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INPS: Articolo 3, comma 7 del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165 - Precisazioni in merito alle modalità applicative

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"..art. 3, comma 7 del D.Lgs. n. 165/1997 prevede che nei confronti del personale militare delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, nonché del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco..applicazione dell'istituto dell'ausiliaria..la base imponibile deve comunque tener conto della parte della retribuzione maggiorabile del 18%..."

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 10-12-2013 n. 20238
Articolo 3, comma 7 del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165 - Precisazioni in merito alle modalità applicative.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Msg. 10 dicembre 2013, n. 20238 (1).
Articolo 3, comma 7 del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165 - Precisazioni in merito alle modalità applicative.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
 
Pervengono, da parte delle Sedi dell'Istituto nonché dalle Amministrazioni interessate, richieste di chiarimento in merito alle modalità applicative della disposizione legislativa richiamata in oggetto.


Al riguardo si rappresenta quanto segue.


L'art. 3, comma 7 del D.Lgs. n. 165/1997 prevede che nei confronti del personale militare delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, nonché del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco "escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato".
Al fine di superare ogni eventuale dubbio interpretativo in merito alle voci ricomprese nella base imponibile su cui calcolare la maggiorazione di cui alla disposizione in esame si rappresenta che la stessa corrisponde alla retribuzione contributiva percepita alla cessazione annualizzata, comprensiva della 13° mensilità, delle competenze accessorie per la parte eccedente il 18% e, qualora spettanti, degli scatti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 165/1997.


Si precisa inoltre che, qualora non vi sia eccedenza o non vi sia trattamento accessorio, la base imponibile deve comunque tener conto della parte della retribuzione maggiorabile del 18%.


Con l'occasione si rende necessario specificare che nei confronti del personale Dirigente e Direttivo della Polizia di Stato in servizio al 25 giugno 1982, destinatario anche solo in parte del sistema di calcolo contributivo, non troveranno più applicazione i benefici di cui al comma 3 dell'art. 27 del D.Lgs. n. 334/2000 (c.d. 4 scatti e riliquidazione della pensione per effetto degli aumenti del pari qualifica in attività di servizio fino ai 65 anni), ma il comma 4 del medesimo art. 27 che prevede l'applicazione del coefficiente di trasformazione relativo al 65° anno di età al montante contributivo individuale e l'incremento di cui all'art. 3, comma 7 del D.Lgs. n. 165/1997, determinato secondo quanto previsto nel presente messaggio.
 
D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165, art. 3
D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, art. 27

   

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