiva 2003/20/CE che modifica la direttiva 91/671/CEE. Nuove disposizioni relative all'uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini sugli autoveicoli.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza.

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

D.Lgs. 13 marzo 2006, n. 150

D.M. 7 agosto 2000

Dir. 2003/20/CE del 18 aprile 2003

 

Circ. 14 luglio 2006, n. 300/A/1/52739/109/123/3/4 .

Decreto legislativo 13 marzo 2006, n. 150 - Attuazione della direttiva 2003/20/CE che modifica la direttiva 91/671/CEE. Nuove disposizioni relative all'uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini sugli autoveicoli.

 

 

 Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza.

 

 

 

Ai  Sigg. Prefetti della Repubblica 
  Loro sedi 
Ai  Sigg. Commissari di Governo per le Province  
  autonome di Trento e Bolzano 
Al  Sig. Presidente della Giunta regionale  
  della Valle d'Aosta 
  Aosta 
Ai  Sigg. Questori della Repubblica 
  Loro sedi 
Ai  Sigg. Dirigenti dei Compartimenti della Polizia 
  stradale  
  Loro sedi 
e, p. c.: Al  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
  Dipartimento dei trasporti terrestri 
  Roma 
Al  Ministero della giustizia 
  Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria 
  Roma 
Al  Ministero delle politiche agricole e forestali 
  Corpo Forestale dello Stato 
  Roma 
Al  Comando generale dell'Arma dei Carabinieri 
  Roma 
Al  Comando generale della Guardia di finanza 
  Roma 
Alle  Direzioni interregionali della Polizia di Stato 
  Loro sedi 
Alle  Zone di Polizia di frontiera 
  Loro sedi 
Ai  Compartimenti della Polizia ferroviaria 
  Loro sedi 
Ai  Compartimenti della Polizia postale e delle 
  comunicazioni 
  Loro sedi 
Al  Centro di addestramento della Polizia di Stato 
  Cesena 

 

 

 

 

Il decreto legislativo 13 marzo 2006, n. 150, pubblicato sulla Gazz. Uff. n. 87 del 13 marzo 2006, dando attuazione alla direttiva comunitaria 2003/20/CE che modifica la direttiva 91/671/CEE, relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini nei veicoli, è intervenuto sull'articolo 172 del Codice della strada - D.Lgs. n. 285 del 1992 (Allegato 1), introducendo significative novità alla disciplina previdente, con il principale obiettivo di accrescere il livello di sicurezza stradale attraverso l'estensione dell'uso obbligato sul mezzo delle cinture di sicurezza e l'adeguamento al progresso tecnologico delle disposizioni riguardanti i dispositivi per bambini.

 

 

 

1. Uso delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli.

 

La nuova formulazione dell'art. 172 del Codice della strada ( D.Lgs. n. 285 del 1992 ), con le precisazioni ed i limiti riportati nei paragrafi seguenti, prevede che le cinture di sicurezza debbano essere correttamente indossate ed utilizzate durante la marcia da parte dei conducenti e dai passeggeri di tutti gli autoveicoli, sia adibiti al trasporto di persone che a quello di cose, qualunque sia la massa o il numero dei posti disponibili.

Occorre precisare, peraltro, che l'obbligo di cui si parla riguarda le persone per le quali è possibile l'impiego corretto dei citati dispositivi di ritenuta e cioè, di norma, quelle che hanno statura superiore a 1,50 m. Per le persone di statura inferiore, invece, valgono le prescrizioni di cui al successivo punto 2, se trattasi di bambini, ovvero le esenzioni richiamate al punto 3 della presente circolare, negli altri casi.

 

 

 


1.1. Uso delle cinture di sicurezza sulle autovetture e sugli autocarri.

 

Il primo comma dell'art. 172 del Codice della strada ( D.Lgs. n. 285 del 1992 ) prevede l'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza per le persone che viaggiano sui veicoli delle categorie internazionali M1 (autovetture), N1 (autocarri leggeri) N2 ed N3 (veicoli commerciali pesanti per trasporto di cose).

Per quanto riguarda le autovetture, le cinture di sicurezza devono essere utilizzate sia dal conducente che dai passeggeri occupanti i posti anteriori o posteriori, a condizione che il veicolo sia dotato fin dall'origine di idonei punti di attacco. A tal proposito si richiama la circolare n. B53/2000/MOT del 22 giugno 2000 del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Allegato 2) il cui contenuto, in virtù delle disposizioni dell'art. 72, comma 2, lett. a) del Codice della strada, può essere esteso a tutte le autovetture dotate fin dall'origine di idonei punti di attacco per i sistemi di sicurezza di cui trattasi. Analoghe considerazioni devono essere fatte per quanto riguarda gli autocaravan che derivano dai veicoli della categoria internazionale M1.

Per quanto riguarda gli autocarri, invece, l'obbligo di utilizzo delle cinture di sicurezza può ritenersi sussistente solo se tali dispositivi sono presenti come equipaggiamento obbligatorio del veicolo e, perciò, soltanto se il veicolo ne è effettivamente dotato. La medesima previsione si applica, altresì, agli autocaravan che derivano dai veicoli della categoria internazionale N1.

 

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1.2. Uso delle cinture di sicurezza sugli autobus.

 

Il comma 6 dell'art. 172 del Codice della strada ( D.Lgs. n. 285 del 1992 ) stabilisce che gli occupanti di minibus e di autobus (categorie internazionali M2 ed M3) devono essere assicurati con i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti.

L'obbligo di utilizzo dei dispositivi riguarda sia il conducente che tutti gli altri occupanti i posti anteriori e posteriori di questi veicoli quando sono seduti ed i veicoli stessi sono in movimento.

Come per gli autocarri, l'obbligo di utilizzazione dei dispositivi di ritenuta è limitato ai veicoli che ne sono effettivamente provvisti.

La nuova previsione non interferisce con le disposizioni che consentono il trasporto in piedi di passeggeri sugli autobus i linea. Infatti, i passeggeri in piedi, presenti sugli autobus autorizzati anche per il trasporto di persone in piedi, non sono soggetti ad alcun obbligo di autotutela né debbono essere obbligati ad occupare posti a sedere eventualmente disponibili.

La norma va coordinata con quella del comma 8, lettera g) dell'art. 172 del Codice della strada (vedi oltre punto 3) che esonera dall'uso delle cinture di sicurezza i passeggeri di veicoli adibiti al trasporto locale che circolano in zone urbane.

I passeggeri dei minibus e degli autobus, quando ricorrono le condizioni che rendono obbligatorio l'utilizzo delle cinture di sicurezza, devono essere informati dell'obbligo stesso mediante cartelli o pittogrammi apposti in modo ben visibile su ogni sedile. In aggiunta a tale previsione, per meglio garantire l'incolumità dei passeggeri, l'art. 172, comma 7 del Codice della strada stabilisce che la medesima informazione può essere data attraverso annunci fonici forniti dal conducente, dal bigliettaio o dalla persona designata come capogruppo ovvero con audiovisivi.

 

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2. Uso dei dispositivi di ritenuta per bambini.

 

Nel nuovo assetto normativo, notevole importanza presentano le disposizioni che riguardano il trasporto dei bambini sugli autoveicoli. La norma distingue a seconda del tipo di autoveicolo, delle caratteristiche strutturali dello stesso, dei dispositivi di sicurezza presenti e dell'impiego cui il veicolo è destinato.

 

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2.1. Impiego dei dispositivi di ritenuta per bambini sulle autovetture per uso privato.

 

Sulle autovetture per uso privato e sugli autocaravan derivanti dalle categorie internazionali M1 e N1, muniti di cinture di sicurezza, i bambini aventi statura inferiore a 1,50 m e di peso inferiore a 36 kg devono essere sempre assicurati con dispostivi di ritenuta per bambini, regolarmente omologati ed adeguati al loro peso.

Per i veicoli provvisti di cinture di sicurezza, perciò, la nuova normativa, ha escluso la possibilità di trasporto sui sedili posteriori di bambini di età inferiore a 3 anni anche se accompagnati da una persona di più di 16 anni di età, già contenuta nella precedente formulazione dell'art. 172 del Codice della strada ( D.Lgs. n. 285 del 1992 ), con la conseguenza che, ove i dispositivi di ritenuta per bambini non siano disponibili, questi non possono essere trasportati. In caso di violazione del cennato divieto, si applica la sanzione di cui all'art. 172, comma 10, del Codice della strada.

Diversa è, invece, la previsione del comma 3 dell'art. 172 del Codice della strada, che è volto a garantire un livello di sicurezza maggiore per i bambini che viaggiano nelle autovetture ovvero su altri veicoli della categoria internazionale M1, non provvisti, fin dall'immatricolazione, di sistemi di ritenuta. Si tratta, per lo più, di veicoli di vecchia costruzione privi di cinture di sicurezza, sui quali le stesse non possono essere installate neanche successivamente e che, di conseguenza, non possono essere muniti di un sistema di trattenuta per bambini.

Secondo tale norma, su questi veicoli, i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare. È, invece, consentito il trasporto senza l'utilizzazione di dispositivi di ritenuta di bambini di età superiore a 3 anni, i quali, tuttavia, devono, di norma, prendere posto sui sedili posteriori; possono occupare anche il sedile anteriore solo se la loro statura supera il metro e 50 di altezza. È appena il caso di sottolineare che la violazione degli obblighi o dei divieti imposti dal comma 3 richiamato, fatti salvi gli eventuali profili di responsabilità civile e penale in caso di incidente stradale, non è oggetto di sanzioni amministrative da parte dell'art. 172 del Codice della strada.

Conformemente alla regolamentazione generale europea, la disciplina sopraindicata riguarda anche il trasporto dei bambini sugli autocarri di cui alle categorie internazionali N1, N2 ed N3. Tale previsione, tuttavia, deve essere posta in relazione con l'art. 54, comma 1, lett. d), e con l'art. 82 del Codice della strada che, a bordo degli autocarri, consentono la presenza soltanto delle persone addette all'uso o al trasporto di cose, con la conseguenza che, salvo residuali ipotesi di minori lecitamente impiegati in attività lavorative complementari al trasporto, i bambini non possono prendere, di norma, posto su tali veicoli.

 

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2.2. Impiego dei dispositivi di ritenuta per bambini sui taxi e sugli autoveicoli da noleggio con conducente.

 

La nuova formulazione dell'art. 172 del Codice della strada ( D.Lgs. n. 285 del 1992 ), sia pure con un contenuto più ampio, ha mantenuto l'esenzione dall'utilizzazione dei dispositivi di ritenuta quando i bambini di statura non superiore a 1,50 m sono a bordo di autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza (taxi) o su autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.

L'esenzione non incontra più le limitazioni territoriali presenti nell'abrogata formulazione della norma e si applica a tutti gli autoveicoli autorizzati ad effettuare servizio di pubblico di piazza o di noleggio con conducente anche se il trasporto avviene fuori dei centri abitati.

 

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2.3. Impiego dei dispositivi di ritenuta per bambini sugli autobus.

 

I bambini di età non superiore a 3 anni possono essere trasportati sui minibus e sugli autobus di cui alle categorie internazionali M2 ed M3, senza necessità di adottare particolari accorgimenti.

I bambini di età superiore a 3 anni, invece, devono essere trasportati utilizzando i sistemi di ritenuta di cui l'autobus o il minibus è dotato e per i quali sia compatibile l'impiego da parte dei bambini stessi. Sull'argomento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la circolare che si allega (Allegato 3), ha infatti precisato che l'uso dei dispositivi di sicurezza (cinture di sicurezza e/o sistemi di ritenuta per bambini) è obbligatorio per tutti gli occupanti di autobus o minibus che hanno età superiore a 3 anni.

Peraltro, secondo le disposizioni dell'art. 172, comma 6, del D.Lgs. n. 285 del 1992 sui veicoli delle categorie M2 ed M3 citate, i sistemi di ritenuta per bambini devono essere usati, in alternativa ai dispositivi di sicurezza installati sui veicoli stessi, soltanto se sono effettivamente presenti al momento in cui avviene il controllo su strada.

Tale previsione riguarda, peraltro, soltanto i minori di peso inferiore a 36 kg perché, secondo il Regolamento comunitario richiamato al punto 2.4, l'utilizzazione dei dispositivi di ritenuta per bambini è limitata a tali soggetti.

Per gli autobus ed i minibus in servizio pubblico di piazza o di noleggio con conducente, si applicano, in ogni caso, le esenzioni di cui all'art. 172 comma 4 richiamate al punto 2.2 della presente circolare.

 

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2.4. Caratteristiche ed installazione dei dispostivi di ritenuta per bambini.

 

I sistema di ritenuta per bambini devono essere adeguati al loro peso e devono essere di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.

Gli estremi di omologazione e la classe di peso sono iscritti su una targhetta che deve essere obbligatoriamente presente sul sistema di ritenuta. Le caratteristiche dei predetti dispositivi, le dimensioni, i contenuti e la collocazione della targhetta, nonché le classi di peso, sono indicate nel Regolamento n. 44 della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) [1]. Per facilitare i controlli sulla strada dei predetti dispositivi, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si allega alla presente circolare (Allegato 4) una sintesi delle caratteristiche costruttive dei sistemi di ritenuta per bambini utilizzabili durante la circolazione in Italia.

Secondo il comma 5 dell'art. 172 del Codice della strada ( D.Lgs. n. 285 del 1992 ), i bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all'indietro su un sedile protetto da airbag frontale, a meno che l'airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata. La violazione di quest'obbligo, fatti salvi gli eventuali profili di responsabilità civile e penale in caso di incidente stradale, non è, tuttavia, oggetto di sanzioni amministrative da parte dell'art. 172 del Codice della strada.

Per gli autobus e per i minibus di cui alle categorie internazionali M2 ed M3, i dispositivi devono essere specificamente omologati per il trasporto di bambini su tali veicoli.

 

__________

[1] Il regolamento è pubblicato sulla G.U.C.E. n. L 330/56 del 16 dicembre 2005.

 

 

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3. Esenzioni dall'obbligo di utilizzo dei sistemi di ritenuta.

 

Secondo le disposizioni della direttiva comunitaria 2003/20/CE, è stato rimodulato l'elenco dei soggetti esentati dall'impiego dei dispositivi di ritenuta. In proposito si segnalano le seguenti novità:

- è stata eliminata l'esenzione dall'utilizzazione dei dispositivi da parte dei conducenti dei taxi e dei veicoli adibiti al noleggio con conducente;

- è stata introdotta l'esenzione per gli appartenenti alle Forze Armate nell'espletamento di attività istituzionali in situazioni di emergenza;

- accanto all'esenzione, già prevista dalla precedente normativa, per le persone affette da patologie che costituiscono controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta, è stata aggiunta la possibilità di esenzione anche per le persone che presentano condizioni fisiche, non patologiche, per le quali è controindicato l'uso delle cinture di sicurezza. Possono beneficiare di tale esenzione, ad esempio, gli adulti aventi altezza inferiore a 1,50 m o le persone con massa corporea incompatibile con l'utilizzazione dei dispositivi.

Giova ricordare che tale esenzione opera solo in presenza di una certificazione medica rilasciata dalla Unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro dell'Unione Europea, che deve indicare la durata di validità e deve recare il simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva 91/671/CEE;

- al punto g) del comma 8 dell'art. 172 è stata introdotta un'esenzione che riguarda i passeggeri degli autobus o minibus nei quali è previsto il trasporto anche di persone in piedi quando tali veicoli sono adibiti al trasporto locale e circolano in zona urbana; in tali circostanze i passeggeri seduti possono viaggiare senza essere assicurati al sedile da un dispositivo di ritenuta, anche se questo è presente sul veicolo.

Nulla è innovato, invece, per quanto riguarda l'impiego dei dispositivi da parte degli appartenenti alle forze di Polizia e ai corpi di Polizia municipale nonché dei conducenti e degli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario, per i quali l'esenzione dall'impiego dei dispositivi di ritenuta opera solo in presenza di interventi in servizio di emergenza. L'esenzione è stata, peraltro, estesa anche ai corpi ed ai servizi di Polizia provinciale.

In proposito, per quanto riguarda l'impiego dei dispositivi da parte del personale che svolge compiti di Polizia, si richiama l'attenzione sullo scrupoloso rispetto delle direttive già impartite sull'argomento e, da ultimo, di quelle contenute nella circolare n. 559/A/1/ORG/DIP.GP/4937 del 16 settembre 2003 (Allegato 5).

Non ricorre, infine, l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di ritenuta o delle cinture di sicurezza per i bambini trasportati in soprannumero sui posti posteriori delle autovetture o degli autoveicoli per uso promiscuo, a condizione che siano accompagnati da un passeggero di almeno 16 anni di età. Tale esenzione ha validità temporale limitata all'8 maggio 2009, data oltre la quale, peraltro, ai sensi dell'art. 169 del Codice della strada ( D.Lgs. n. 285 del 1992 ), non sarà più ammesso il trasporto di bambini in numero superiore a quello dei passeggeri indicati sulla carta di circolazione del veicolo.

 

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4. Sanzioni.

 

La nuova formulazione dell'art. 172 del Codice della strada ( D.Lgs. n. 285 del 1992 ), pur adeguandone la numerazione alla nuova organizzazione del testo normativo, non ha innovato il regime sanzionatorio per chiunque non utilizza i dispositivi di ritenuta (art. 172, comma 10 del Codice della strada.) ovvero per chi, pur facendone uso, ne altera o ne ostacola il normale funzionamento (art. 172, comma 11, del Codice della strada.).

La riformulazione dell'intero articolo 172 del Codice della strada ha determinato, tuttavia, la necessità di aggiornare i riferimenti normativi previsti dalla tabella dei punti da decurtare di cui all'art. 126 bis del Codice della strada ora riportata nell'art. 2 del D.Lgs. n. 150 del 2006 indicato in premessa, il quale ha disposto che il rinvio all'art. 172 commi 8 e 9, debba intendersi ai nuovi commi 10 e 11.

Sulla base delle indicazioni fornite dalla richiamata Direttiva 2003/20/CE, il rispetto delle norme ora commentate, opportunamente implementato con una mirata azione di controllo degli operatori aventi compiti di Polizia stradale, assume valenza prioritaria per tutti i Paesi dell'Unione Europea nel perseguimento del comune obiettivo di una reale diminuzione delle vittime da incidenti stradali, che come è noto, dovrà essere dimezzato entro il 2010.

I Signori Prefetti sono pregati di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia municipale e provinciale.

 

Il Capo della Polizia

Direttore generale della pubblica sicurezza

De Gennaro

 

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Allegato 1

 

Art. 172

Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini.

 

1. Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3, di cui all'articolo 47, comma 2, muniti di cintura di sicurezza, hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.

2. Il conducente del veicolo è tenuto ad assicurarsi della persistente efficienza dei dispositivi di cui al comma 1.

3. Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti di sistemi di ritenuta:

a) i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare;

b) i bambini di età superiore ai tre anni possono occupare un sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m.

4. I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.

5. I bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all'indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l'airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata.

6. Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando sono seduti, i sistemi di sicurezza di cui i veicoli stessi sono provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta per bambini, eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed M3, solo se di tipo omologato secondo quanto previsto al comma 1.

7. I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono essere informati dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo è in movimento, mediante cartelli o pittogrammi, conformi al modello figurante nell'allegato alla direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile su ogni sedile. Inoltre, la suddetta informazione può essere fornita dal conducente, dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o mediante sistemi audiovisivi quale il video.

8. Sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini:

a) gli appartenenti alle forze di Polizia e ai corpi di Polizia municipale e provinciale nell'espletamento di un servizio di emergenza;

b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;

c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;

d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'articolo 122, comma 2;

e) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di Polizia di cui all'articolo 12;

f) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza;

g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana;

h) gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza.

9. Fino all'8 maggio 2009, sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 i bambini di età inferiore ad anni dieci trasportati in soprannumero sui posti posteriori delle autovetture e degli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, di cui dell'articolo 169, comma 5, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.

10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 68,00 euro a 275,00 euro. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

11. Chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 34,00 euro a 138,00 euro.

12. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza dispositivi di ritenuta di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 716,00 euro a 2.867,00 euro.

13. I dispositivi di ritenuta di cui al comma 12, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

 

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Allegato 2

 

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

 

Circ. 22 giugno 2000, n. B53/2000/MOT

Dispositivi di ritenuta dei veicoli della categoria M1 -2-

 

 

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-2-Il testo della circolare 22 giugno 2000, n. B53/2000/MOT, emanata dal Ministero dei trasporti e della navigazione, è riportato autonomamente.

 

 


Allegato 3

 

Circ. 15 maggio 2006, n. 367/Div.2

Decreto legislativo 13 marzo 2006, n. 150. Attuazione della direttiva 2003/20/CE che modifica la direttiva 91/671/CEE relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli. Modifiche al codice della strada (3).

 

 

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(3) Il testo della circolare 15 maggio 2006, n. 367/Div.2, emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è riportato autonomamente.

 

 


Allegato 4

 

Caratteristiche costruttive dei sistemi di ritenuta per bambini

 

I sistemi di ritenuta per bambini devono essere adeguati al loro peso e devono essere di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU) o alle equivalenti direttive comunitarie.

Al riguardo la norma vigente è rappresentata dal Regolamento ECE/ONU n. 44, serie 03 di emendamenti o successive (04).

Ai fini dell'omologazione dei sistemi di ritenuta per bambini la serie di emendamenti 03 è di osservanza obbligatoria dal 12 settembre 1996 mentre l'applicazione delle disposizioni introdotte con la serie 04 di emendamenti è ammessa dal 23 giugno 2005 e sarà di osservanza obbligatoria a decorrere dal 23 giugno 2006.

A decorrere dal 23 giugno 2009 le Parti Contraenti al Regolamento ECE n. 44 avranno la facoltà di vietare la vendita di dispositivi di ritenuta conformi alla serie 03 di emendamenti. Un simile provvedimento, tuttavia, dovrà essere adottato preferibilmente a livello comunitario poiché la Comunità europea è divenuta parte Contraente al regolamento n. 44/03 il 24 marzo 1998.

Al momento è possibile usare sia sistemi di ritenuta per bambini omologati in conformità alla serie 03 di emendamenti al regolamento ECE n. 44 che alla serie 04.

Sistemi di ritenuta omologati in base a serie di emendamenti precedenti (sino alla 02) non possono essere utilizzati.

Per quanto concerne la rispondenza dei sistemi di ritenuta per bambini alle equivalenti direttive comunitarie si precisa che con la direttiva 2000/3/CE che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/541/CEE del Consiglio relativa alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore e' stato introdotto nella UE l'obbligo di omologazione dei sistemi di ritenuta per bambini conformemente al regolamento ECE/ONU n. 44/03.

Tale direttiva, recepita in Italia con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione D.M. 7 agosto 2000 (Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. n. 215 del 14 settembre 2000) prevede all'allegato XVII l'applicazione delle prescrizioni del regolamento sopra citato ai fini dell'omologazione dei sistemi di ritenuta per bambini.

Per quanto concerne la corretta identificazione di un sistema di ritenuta per bambini si allega un esempio di marchio di omologazione così come riportato nel testo dell'allegato 2 al regolamento ECE/ONU n. 44, recentemente reso disponibile in lingua italiana (G.U.U.E. del 16 dicembre 2005, Serie L 330; Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Unione europea - del 2 febbraio 2006, n. 10) sia pure con taluni errori di traduzione.

 

Collocazione dei marchi di omologazione

 

 

 

Il sistema di ritenuta che reca il marchio di omologazione sopra illustrato è un dispositivo che può essere montato su qualsiasi veicolo (Universal) e può essere usato per il gruppo di peso compreso tra 9 e 36 kg (gruppi da I a III). Esso è stato omologato nei Paesi Bassi (E4) con il numero 032439.

Il numero di omologazione indica che l'omologazione è stata rilasciata ai sensi dei requisiti del Regolamento relativo all'approvazione di dispositivi di ritenuta per bambini passeggeri di autoveicoli ("sistema di ritenuta per bambini"), come modificato dalla serie 03 di emendamenti.

Le prime due cifre del numero di omologazione identificano la serie di emendamenti (03) al Regolamento ECE n. 44 in base alla quale il sistema è stato omologato.

Qualora si tratti di un sistema di ritenuta per bambini conforme alla serie 04 di emendamenti al regolamento ECE n. 44 le prime due cifre del numero di omologazione saranno "04".

 

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Allegato 5

 

Circ. 16 settembre 2003, n. 559/A/1/ORG/DIP.GP/4937

Uso delle cinture di sicurezza da parte delle Forze di Polizia

 

TESTO DELLA CIRCOLARE

 

 

   

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