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i requisiti minima di altezza per gli aspiranti all'arruolamento nelle "Forze armate", nella "Polizia di Stato e Corpo nazionale dei vigili del fuoco", nel "Corpo della Guardia di finanza" e nel "Corpo forestale dello Stato"

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Categoria: Sentenze - Ordinanza - Parere - Decreto
Creato Giovedì, 27 Ottobre 2011 11:00
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T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 26-09-2011, n. 7563

Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Il sig. ################# è stato escluso dalla procedura di arruolamento di cui in epigrafe, in preteso ossequio alle disposizioni di cui all'art. 14, punto 10, lett. n) della l. 15.12.1990, n. 395, in analogia a quanto previsto per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato di cui al decreto 23.12.1984 n. 904, successivamente modificato con d.P.C.M. 30.9.1992, n. 432.
Parte ricorrente evidenzia, in primo luogo, che, all'epoca di cui si verte, non erano ancora stati emanati i decreti legislativi di attuazione previsti dal primo comma della disposizione sopra riportata, con la conseguenza che l'unica norma applicabile al caso in questione è quella di cui all'art. 1, l. 13.12.1986, n. 874, a tenore della quale l'altezza delle persone non può costituire motivo alcuno di discriminazione nei concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni.
Rileva altresì, che, nell'ambito della medesima procedura, altri candidati sono stati ammessi, pur versando nella medesima situazione del ricorrente.
La nota impugnata, non indica né l'autorità cui è possibile ricorrere né il relativo termine.
Con ordinanza n. 2890 del 18.12.1993, venivano disposti incombenti istruttori a carico dell'amministrazione intimata.
Con ordinanze n. 289 del 26.1.1994 e 1176 dell'11.5.1994, veniva accolta l'istanza cautelare.
Con sentenza n. 2532 del 6.8.1998 venivano disposti ulteriori incombenti, successivamente eseguiti dall'amministrazione.
A seguito della relazione di chiarimenti e del deposito dell'allegata documentazione, parte ricorrente proponeva motivi aggiunti, lamentando che l'amministrazione aveva integrato ex post la motivazione del provvedimento impugnato, in particolare attraverso il richiamo a disposizioni mai in precedenza invocate.
Parte ricorrente ha quindi depositato una memoria di conclusioni in vista della pubblica udienza del 13 luglio 2011, alla quale il ricorso è stato assunto in decisione.
2. Il ricorso è fondato.
A tale fine è sufficiente richiamare, quanto statuito dalla Sezione I^ quater di questo TAR (cfr., in particolare, la sentenza breve n. 12884 del 2007), e dal Consiglio di Stato (sentenza n. 4698 del 21 agosto 2003).
2.1. La legge 13 dicembre 1986, n. 874 - dopo aver precisato che l'altezza delle persone non costituisce motivo alcuno di discriminazione per la partecipazione ai concorsi pubblici indetti dalle pubbliche amministrazioni - aveva delegato il Presidente del Consiglio dei Ministri a stabilire "le mansioni e le qualifiche speciali per le quali è necessario definire un limite di altezza e la misura di detto limite", e il Presidente delegato ha dettato le specifiche disposizioni con D.P.C.M. 22 luglio 1987, n. 411, prevedendo i requisiti minima di altezza per gli aspiranti all'arruolamento nelle "Forze armate", nella "Polizia di Stato e Corpo nazionale dei vigili del fuoco", nel "Corpo della Guardia di finanza" e nel "Corpo forestale dello Stato". Nulla ha stabilito per gli aspiranti all'arruolamento nel "Corpo della polizia penitenziaria", che risulta ignorato anche nel successivo D.P.C.M. 30 settembre 1992, n. 432, con cui sono state introdotte modifiche e integrazioni al precedente decreto.
L'art. 14, comma 1, della l. n. 395 del 1990 ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per provvedere alla determinazione dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, richiedendo che tra le modalità di assunzione e di accesso ai vari ruoli venissero fissati "medesimi requisiti psicofisici previsti per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia...". In tal senso è stato puntualizzato, con Decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, art. 56, che "nei confronti del personale del Corpo di polizia penitenziaria si applicano le norme concernente gli accertamenti medico legali e le relative procedura previste per gli appartenenti al disciolto Corpo degli agenti di custodia".
In particolare, il successivo art. 122, per quanto concerne l'altezza, rinvia all'art. 2 della legge n. 874/1986, che a sua volta demanda ad un successivo D.P.C.M. la fissazione del limite, che come si è visto nulla prevede per gli agenti della polizia penitenziaria.
Dal quadro normativo esposto non è possibile però rilevare che per gli aspiranti al "Corpo della polizia penitenziaria" risultino formulate disposizioni dirette a disciplinare il requisito dell'altezza. Né a tal uopo può attribuirsi rilevanza ai requisiti stabiliti per il personale della "Polizia di Stato". E' appena il caso di osservare che, trattandosi di un requisito richiesto in deroga alla regola generale stabilita dalla legge 13 dicembre 1986, n. 874 - secondo cui l'altezza delle persone non costituisce motivo alcuno di discriminazione per la partecipazione ai concorsi pubblici indetti dalle pubbliche amministrazioni - non è possibile far ricorso al principio dell'analogia e ritenere applicabili disposizioni dettate per altri Corpi di polizia. Per giunta, il citato D.P.C.M. n. 411 del 1987 - che non contempla, come si è visto, il personale appartenente alla polizia penitenziaria - ha espressamente evidenziato che il limite di altezza veniva stabilito per "determinate mansioni e qualifiche speciali", e nessuna trasposizione di disciplina è quindi consentita tra diverse categorie.
In sostanza, all'epoca di cui si verte, non era rinvenibile alcuna disposizione che prescrivesse direttamente, per la categoria in esame, il requisito dell'altezza minima indicato dall'amministrazione.
Le censure sollevate da parte ricorrente si rivelano, in definitiva, fondate, con valenza assorbente rispetto a quelle procedimentali contestualmente svolte.
Motivi di equità (stante l'esistenza di non univoci orientamenti giurisprudenziali) inducono il Collegio a compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.